+40. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero effettuare la valutazione o una rivalutazione …

40. Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero effettuare la valutazione o una rivalutazione …

Gli emittenti di ART e i CASP dovrebbero effettuare la valutazione o una rivalutazione dell’idoneità dell’organo di amministrazione e dei suoi membri:

  • a. al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, prima di iniziare le attività che la richiedono;
  • b. qualora si verifichino modifiche sostanziali nella composizione dell’organo di amministrazione, tra cui:
  • i. la nomina di nuovi membri dell’organo di amministrazione, anche nel contesto di un’acquisizione diretta o indiretta o dell’incremento di una partecipazione qualificata nell’emittente di ART o nel CASP. Tale valutazione dovrebbe essere limitata ai membri di nuova nomina e all’idoneità collettiva dell’organo di amministrazione;
  • ii. la rinomina di membri dell’organo di amministrazione, qualora i requisiti della posizione abbiano subito modifiche o qualora il membro sia nominato per ricoprire una posizione diversa in seno all’organo di amministrazione. Tale valutazione dovrebbe essere limitata ai membri la cui posizione è cambiata e all’analisi degli aspetti pertinenti, tenendo conto di eventuali requisiti aggiuntivi per la posizione e l’idoneità collettiva dell’organo di amministrazione;
  • c. in caso di modifiche sostanziali del modello d’impresa e delle attività, delle disposizioni giuridiche sottostanti o delle tecnologie utilizzate;
  • d. su base continuativa, alla luce di ogni nuovo fatto o situazione pertinente. In particolare, dovrebbe essere effettuata una nuova valutazione nei seguenti casi:
  • i. qualora sussistano preoccupazioni in merito all’idoneità individuale o collettiva dei membri dell’organo di amministrazione;
  • ii. in caso di possibile impatto sostanziale sulla reputazione di un membro dell’organo di amministrazione o dell’emittente di ART o del CASP, compresi i casi in cui i membri non rispettano la politica dell’impresa in materia di conflitti di interesse;
  • e. qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia stato commesso o tentato il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo in relazione a tale emittente di ART o CASP, o qualora sia stata riscontrata una violazione dei suoi obblighi in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo nello Stato membro di origine o in quello ospitante o in un paese terzo, in qualsiasi caso che possa incidere in modo sostanziale sull’idoneità del membro dell’organo di amministrazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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