+2. Valutazione degli enti in merito all’idoneità collettiva dell’organo di gestione
---+29. Gli enti dovrebbero assicurare, in osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 91, paragrafo 7 …
---+30. Gli enti dovrebbero valutare o valutare nuovamente l’idoneità collettiva dell’organo di …
---+31. Gli enti dovrebbero valutare nuovamente l’idoneità collettiva dei membri dell’organo di …
---+32. Nel valutare nuovamente l’idoneità collettiva, gli enti dovrebbero concentrare la propria …
---+33. Gli enti dovrebbero basare le proprie valutazioni dell’idoneità sulle nozioni di cui al titolo …
---+34. La valutazione dell’idoneità collettiva iniziale e permanente dell’organo di gestione è …

2. Valutazione degli enti in merito all’idoneità collettiva dell’organo di gestione

2. Valutazione degli enti in merito all’idoneità collettiva dell’organo di gestione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
29. Gli enti dovrebbero assicurare, in osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 91, paragrafo 7 …

Gli enti dovrebbero assicurare, in osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 91, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, che in qualsiasi momento l’organo di gestione possieda collettivamente conoscenze, capacità ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell’ente, inclusi i principali rischi. Nonostante l’esperienza, le conoscenze e le competenze richieste per ciascun membro dell’organo di gestione, gli enti dovrebbero assicurare che la composizione complessiva dell’organo di gestione rifletta una gamma sufficientemente ampia di conoscenze, competenze ed esperienze per comprendere le attività dell’ente, inclusi i principali rischi.

30. Gli enti dovrebbero valutare o valutare nuovamente l’idoneità collettiva dell’organo di …

Gli enti dovrebbero valutare o valutare nuovamente l’idoneità collettiva dell’organo di gestione, in particolare:

  • a. quando chiede l’autorizzazione ad avviare l’attività, comprese le situazioni in cui sono autorizzate attività supplementari;
  • b. qualora si materializzino modifiche sostanziali della composizione dell’organo di gestione, anche:
  • i. laddove siano nominati nuovi membri dell’organo di gestione, anche a seguito di un’acquisizione diretta o indiretta o di un aumento di partecipazioni qualificate presso un ente (9 );
  • ii. nel rinominare membri dell’organo di gestione, qualora i requisiti della posizione abbiano subito modifiche o qualora il membro sia nominato per ricoprire una posizione diversa nell’organo di gestione;
  • iii. laddove i membri nominati o rinominati cessino di essere membri dell’organo di gestione.
  • c. a titolo permanente, a norma del paragrafo 31.
31. Gli enti dovrebbero valutare nuovamente l’idoneità collettiva dei membri dell’organo di …

Gli enti dovrebbero valutare nuovamente l’idoneità collettiva dei membri dell’organo di gestione, in particolare, nei seguenti casi:

  • a. laddove vi sia una modifica sostanziale del modello di business dell’ente, della propensione al rischio o della strategia o struttura a livello individuale o di gruppo;
  • b. nell’ambito del riesame dei dispositivi di governance interna da parte dell’organo di gestione;

(9 ) Cfr. la nota 17.

  • c. qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo siano stati o siano commessi o tentati o vi sia un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione a tale ente, in particolare nei casi in cui le informazioni disponibili suggeriscono che l’ente
  • i. non ha attuato adeguati controlli interni o meccanismi di sorveglianza per monitorare e attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ad es., individuati dagli esiti delle attività di vigilanza emersi da ispezioni in loco o ispezioni fuori sede, dal dialogo di vigilanza o nel quadro di sanzioni);
  • ii. è stata accertata una violazione degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nello Stato membro d’origine o ospitante o in un paese terzo;
  • iii. ha modificato in modo sostanziale la propria attività o il proprio modello di business in modo tale da far ritenere che la sua esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia aumentata in modo significativo;
  • d. in ogni caso che possa incidere sostanzialmente sull’idoneità collettiva dell’organo di gestione.
32. Nel valutare nuovamente l’idoneità collettiva, gli enti dovrebbero concentrare la propria …

Nel valutare nuovamente l’idoneità collettiva, gli enti dovrebbero concentrare la propria valutazione sui cambiamenti pertinenti delle attività, delle strategie e del profilo di rischio dell’ente e sull’assegnazione dei compiti all’interno dell’organo di gestione nonché sui relativi effetti sulle conoscenze, competenze ed esperienze complessive richieste per l’organo di gestione.

33. Gli enti dovrebbero basare le proprie valutazioni dell’idoneità sulle nozioni di cui al titolo …

Gli enti dovrebbero basare le proprie valutazioni dell’idoneità sulle nozioni di cui al titolo III e dovrebbero attuare una politica dell’idoneità e procedure di cui ai titoli VI e VII.

34. La valutazione dell’idoneità collettiva iniziale e permanente dell’organo di gestione è …

La valutazione dell’idoneità collettiva iniziale e permanente dell’organo di gestione è responsabilità degli enti. Laddove la valutazione sia svolta anche da autorità competenti ai fini della vigilanza, la responsabilità di valutare e assicurare l’idoneità collettiva dell’organo di gestione incombe sempre agli enti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/