+20. Le responsabilità dell’organo di amministrazione dovrebbero includere almeno la definizione …
|
20. Le responsabilità dell’organo di amministrazione dovrebbero includere almeno la definizione …
Le responsabilità dell’organo di amministrazione dovrebbero includere almeno la definizione, l’approvazione e la sorveglianza dell’attuazione di quanto segue: - a. la strategia aziendale complessiva e le politiche chiave dell’emittente nell’ambito del quadro giuridico e regolamentare applicabile, tenendo conto degli interessi finanziari e della solvibilità di lungo periodo dell’emittente nonché degli interessi dei detentori di ART;
- b. le politiche richieste ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114; tali politiche dovrebbero essere coerenti con la propensione e la tolleranza al rischio dell’emittente e con le caratteristiche e le esigenze dei clienti dell’emittente di ART ai quali saranno offerti e dei loro potenziali detentori;
- c. l’organizzazione dell’emittente per l’emissione di ART, specificando le capacità, le conoscenze e le competenze richieste dal personale e le risorse necessarie;
- d. la strategia globale in materia di rischio, la propensione al rischio dell’emittente e il suo quadro di gestione dei rischi, comprese politiche e procedure adeguate, che tengano conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico e che specifichino il coinvolgimento dell’organo di amministrazione nelle questioni riguardanti la gestione dei rischi;
- e. un quadro di controllo interno adeguato ed efficace, compreso un quadro di gestione dei rischi e meccanismi di controllo interno ben funzionanti per garantire la conformità ai requisiti normativi applicabili, anche per quanto riguarda la gestione della riserva di attività;
- f. una politica di remunerazione per gli emittenti di ART significativi che sia in linea con l’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 (6 );
- g. le politiche e le procedure per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse, in linea con l’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114 (7 );
- h. dispositivi che mirino a garantire che le valutazioni di idoneità, individuali e collettive, dell’organo di amministrazione siano svolte in modo efficace, che la composizione dell’organo di amministrazione sia appropriata e che l’organo di amministrazione svolga le proprie funzioni in modo efficace;
- i. una cultura del rischio in linea con il titolo IV, sezione 7, che affronti la consapevolezza del rischio da parte dell’emittente di ART e il comportamento relativo all’assunzione del rischio;
- j. una cultura e valori aziendali in linea con il titolo IV, sezione 8, che promuovano il comportamento responsabile ed etico, inclusi un codice di condotta o uno strumento equivalente;
- k. dispositivi volti a garantire l’integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e il rispetto delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|