+8.5 Utilizzo di indicatori di preallerta/liste di controllo nel monitoraggio del credito
---+269. Nell’ambito del loro framework di monitoraggio, gli enti dovrebbero sviluppare, mantenere e …
---+270. Gli indicatori di preallerta dovrebbero avere soglie di attivazione definite in relazione ai …
---+271. Il framework degli indicatori di preallerta dovrebbe contenere una descrizione della …
---+272. Nell’identificare un evento di attivazione di un indicatore di preallerta a livello di singola …
---+273. Quando le azioni comprendono l’interazione con il cliente, gli enti dovrebbero tenere conto …
---+274. Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero …
---+275. Quando viene attivato un indicatore di preallerta che richiede un più attento monitoraggio e …
---+276. I responsabili delle decisioni sul credito dovrebbero, sulla base dell’analisi di cui sopra e …
---+277. L’attivazione di indicatori di preallerta dovrebbe condurre a una maggiore frequenza del …
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8.5 Utilizzo di indicatori di preallerta/liste di controllo nel monitoraggio del credito
8.5 Utilizzo di indicatori di preallerta/liste di controllo nel monitoraggio del credito
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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269. Nell’ambito del loro framework di monitoraggio, gli enti dovrebbero sviluppare, mantenere e …
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Nell’ambito del loro framework di monitoraggio, gli enti dovrebbero sviluppare, mantenere e valutare regolarmente indicatori di preallerta quantitativi e qualitativi pertinenti, supportati da un’adeguata infrastruttura informatica e di dati che consenta di rilevare tempestivamente l’aumento del rischio di credito nel loro portafoglio aggregato, nonché nei portafogli, sotto-portafogli, settori, aree geografiche e singole esposizioni.
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270. Gli indicatori di preallerta dovrebbero avere soglie di attivazione definite in relazione ai …
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Gli indicatori di preallerta dovrebbero avere soglie di attivazione definite in relazione ai livelli specificati nella propensione al rischio di credito, nelle strategie e nelle politiche relative al rischio di credito, ed avere assegnate procedure di attivazione di livelli successivi di intervento, comprese le responsabilità per le azioni di follow-up. Queste procedure di attivazione di livelli successivi di intervento dovrebbero includere anche la scelta delle esposizioni o dei clienti da sottoporre a un monitoraggio speciale, con la creazione di una lista di controllo.
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271. Il framework degli indicatori di preallerta dovrebbe contenere una descrizione della …
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Il framework degli indicatori di preallerta dovrebbe contenere una descrizione della pertinenza degli indicatori in relazione alle caratteristiche delle operazioni e dei tipi di clienti o, se del caso, per gruppi omogenei di portafogli.
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272. Nell’identificare un evento di attivazione di un indicatore di preallerta a livello di singola …
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Nell’identificare un evento di attivazione di un indicatore di preallerta a livello di singola esposizione, portafoglio, sotto-portafoglio o gruppo di mutuatari, gli enti dovrebbero applicare un monitoraggio più frequente e, se necessario, considerare la possibilità di inserirli in una lista di controllo e di attuare misure e azioni di mitigazione predefinite. Il monitoraggio di questa lista di controllo dovrebbe portare alla produzione di specifiche relazioni da sottoporre alla revisione periodica del responsabile della funzione di gestione dei rischi, dei responsabili delle funzioni coinvolte nella concession e del credito e dell’organo di amministrazione.
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273. Quando le azioni comprendono l’interazione con il cliente, gli enti dovrebbero tenere conto …
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Quando le azioni comprendono l’interazione con il cliente, gli enti dovrebbero tenere conto delle loro circostanze individuali. Il livello di contatto e di comunicazione con il cliente in caso di difficoltà di pagamento dovrebbe essere commisurato agli obblighi di informazione, come definito negli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti.
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274. Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero …
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Nell’ambito del monitoraggio continuativo del rischio di credito, gli enti dovrebbero considerare i seguenti segnali di deterioramento della qualità creditizia: - a. eventi macroeconomici avversi (tra cui, a titolo esemplificativo, lo sviluppo economico, cambiamenti legislativi e minacce tecnologiche per un settore) che incidono sulla redditività futura di un settore, di un segmento geografico, di un gruppo di clienti o di un singolo cliente aziendale, nonché l’aumento del rischio di disoccupazione per gruppi di individui;
- b. variazioni sfavorevoli note della posizione finanziaria dei mutuatari, come un aumento significativo del livello di indebitamento o dei rapporti di servizio del debito;
- c. un calo significativo del fatturato o, in generale, del flusso di cassa ricorrente (inclusa la perdita di un importante contratto/cliente/affittuario);
- d. una significativa riduzione dei margini ope rativi o dell’utile di esercizio;
- e. uno scostamento significativo degli utili effettivi rispetto alle previsioni o un ritardo significativo nel piano aziendale di un progetto o di un investimento;
- f. variazioni del rischio di credito di un’operazione che comporterebbero termini e condizioni notevolmente diversi se l’operazione fosse nuovamente conclusa o eseguita alla data di riferimento del bilancio (come ad esempio la richiesta di garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo, o una maggiore copertura dei proventi ricorrenti del cliente);
- g. una significativa diminuzione effettiva o attesa del rating del credito esterno dell’operazione principale o di altri indicatori di mercato esterni del rischio di credito per una particolare operazione o per un’operazione simile con la stessa vita attesa;
- h. cambiamenti nelle condizioni di accesso ai mercati, un peggioramento delle condizioni di finanziamento o riduzioni note del sostegno finanziario fornito da terzi al cliente;
- i. un rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un cambiamento significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie;
- j. un aumento sostanziale della volatilità economica o di mercato che potrebbe avere un impatto negativo sul cliente;
- k. per le operazioni assistite da garanzie reali, un peggioramento significativo del rapporto tra il loro importo e il valore della garanzia reale a causa di un andamento sfavorevole del valore di quest’ultima, oppure nessuna variazione o un aumento dell’importo in essere dovuto ai termini di pagamento stabiliti (come ad esempio lunghi periodi di tolleranza in relazione al rimborso del capitale, rate flessibili o crescenti, proroga dei termini);
- l. un aumento significativo del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente o cambiamenti sostanziali del comportamento di pagamento atteso del cliente, ove noti;
- m. un aumento significativo del rischio di credito dovuto a un aggravarsi delle difficoltà del gruppo al quale il cliente appartiene, come ad esempio i residenti di una specifica area geografica, oppure a importanti sviluppi sfavorevoli nell’andamento del settore di attività economica del cliente ovvero ad accresciute difficoltà del gruppo di clienti collegati al quale il cliente appartiene;
- n. azioni legali note che potrebbero influire sensibilmente sulla posizione finanziaria del cliente;
- o. la consegna tardiva di un certificato di adesione, una richiesta di deroga o una violazione delle clausole restrittive, almeno per quanto riguarda le clausole finanziarie, se del caso;
- p. migrazioni sfavorevoli del portafoglio creditizio aggregato o di specifici portafogli/segmenti tra classi di rischio/rating del credito interni dell’ente;
- q. un declassamento interno effettivo o atteso del rating del credito/classificazione del rischio di credito per l’operazione o il cliente o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione interna del rischio di credito;
- r. problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell’ente o del cliente;
- s. un arretrato di 30 giorni su una o più linee di credito relative al cliente.
8.5.1 Processo di follow-up e di attivazione di livelli successivi di intervento sugli indicatori di preallerta attivati
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275. Quando viene attivato un indicatore di preallerta che richiede un più attento monitoraggio e …
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Quando viene attivato un indicatore di preallerta che richiede un più attento monitoraggio e un’ulteriore indagine, si dovrebbe intervenire immediatamente in conformità alle politiche alle e procedure dell’ente, come previsto nella sezione 4.3 dei presenti orientamenti. Le funzioni designate dovrebbero effettuare un’analisi per valutare la gravità dell’indicatore attivato e proporre azioni e follow-up adeguate. Tale analisi dovrebbe essere presentata, senza indebiti ritardi, ai responsabili delle decisioni sul credito designati nelle politiche e procedure.
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276. I responsabili delle decisioni sul credito dovrebbero, sulla base dell’analisi di cui sopra e …
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I responsabili delle decisioni sul credito dovrebbero, sulla base dell’analisi di cui sopra e di altre informazioni pertinenti accessibili, decidere i passi successivi da intraprendere. La decisione dovrebbe essere documentata e comunicata alle parti interessate dell’ente per l’azione e il follow -up.
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277. L’attivazione di indicatori di preallerta dovrebbe condurre a una maggiore frequenza del …
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L’attivazione di indicatori di preallerta dovrebbe condurre a una maggiore frequenza del processo di revisione, comprese le discussioni e le decisioni dei responsabili delle decisioni sul credito, e ad una più intensa raccolta di informazioni presso il cliente. Le informazioni raccolte dovrebbero essere sufficienti a sostenere una revisione più frequente del merito creditizio dei mutuatari.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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