+5.3 Processo di identificazione a livello individuale, sub-consolidato e consolidato

5.3 Processo di identificazione a livello individuale, sub-consolidato e consolidato

114.I criteri di identificazione qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e della RTS sul personale più rilevante e i criteri aggiuntivi stabiliti dagli enti dovrebbero essere applicati sia dagli enti su base individuale, utilizzando i dati numerici e considerando la situazione del singolo ente e, inoltre, dall’ente consolidante su base consolidata e sub-consolidata di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 48 e 49, del regolamento (UE) 575/2013, comprese – subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 109, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2013/36/UE – tutte le filiazioni nell’ambito del consolidamento prudenziale che non sono esse stesse soggette alla CRD, utilizzando i dati consolidati e considerando la situazione consolidata e l’impatto sul profilo di rischio degli enti su base consolidata. Il processo di identificazione su base consolidata dovrebbe includere i membri del personale di cui all’articolo 109, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, anche se la filiazione che impiega tale membro del personale non è soggetta all’applicazione dei requisiti di cui agli articoli 92 e 94 e 95 della direttiva 2013/36/UE su base consolidata e non è soggetta alla direttiva 2013/36/UE su base individuale.

115.Quando si applicano i criteri di identificazione qualitativi a livello consolidato o sub-consolidato, i membri del personale di una filiazione rientrano in questi criteri solo se sono responsabili delle funzioni di cui a tali criteri su base consolidata o sub-consolidata. Per esempio, un membro del personale di una filiazione che è un membro dell’organo di gestione di tale filiazione dovrebbe rientrare nel criterio “il membro del personale è un membro dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione” solo se è anche un membro dell’organo di gestione dell’ente impresa madre nell’Unione.

116.I criteri di identificazione quantitativi applicabili dovrebbero applicarsi a tutto il personale dell’ente e delle sue filiazioni soggetti ai requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 della direttiva 2013/36/UE su base consolidata e sub-consolidata, tenendo conto di tutte le remunerazioni riconosciute nell’ambito effettivo del consolidamento prudenziale.

117.Nell’applicare i criteri di identificazione qualitativi, gli enti dovrebbero identificare il personale responsabile della funzione indicata nei criteri qualitativi; il criterio principale per l’identificazione non è il nome della funzione, ma l’autorità e la responsabilità conferite alla funzione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/