+31. Gli enti dovrebbero valutare nuovamente l’idoneità collettiva dei membri dell’organo di …
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31. Gli enti dovrebbero valutare nuovamente l’idoneità collettiva dei membri dell’organo di …
Gli enti dovrebbero valutare nuovamente l’idoneità collettiva dei membri dell’organo di gestione, in particolare, nei seguenti casi: - a. laddove vi sia una modifica sostanziale del modello di business dell’ente, della propensione al rischio o della strategia o struttura a livello individuale o di gruppo;
- b. nell’ambito del riesame dei dispositivi di governance interna da parte dell’organo di gestione;
(9 ) Cfr. la nota 17. - c. qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati o siano commessi o tentati o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione a tale ente, in particolare nei casi in cui le informazioni disponibili suggeriscono che l’ente
- i. non ha attuato adeguati controlli interni o meccanismi di sorveglianza per monitorare e attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ad es., individuati dagli esiti delle attività di vigilanza emersi da ispezioni in loco o ispezioni fuori sede, dal dialogo di vigilanza o nel quadro di sanzioni);
- ii. è stata accertata una violazione degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nello Stato membro d’origine o ospitante o in un paese terzo;
- iii. ha modificato in modo sostanziale la propria attività o il proprio modello di business in modo tale da far ritenere che la sua esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia aumentata in modo significativo;
- d. in ogni caso che possa incidere sostanzialmente sull’idoneità collettiva dell’organo di gestione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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