+5. Criteri di valutazione della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dai sottoinsiemi di esposizioni settoriali
---+15. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui applicare un SyRB, le autorità …
---+16. Ai fini del paragrafo 15, le autorità pertinenti dovrebbero effettuare una valutazione …
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5. Criteri di valutazione della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dai sottoinsiemi di esposizioni settoriali

5. Criteri di valutazione della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dai sottoinsiemi di esposizioni settoriali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
15. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui applicare un SyRB, le autorità …

Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui applicare un SyRB, le autorità pertinenti dovrebbero valutare se sia giustificato attivare un SyRB sulla base della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dal sottoinsieme di esposizioni settoriali individuato, tenendo conto delle diverse fonti dalle quali tali rischi possono scaturire in una prospettiva di stabilità finanziaria nazionale, ed evitare un’applicazione eccessivamente granulare del SyRB settoriale.

16. Ai fini del paragrafo 15, le autorità pertinenti dovrebbero effettuare una valutazione …

Ai fini del paragrafo 15, le autorità pertinenti dovrebbero effettuare una valutazione quantitativa e qualitativa della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dal sottoinsieme di esposizioni settoriali, definendo, ove opportuno, delle soglie di rilevanza.

17. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 16, le autorità pertinenti dovrebbero …

Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 16, le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri:

  • a. grandezza;
  • b. rischiosità;
  • c. interconnessione.

5.1. Grandezza

18. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se la grandezza del sottoinsieme di esposizioni …

Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se la grandezza del sottoinsieme di esposizioni settoriali considerato può comportare un grave rischio per il sistema finanziario e per l’economia reale di uno specifico Stato membro. A tal fine, le autorità pertinenti possono prendere in considerazione la grandezza relativa del sottoinsieme rispetto al totale delle attività, al totale delle attività ponderate per il rischio e al capitale totale del sistema bancario nazionale, e rispetto al prodotto interno lordo (PIL) dell’economia nazionale. Ove necessario, per determinate esposizioni, le autorità pertinenti possono anche tener conto di altri aspetti, come la struttura del mercato.

5.2. Rischiosità

19. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se il rischio di credito, di mercato e di liquidità …

Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se il rischio di credito, di mercato e di liquidità del sottoinsieme di esposizioni considerato è correlato all’entità delle perdite derivanti da tale sottoinsieme. Tra le possibili misure della rischiosità possono essere presi in considerazione i tassi storici di perdita/riduzione di valore, l’andamento della probabilità di default e delle perdite in caso di default, le rettifiche di valore e l’evoluzione del mercato. Data la natura preventiva delle riserve macroprudenziali, è possibile tener conto anche di indicatori prospettici, tra cui le perdite derivanti da sviluppi macroeconomici sfavorevoli. 5.3. Interconnessione

20. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se altri sottoinsiemi di esposizioni o operatori dei …

Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se altri sottoinsiemi di esposizioni o operatori dei mercati finanziari dipendono direttamente e/o indirettamente dal sottoinsieme di esposizioni settoriali considerato, e se il materializzarsi del rischio in tale sottoinsieme potrebbe generare rilevanti esternalità negative, dirette e/o indirette, su altre esposizioni o altri operatori dei mercati finanziari.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/