+41. Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di …

41. Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di …

Le politiche contabili degli enti creditizi e la loro metodologia relativa ai fondi di accantonamento dovrebbero includere criteri per (a) rinegoziare/modificare le esposizioni creditizie a causa di difficoltà finanziarie o altri motivi, tenendo conto anche delle specifiche definizioni di tolleranza stabilite nell’allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione e b) il trattamento delle esposizioni creditizie deteriorate acquisite o originate, come definito nel quadro contabile applicabile:

  • a. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto dei seguenti criteri in materia di rinegoziazione/modifica delle esposizioni creditizie:
  • i. La metodologia relativa ai fondi di accantonamento dovrebbe permettere agli enti creditizi di effettuare una valutazione del rischio di credito e un calcolo delle perdite attese su crediti che siano solidi, in modo che il livello del fondo continui a rispecchiare l’esigibilità dell’esposizione rinegoziata/modificata, indipendentemente dal fatto che l’attività originale sia stata cancellata ai sensi del quadro contabile applicabile.
  • ii. Le rinegoziazioni/modifiche non dovrebbero portare automaticamente alla conclusione che vi sia stata una diminuzione immediata del rischio di credito dell’esposizione. Qualsiasi diminuzione del livello del fondo di accantonamento riportata in virtù del miglioramento del rischio di credito dovrebbe essere sostenuta da forti prove. I clienti dovrebbero dimostrare regolarmente pagamenti soddisfacenti durante un periodo di tempo ragionevole prima che il rischio di credito sia considerato diminuito, tenendo conto inoltre dei requisiti pertinenti per le esposizioni nel periodo di prova, come definito nell’allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 della Commissione.
  • iii. Gli enti creditizi dovrebbero valutare attentamente se la riscossione del capitale del prestito sia assicurata in modo ragionevolmente certo laddove il rimborso avvenga unicamente sotto forma di rimborsi degli interessi (interest-only), a seguito di una rinegoziazione o modifica. Inoltre, ulteriori ritardi previsti nel pagamento di tali flussi di cassa possono dimostrare che il rischio di credito non è migliorato e pertanto il livello delle perdite attese su crediti dovrebbe essere rivalutato attentamente.
  • iv. Le metodologie dovrebbero altresì invitare il personale responsabile della concessione del credito a comunicare prontamente alla funzione contabilità dell’ente eventuali rinegoziazioni o modifiche alle esposizioni per garantire la corretta contabilizzazione delle stesse. Per rinegoziazioni e modifiche più complesse, il personale responsabile della concessione del credito e la funzione contabilità dovrebbero comunicare costantemente.
  • b. Gli enti creditizi dovrebbero tener conto dei seguenti criteri in materia di esposizioni creditizie deteriorate acquistate o originate:
  • i. La metodologia dovrebbe consentire un’adeguata identificazione e contabilizzazione dei finanziamenti relativi a crediti deteriorati acquistati o originati.
  • ii. Le stime dei flussi di cassa per queste esposizioni creditizie dovrebbero essere esaminate a ogni periodo di segnalazione e aggiornate quando necessario. Tali aggiornamenti dovrebbero essere correttamente supportati e documentati nonché approvati dall’alta dirigenza.

4.2.3 Principio 3 – Processo di rating del rischio di credito e raggruppamento

Un ente creditizio dovrebbe disporre di un processo di rating del rischio di credito per raggruppare adeguatamente le esposizioni creditizie sulla base delle caratteristiche di rischio di credito comuni.

Processo di rating del rischio di credito

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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