+D ISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL ’ INTERAZIONE CON LA DIRETTIVA 2014/92/UE
---+15. Per quanto riguarda il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base …
---+16. Nel garantire l’accesso non discriminatorio a un conto di pagamento di base ai sensi …
---+17. Nel tempo, e man mano che aumenta la loro comprensione del rischio di ML/TF associato ai …
|
D ISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL ’ INTERAZIONE CON LA DIRETTIVA 2014/92/UE
D ISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL ’ INTERAZIONE CON LA DIRETTIVA 2014/92/UE
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
15. Per quanto riguarda il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base …
|
Per quanto riguarda il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 e dell’articolo 17 della direttiva 2014/92/UE, gli enti creditizi tenuti a offrire tali conti di base dovrebbero stabilire nelle loro politiche e procedure di apertura del conto le modalità con cui possono graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in modo da tener conto del fatto che le limitate funzionalità di un conto di pagamento di base contribuiscono a mitigare il rischio che il cliente possa fare un uso improprio di tali prodotti e servizi per scopi di criminalità finanziaria.
|
|
16. Nel garantire l’accesso non discriminatorio a un conto di pagamento di base ai sensi …
|
Nel garantire l’accesso non discriminatorio a un conto di pagamento di base ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2014/92/EU, gli enti creditizi dovrebbero verificare che, ove siano disponibili soluzioni di onboarding digitale, queste siano conformi anche alla suddetta direttiva e ai presenti orientamenti e che le soluzioni digitali non producano rifiuti automatici, che sarebbero in contrasto con la direttiva e i presenti orientamenti.
|
|
17. Nel tempo, e man mano che aumenta la loro comprensione del rischio di ML/TF associato ai …
|
Nel tempo, e man mano che aumenta la loro comprensione del rischio di ML/TF associato ai singoli rapporti continuativi, gli enti creditizi dovrebbero aggiornare la valutazione del rischio legato al singolo rapporto e connesso al cliente, nonché adeguare la portata dei controlli e il tipo di prodotti e servizi per cui il cliente è idoneo.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|