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+ALLEGATO X REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL’UNIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 46 |
ALLEGATO X REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL’UNIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 46
ALLEGATO X REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL’UNIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 46 Parte A Requisiti dettagliati per i terzi che effettuano audit 1. Un terzo che effettua audit a norma dell’articolo 46 è considerato indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, come pure dall’impianto sottoposto ad audit, se è documentato che:
a)
non è parte o non è sotto il controllo di tali entità;
b)
ha istituito e applica procedure che ne garantiscono l’imparzialità, tra cui:
i)
valutazione continuativa dei rischi per la sua imparzialità;
ii)
individuazione, eliminazione e attenuazione dei rischi per l’imparzialità derivanti da pressioni finanziarie, commerciali e di altro tipo;
iii)
valutazione dei rischi per l’imparzialità derivanti dalle relazioni del suo personale;
c)
è strutturato e gestito in modo da garantirne l’indipendenza e l’imparzialità, in particolare:
i)
è chiaramente identificabile all’interno del soggetto giuridico, se il soggetto giuridico svolge anche attività non connesse alle ispezioni;
ii)
dispone di norme in materia di relazioni sull’attività di audit svolta;
iii)
il suo personale ha responsabilità chiaramente identificabili per quanto riguarda lo svolgimento degli audit. 2. Si considera che un terzo che effettua audit a norma dell’articolo 46 possieda qualifiche adeguate nel settore degli audit e del trattamento dei rifiuti se dispone di un numero sufficiente di membri del personale qualificati, direttamente o tramite subappalto, che seguono formazioni periodiche, e se il personale che partecipa alla realizzazione di tali audit ha un’esperienza professionale documentata nei settori seguenti:
a)
svolgimento di audit su impianti di trattamento dei rifiuti;
b)
operazioni di trattamento dei rifiuti;
c)
sistemi di gestione dell’ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro. 3. Al fine di dimostrare la conformità ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, un terzo che effettua audit potrebbe fare riferimento alla propria certificazione rispetto a norme riconosciute a livello dell’Unione o internazionale pertinenti per l’esecuzione degli audit di cui all’articolo 46, quali la norma ISO 19011:2018 o la norma ISO/IEC 17020:2012. Parte B Criteri designati per dimostrare che un impianto gestisce i rifiuti esportati dall’Unione in modo ecologicamente corretto 1. L’audit di cui all’articolo 46, paragrafo 3, verifica che l’impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione nelle sue effettive operazioni rispetti le condizioni seguenti:
a)
è autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione (prove da fornire, in particolare attraverso la produzione delle autorizzazioni o delle licenze corrispondenti) e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell’ambiente;
b)
è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, della tecnologia di gestione dei rifiuti adeguata, di un’organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto meno verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;
c)
prevede e gestisce sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
i)
i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto; e
ii)
gli effetti negativi sull’ambiente causati dalle sue attività (in particolare attraverso misure adeguate adottate per monitorare e affrontare l’inquinamento di suolo, acqua ed aria, nonché altri fattori inquinanti (odore, rumore)];
d)
assicura la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l’impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattare tali rifiuti residui. A tal fine sono verificate quanto meno le informazioni concernenti:
—
il quantitativo di rifiuti che l’impianto è autorizzato a trattare conformemente alla sua autorizzazione/alle sue licenze;
—
il quantitativo di rifiuti che l’impianto riceve e recupera ogni anno;
—
il quantitativo di rifiuti residui prodotti dalle sue attività, nonché prove del fatto che tali rifiuti residui vengano trattati in un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato, anche in caso di esportazione;
e)
ha adottato misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra legate alle sue attività;
f)
stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione dei rifiuti come pure delle importazioni e delle esportazioni di rifiuti degli ultimi cinque anni; se l’impianto è in funzione da meno di cinque anni, stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti effettuate da quando è in funzione;
g)
non è stato condannato per aver commesso attività illegali legate all’importazione ed esportazione di rifiuti o alla gestione di rifiuti negli ultimi cinque anni;
h)
ha stabilito canali di segnalazione interna e procedure di segnalazione interna e di follow-up, che consentono ai lavoratori dell’impianto di segnalare le violazioni delle norme relative agli effetti negativi sull’ambiente se richiesto dalla legislazione del paese di destinazione. 2. Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l’audit prende in particolare in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:
a)
obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti, compresi quelli di cui alla parte 1 dell’allegato IX, e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa Unione;
b)
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate per talune attività nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali ( 79 ). 3. Inoltre, come riferimento, sono presi in considerazione anche gli orientamenti di cui alla parte 2 dell’allegato IX. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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