+6. Base di capitale

6. Base di capitale

123.Gli enti e le autorità competenti dovrebbero garantire che il riconoscimento, l’erogazione e la maturazione delle remunerazioni variabili, compresa l’applicazione dei dispositivi di malus e di restituzione («clawback») nell’ambito della politica di remunerazione degli enti, non pregiudichino il mantenimento di una solida base di capitale.

124.Nel valutare se la base di capitale è solida, l’ente dovrebbe tenere conto dei suoi fondi propri complessivi e in particolare del capitale primario di classe 1, del fabbisogno di capitale, compresi il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all’articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 45 quater della direttiva 2014/59/UE e l’eventuale maggiorazione del capitale e i limiti alle distribuzioni di cui agli articoli 141 e 141 ter della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE che si applica alla remunerazione variabile di tutto il personale nonché al risultato del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale. L’obbligo di mantenere una solida base di capitale e i limiti alle distribuzioni si applicano anche su base consolidata e sub-consolidata. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale e del processo di valutazione in linea con i rispettivi orientamenti dell’ABE.

125.Nella loro pianificazione del capitale e della liquidità e nel loro processo complessivo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, gli enti dovrebbero includere l’impatto della remunerazione variabile – sia gli importi anticipati che differiti.

126.La remunerazione variabile totale riconosciuta da un ente non deve limitare la capacità dell’ente di mantenere o ripristinare una solida base di capitale a lungo termine e dovrebbe tenere conto degli interessi di azionisti e proprietari, depositanti, investitori e altre parti interessate. La remunerazione variabile non dovrebbe essere riconosciuta o corrisposta quando l’effetto sarebbe che la base di capitale dell’ente non sarebbe più solida. Nel determinare quanto segue, l’ente dovrebbe considerare tali requisiti, i risultati del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, la sua pianificazione pluriennale del capitale, i limiti alle distribuzioni di cui agli articoli 141 e 141 ter della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE e le raccomandazioni sulle distribuzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità europee di vigilanza:

  • a. l’importo complessivo della remunerazione variabile che sarà riconosciuta per l’anno in questione; e
  • b. l’importo della remunerazione variabile che sarà corrisposta o maturata in tale anno.

127.Gli enti che non dispongono di una solida base di capitale, o in cui la solidità della base di capitale è a rischio, dovrebbero adottare le seguenti misure in relazione alla remunerazione variabile:

  • a. ridurre il bonus pool variabile ai sensi degli articoli 141 e 141 ter della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE, compresa la possibilità di azzerarlo;
  • b. applicare le necessarie misure di aggiustamento dei risultati, in particolare il malus;
  • c. utilizzare l’utile netto dell’ente per l’anno in questione e potenzialmente per gli anni successivi per rafforzare la base di capitale. L’ente non dovrebbe compensare l’eventuale riduzione della remunerazione variabile formulata al fine di garantire una solida base di capitale negli anni successivi o mediante altri pagamenti, veicoli o metodi che comportino un’elusione di tale disposizione.

128.Le autorità competenti dovrebbero intervenire qualora il riconoscimento della remunerazione variabile pregiudichi il mantenimento di una solida base di capitale imponendo all’ente di ridurre

  • o applicare un’aliquota di riduzione all’importo complessivo della remunerazione variabile determinato fino al miglioramento della situazione di adeguatezza patrimoniale e, se necessario, applicare misure di aggiustamento dei risultati, in particolare il malus, e richiedere agli enti di utilizzare gli utili netti per rafforzare i fondi propri.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/