+15.7.1 Malus e restituzione (« clawback »)
---+281. I dispositivi di malus o di restituzione (« clawback ») sono meccanismi espliciti di …
---+282. Fatti salvi i principi generali del diritto nazionale contrattuale o del lavoro, le imprese di …
---+283. Le correzioni per i rischi ex post dovrebbero sempre essere correlate ai risultati o ai …
---+284. Le imprese di investimento dovrebbero analizzare se le proprie correzioni per i rischi ex ante …
---+285. Nel fissare i criteri per l’applicazione del malus e della restituzione (« clawback ») ai …
---+286. Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio …
---+287. Qualora il malus possa essere applicato solo al momento della maturazione del pagamento …
---+288. I dispositivi di malus e restituzione dovrebbero determinare una riduzione della remunerazione …

15.7.1 Malus e restituzione (« clawback »)

15.7.1 Malus e restituzione (« clawback »)

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
281. I dispositivi di malus o di restituzione (« clawback ») sono meccanismi espliciti di …

I dispositivi di malus o di restituzione (« clawback ») sono meccanismi espliciti di correzione per i rischi ex post in cui l’impresa di investimento stessa adegua la remunerazione del membro del personale più rilevante sulla base di tali meccanismi (per esempio riducendo la remunerazione riconosciuta in contanti o riducendo il numero o il valore degli strumenti riconosciuti).

282. Fatti salvi i principi generali del diritto nazionale contrattuale o del lavoro, le imprese di …

Fatti salvi i principi generali del diritto nazionale contrattuale o del lavoro, le imprese di investimento devono essere in grado di applicare dispositivi di malus o di restituzione (« clawback ») fino al 100 % della remunerazione variabile complessiva ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera m), della direttiva (UE) 2019/2034, indipendentemente dal metodo utilizzato per il pagamento, ivi compresi i dispositivi di differimento o permanenza.

283. Le correzioni per i rischi ex post dovrebbero sempre essere correlate ai risultati o ai …

Le correzioni per i rischi ex post dovrebbero sempre essere correlate ai risultati o ai rischi. Dovrebbero far fronte ai rischi effettivi emersi o alle variazioni dei rischi persistenti delle imprese di investimento, dell’area di business o delle attività del personale. Non dovrebbero basarsi sull’importo dei dividendi erogati o sull’evoluzione del prezzo delle azioni.

284. Le imprese di investimento dovrebbero analizzare se le proprie correzioni per i rischi ex ante …

Le imprese di investimento dovrebbero analizzare se le proprie correzioni per i rischi ex ante iniziali siano state sufficienti, per esempio se taluni rischi siano stati omessi o sottovalutati

  • o siano stati individuati nuovi rischi o si siano verificate perdite impreviste. La misura in cui è necessaria una correzione per i rischi ex post dipende dall’accuratezza della correzione per i rischi ex ante e dovrebbe essere stabilita dall’impresa di investimento sulla base di test retrospettivi. EBA Public
285. Nel fissare i criteri per l’applicazione del malus e della restituzione (« clawback ») ai …

Nel fissare i criteri per l’applicazione del malus e della restituzione (« clawback ») ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera m), della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero stabilire anche un periodo durante il quale il malus o la restituzione (« clawback ») sarà applicato nei confronti del personale più rilevante. Questo periodo dovrebbe coprire almeno i periodi di differimento e di permanenza. Le imprese di investimento possono distinguere tra criteri per l’applicazione del malus e della restituzione (« clawback »). La restituzione dovrebbe essere applicata in particolare in caso di frode o altra condotta intenzionale o grave negligenza che ha determinato perdite significative.

286. Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio …

Le imprese di investimento dovrebbero utilizzare almeno i criteri di risultato e di rischio inizialmente utilizzati per garantire un collegamento tra la misurazione iniziale dei risultati e i suoi test retrospettivi. Le imprese di investimento dovrebbero, oltre ai criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii), della direttiva (UE) 2019/2034, utilizzare criteri specifici, tra cui:

  • a. prove di abusi o di gravi errori commessi dal membro del personale (per esempio la violazione del codice di condotta e di altre norme interne, riguardanti soprattutto i rischi);
  • b. la circostanza che l’impresa di investimento e/o l’unità operativa subiscano successivamente un calo significativo dei loro risultati finanziari (per esempio, indicatori aziendali specifici);
  • c. la circostanza che l’impresa di investimento e/o l’unità operativa presso cui lavora il membro del personale più rilevante risentano di un risultato particolarmente negativo sul fronte della gestione dei rischi;
  • d. aumenti significativi della base di capitale economica o regolamentare dell’impresa di investimento o dell’unità operativa;
  • e. eventuali sanzioni regolamentari, ad esempio punitive, amministrative, disciplinari o di altro tipo, ove la condotta del personale più rilevante abbia contribuito alla sanzione.
287. Qualora il malus possa essere applicato solo al momento della maturazione del pagamento …

Qualora il malus possa essere applicato solo al momento della maturazione del pagamento differito, le imprese di investimento possono scegliere, ove possibile, di applicare la restituzione dopo il pagamento o la maturazione della remunerazione variabile. L’applicazione del malus potrebbe non essere possibile qualora si applichi la deroga di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034, in quanto non si applica l’obbligo di differire la remunerazione variabile; le imprese di investimento dovrebbero garantire l’applicazione della restituzione.

288. I dispositivi di malus e restituzione dovrebbero determinare una riduzione della remunerazione …

I dispositivi di malus e restituzione dovrebbero determinare una riduzione della remunerazione variabile, ove necessario. In nessun caso una correzione esplicita per i rischi ex post dovrebbe comportare un aumento della remunerazione variabile inizialmente riconosciuta o, qualora il malus o la restituzione fossero già stati applicati in passato, un aumento della remunerazione variabile ridotta. EBA Public

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/