+15. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo …
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15. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo …
Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo di imprese di investimento che non soddisfa i criteri di cui alla sezione 4.2 non rappresenta un rischio significativo per i clienti o il mercato ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - (a) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore al 90 % di questi ultimi;
- (b) nessuna delle imprese del gruppo di imprese di investimento, comprese le imprese situate in paesi terzi, ha in essere emissioni di strumenti rappresentativi di capitale o di debito non quotati in un mercato regolamentato detenuti da clienti al dettaglio nell’UE, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva (UE) 2014/65; questo criterio non include i proprietari della maggioranza dei diritti di voto, i responsabili e i dipendenti delle imprese del gruppo di imprese di investimento;
- (c) all’interno del gruppo vi è al massimo una impresa che è un partecipante diretto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033;
- (d) se una o più imprese del gruppo coprono il rischio inerente a posizioni soggette al K-NPR o al K-TCD per altre imprese del gruppo mediante accordi interni di trasferimento del rischio, sono attuate, all’interno del gruppo, disposizioni organizzative soddisfacenti e funzioni di controllo dei rischi sufficienti, proporzionate alle dimensioni del gruppo di imprese di investimento e al rischio gestito dalle imprese che coprono il rischio inerente a tali posizioni, e il rischio complessivo derivante dalle posizioni di negoziazione del gruppo di imprese di investimento e dalle loro coperture non sarebbe soggetto a una vigilanza migliore nel quadro di consolidamento prudenziale;
- (e) se l’autorità competente ritiene che un gruppo di imprese di investimento abbia un assetto sufficientemente semplice ma non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 14, lettera a), o al paragrafo 14, lettera c), i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore al 95 % di questi ultimi. Se l’autorità competente ritiene che un gruppo di imprese di investimento abbia un assetto sufficientemente semplice ma non soddisfi alcuno dei criteri di cui al paragrafo 14, lettera a), e al paragrafo 14, lettera c), i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere preferibilmente almeno pari ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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