+9. Qualità dei dati
---+44. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero disporre di processi e controlli adeguati a …
---+45. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e l’attendibilità dei …
---+46. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero assicurare che la somma delle sottoposizioni …
---+47. In conformità dei requisiti minimi applicabili ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della …
---+48. Per gli enti, il rapporto tra la remunerazione variabile e fissa per gli high earner che sono …
---+49. Nel verificare la completezza dei dati relativi agli high earner , le autorità competenti …
---+50. Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli di attendibilità per confermare che le …
---+51. Qualora le autorità competenti siano a conoscenza di sviluppi che hanno notevolmente aumentato …
---+52. Per i dati trasmessi che presentano potenziali problemi di qualità dei dati, l’ABE può chiedere …
---+53. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima dati corretti o spiegazioni per …
---+54. Nel trasmettere all’ABE i dati relativi agli high earner conformemente ai presenti …
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9. Qualità dei dati
9. Qualità dei dati
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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44. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero disporre di processi e controlli adeguati a …
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Le imprese e le autorità competenti dovrebbero disporre di processi e controlli adeguati a garantire che i dati relativi agli high earner siano aggregati e forniti in modo corretto.
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45. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e l’attendibilità dei …
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Le imprese e le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e l’attendibilità dei dati riportati sugli high earner , tenendo conto delle norme di convalida di cui all’allegato III. Le autorità competenti dovrebbero inoltre applicare tali controlli ai dati aggregati che devono essere trasmessi all’ABE.
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46. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero assicurare che la somma delle sottoposizioni …
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Le imprese e le autorità competenti dovrebbero assicurare che la somma delle sottoposizioni della remunerazione variabile e fissa sia pari al totale e che la remunerazione complessiva media del personale sia coerente con la fascia retributiva selezionata.
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47. In conformità dei requisiti minimi applicabili ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della …
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In conformità dei requisiti minimi applicabili ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034, i dati relativi agli high earner sui meccanismi di differimento e sul pagamento in strumenti dovrebbero essere attendibili, previa deduzione degli importi riconosciuti agli high earner membri del personale più rilevante che beneficiano di deroghe e agli high earner che non sono membri del personale più rilevante.
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48. Per gli enti, il rapporto tra la remunerazione variabile e fissa per gli high earner che sono …
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Per gli enti, il rapporto tra la remunerazione variabile e fissa per gli high earner che sono membri del personale più rilevante dovrebbe essere inferiore al 100 % (200 % con l’approvazione degli azionisti), previa deduzione degli importi riconosciuti a titolo di pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro o di remunerazione variabile garantita che non sono stati presi in considerazione per il calcolo del rapporto e degli importi riconosciuti agli high earner all’interno delle imprese che applicano uno specifico quadro retributivo.
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49. Nel verificare la completezza dei dati relativi agli high earner , le autorità competenti …
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Nel verificare la completezza dei dati relativi agli high earner , le autorità competenti dovrebbero tenere conto, in particolare, delle dimensioni e del numero dei membri del personale delle imprese e del numero di high earner fornito in passato.
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50. Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli di attendibilità per confermare che le …
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Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli di attendibilità per confermare che le imprese che devono fornire dati sugli high earner abbiano effettivamente fornito tali dati in conformità dei presenti orientamenti. In particolare, qualora le autorità competenti non ricevano dati sugli high earner da imprese che hanno precedentemente trasmesso tali dati, esse dovrebbero contattare le imprese per ricevere conferma del fatto che non è stato necessario segnalare alcun high earner . Le autorità competenti dovrebbero inoltre effettuare verifiche in presenza di modifiche sostanziali relative al numero di high earner segnalati.
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51. Qualora le autorità competenti siano a conoscenza di sviluppi che hanno notevolmente aumentato …
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Qualora le autorità competenti siano a conoscenza di sviluppi che hanno notevolmente aumentato o ridotto il numero di high earner , dovrebbero informare l’ABE della ragione di fondo.
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52. Per i dati trasmessi che presentano potenziali problemi di qualità dei dati, l’ABE può chiedere …
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Per i dati trasmessi che presentano potenziali problemi di qualità dei dati, l’ABE può chiedere alle autorità competenti di riesaminare i dati e di fornire le informazioni necessarie per la loro corretta interpretazione.
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53. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima dati corretti o spiegazioni per …
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Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima dati corretti o spiegazioni per qualsiasi dato non attendibile. Le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente con l’ABE per garantire che l’insieme di dati per l’analisi sia stabile e di buona qualità entro il 30 settembre.
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54. Nel trasmettere all’ABE i dati relativi agli high earner conformemente ai presenti …
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Nel trasmettere all’ABE i dati relativi agli high earner conformemente ai presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero garantire che esse siano conformi anche alla decisione EBA/DC/335, del 5 giugno 2020, sull’infrastruttura centralizzata europea per i dati di vigilanza (EUCLID) (“decisione EUCLID”) (5 ), come modificata, e che forniscano agli enti e alle imprese di investimento tutte le specifiche tecniche necessarie per la continua conformità alla decisione EUCLID.
5 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/ Reporting%20by%20Authorities/885459/Decision%20on%20the%20European%20Centralised%20Infrastructure%2 0of%20Data%20%28EUCLID%29.pdf
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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