+286. Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio …
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286. Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio …
Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio inizialmente utilizzati per garantire un collegamento tra la misurazione iniziale dei risultati e i suoi test retrospettivi. Le imprese di investimento dovrebbero, oltre ai criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii), della direttiva (UE) 2019/2034, utilizzare criteri specifici, tra cui: - a. prove di abusi o di gravi errori commessi dal membro del personale (per esempio la violazione del codice di condotta e di altre norme interne, riguardanti soprattutto i rischi);
- b. la circostanza che l’impresa di investimento e/o l’unità operativa subiscano successivamente un calo significativo dei loro risultati finanziari (per esempio, indicatori aziendali specifici);
- c. la circostanza che l’impresa di investimento e/o l’unità operativa presso cui lavora il membro del personale più rilevante risentano di un risultato particolarmente negativo sul fronte della gestione dei rischi;
- d. aumenti significativi della base di capitale economica o regolamentare dell’impresa di investimento o dell’unità operativa;
- e. eventuali sanzioni regolamentari, ad esempio punitive, amministrative, disciplinari o di altro tipo, ove la condotta del personale più rilevante abbia contribuito alla sanzione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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