+19. Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero …
|
19. Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero …
Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero contenere indicazioni sulle modalità di gestione delle domande presentate da persone che potrebbero avere motivi credibili e legittimi per non essere in grado di produrre forme tradizionali di documentazione dell’identità. Tali politiche e procedure dovrebbero stabilire almeno: - a. le misure da adottare qualora il cliente sia un richiedente asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 e di altri trattati internazionali in materia, e non possa fornire all’ente creditizio o all’istituto finanziario una forma tradizionale di identificazione, come un passaporto o una carta d’identità. Le politiche e le procedure degli enti e degli istituti dovrebbero specificare su quale documentazione alternativa e indipendente possano fare affidamento per soddisfare i propri obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, ove consentito dalla legislazione nazionale. Tali documenti dovrebbero essere sufficientemente affidabili, ossia aggiornati, rilasciati da un’autorità ufficiale nazionale o locale e contenenti almeno il nome completo del richiedente e la sua data di nascita;
- b. le misure da adottare quando il cliente è un soggetto vulnerabile e non può fornire forme tradizionali di identificazione o un indirizzo, ad esempio perché il cliente è un rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o di altri trattati internazionali in materia, oppure è senza fissa dimora. Le politiche e le procedure degli enti e degli istituti dovrebbero specificare su quale documentazione alternativa e indipendente possano fare affidamento. Tale documentazione può comprendere, ove consentito dalla legislazione nazionale, documenti d’identità scaduti e documenti forniti da un’autorità ufficiale, come i servizi sociali o un’organizzazione senza scopo di lucro ben nota che agisce per conto di autorità ufficiali (Croce Rossa o simili), che fornisce anche assistenza a tale cliente;
- c. misure analoghe applicabili altresì nei confronti di persone a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno, ma che non possono essere espulse per motivi di fatto o di diritto. In tali situazioni, le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero tenere conto della documentazione o dei certificati prodotti da un’autorità ufficiale o da un’organizzazione che fornisce supporto o assistenza legale a queste persone per conto di un’autorità ufficiale, ove consentito dalla legislazione nazionale. Tali autorità possono includere dipartimenti per i servizi sociali, ministeri degli affari interni e servizi per la migrazione. I documenti in questione possono valere come prova del fatto che la persona non può essere espulsa conformemente al diritto dell’UE;
- d. che gli enti creditizi e gli istituti finanziari possano rinviare a una data successiva l’applicazione delle misure di adeguata verifica iniziale della clientela, nei casi in cui il sostegno alle persone di cui alle lettere a), b) e c) venga erogato sotto forma di carte prepagate e qualora siano soddisfatte le condizioni relative all’adeguata verifica semplificata di cui agli orientamenti 4.41, 9.15 e 10.18 degli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF;
- e. quali forme alternative di identificazione l’ente possa accettare e le opzioni per posticipare il completamento del processo di adeguata verifica della clientela a un momento successivo all’instaurazione del rapporto continuativo, nei casi in cui le persone di cui alle lettere a), b) e c) richiedano l’accesso a un conto di pagamento e siano considerate a basso rischio di ML/TF.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|