+274. Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero …

274. Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero …

Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero considerare i seguenti segnali di deterioramento della qualità creditizia:

  • a. eventi macroeconomici avversi (tra cui, a titolo esemplificativo, lo sviluppo economico, cambiamenti legislativi e minacce tecnologiche per un settore) che incidono sulla redditività futura di un settore, di un segmento geografico, di un gruppo di clienti o di un singolo cliente aziendale, nonché l’aumento del rischio di disoccupazione per gruppi di individui;
  • b. variazioni sfavorevoli note della posizione finanziaria dei mutuatari, come un aumento significativo del livello di indebitamento o dei rapporti di servizio del debito;
  • c. un calo significativo del fatturato o, in generale, del flusso di cassa ricorrente (inclusa la perdita di un importante contratto/cliente/affittuario);
  • d. una significativa riduzione dei margini ope rativi o dell’utile di esercizio;
  • e. uno scostamento significativo degli utili effettivi rispetto alle previsioni o un ritardo significativo nel piano aziendale di un progetto o di un investimento;
  • f. variazioni del rischio di credito di un’operazione che comporterebbero termini e condizioni notevolmente diversi se l’operazione fosse nuovamente conclusa o eseguita alla data di riferimento del bilancio (come ad esempio la richiesta di garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo, o una maggiore copertura dei proventi ricorrenti del cliente);
  • g. una significativa diminuzione effettiva o attesa del rating del credito esterno dell’operazione principale o di altri indicatori di mercato esterni del rischio di credito per una particolare operazione o per un’operazione simile con la stessa vita attesa;
  • h. cambiamenti nelle condizioni di accesso ai mercati, un peggioramento delle condizioni di finanziamento o riduzioni note del sostegno finanziario fornito da terzi al cliente;
  • i. un rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie;
  • j. un aumento sostanziale della volatilità economica o di mercato che potrebbe avere un impatto negativo sul cliente;
  • k. per le operazioni assistite da garanzie reali, un peggioramento significativo del rapporto tra il loro importo e il valore della garanzia reale a causa di un andamento sfavorevole del valore di quest’ultima, oppure nessuna variazione o un aumento dell’importo in essere dovuto ai termini di pagamento stabiliti (come ad esempio lunghi periodi di tolleranza in relazione al rimborso del capitale, rate flessibili o crescenti, proroga dei termini);
  • l. un aumento significativo del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente o cambiamenti sostanziali del comportamento di pagamento atteso del cliente, ove noti;
  • m. un aumento significativo del rischio di credito dovuto a un aggravarsi delle difficoltà del gruppo al quale il cliente appartiene, come ad esempio i residenti di una specifica area geografica, oppure a importanti sviluppi sfavorevoli nell’andamento del settore di attività economica del cliente ovvero ad accresciute difficoltà del gruppo di clienti collegati al quale il cliente appartiene;
  • n. azioni legali note che potrebbero influire sensibilmente sulla posizione finanziaria del cliente;
  • o. la consegna tardiva di un certificato di adesione, una richiesta di deroga o una violazione delle clausole restrittive, almeno per quanto riguarda le clausole finanziarie, se del caso;
  • p. migrazioni sfavorevoli del portafoglio creditizio aggregato o di specifici portafogli/segmenti tra classi di rischio/rating del credito interni dell’ente;
  • q. un declassamento interno effettivo o atteso del rating del credito/classificazione del rischio di credito per l’operazione o il cliente o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione interna del rischio di credito;
  • r. problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell’ente o del cliente;
  • s. un arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito relative al cliente.

8.5.1 Processo di follow-up e di attivazione di livelli successivi di intervento sugli indicatori di preallerta attivati

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/