+286. Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio …

286. Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio …

Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio inizialmente utilizzati per garantire un collegamento tra la misurazione iniziale dei risultati e i suoi test retrospettivi. Le imprese di investimento dovrebbero, oltre ai criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii), della direttiva (UE) 2019/2034, utilizzare criteri specifici, tra cui:

  • a. prove di abusi o di gravi errori commessi dal membro del personale (per esempio la violazione del codice di condotta e di altre norme interne, riguardanti soprattutto i rischi);
  • b. la circostanza che l’impresa di investimento e/o l’unità operativa subiscano successivamente un calo significativo dei loro risultati finanziari (per esempio, indicatori aziendali specifici);
  • c. la circostanza che l’impresa di investimento e/o l’unità operativa presso cui lavora il membro del personale più rilevante risentano di un risultato particolarmente negativo sul fronte della gestione dei rischi;
  • d. aumenti significativi della base di capitale economica o regolamentare dell’impresa di investimento o dell’unità operativa;
  • e. eventuali sanzioni regolamentari, ad esempio punitive, amministrative, disciplinari o di altro tipo, ove la condotta del personale più rilevante abbia contribuito alla sanzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/