+13.2 Rapporto tra la remunerazione fissa e la remunerazione variabile

13.2 Rapporto tra la remunerazione fissa e la remunerazione variabile

206.Gli enti dovrebbero stabilire in anticipo nella loro politica di remunerazione il livello appropriato del rapporto massimo tra le componenti variabile e fissa della remunerazione complessiva del personale più rilevante, conformemente ai limiti e alle procedure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE e del diritto nazionale, tenendo conto delle attività aziendali, dei rischi e dell’impatto che le diverse categorie di personale hanno sul profilo di rischio. Gli enti possono stabilire rapporti diversi per diverse giurisdizioni, diverse unità operative, funzioni di controllo aziendali e interne e diverse categorie di personale più rilevante. Il rapporto stabilito è il rapporto tra la componente variabile della remunerazione che potrebbe essere riconosciuta in misura massima per il periodo di riferimento successivo e la componente fissa della remunerazione per il periodo di riferimento successivo.

207.Il rapporto massimo dovrebbe essere calcolato come la somma di tutte le componenti variabili della remunerazione che potrebbero essere riconosciute in misura massima in un determinato periodo di riferimento, compreso l’importo da considerare per il bonus di mantenimento, diviso per la somma di tutte le componenti fisse della remunerazione da riconoscere in relazione allo stesso periodo di riferimento. In ogni caso, tutte le componenti della remunerazione dovrebbero essere correttamente attribuite alla remunerazione variabile o fissa in linea con i presenti orientamenti. Gli enti possono omettere alcune delle componenti della remunerazione fissa laddove non siano rilevanti, ad esempio quando vengono riconosciuti vantaggi non monetari proporzionati.

208.In casi eccezionali e debitamente giustificati, la politica di remunerazione può prevedere un rapporto diverso per il personale più rilevante appartenente ad una determinata categoria di personale rispetto agli altri membri del personale appartenenti alla medesima categoria di personale.

209.I rapporti stabiliti tra la componente variabile e fissa della remunerazione per categorie di dipendenti o per singoli membri del personale dovrebbero essere approvati dall’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica o, ove richiesto, dall’assemblea degli azionisti. Il rapporto tra le componenti della remunerazione variabile e fissa dovrebbe essere fissato indipendentemente da eventuali futuri aggiustamenti per il rischio ex post o fluttuazioni nel prezzo degli strumenti.

210.Il rapporto effettivo dovrebbe essere calcolato come la somma di tutte le componenti variabili della remunerazione che sono state riconosciute per l’ultimo periodo di riferimento come stabilito nei presenti orientamenti, inclusi gli importi riconosciuti per i periodi di valutazione pluriennali, diviso per la somma delle componenti fisse della remunerazione riconosciuta per lo stesso periodo di riferimento. Per i periodi di valutazione pluriennali non rotativi annualmente, gli enti possono alternativamente considerare in ciascun anno del periodo di riferimento l’importo massimo della remunerazione variabile che può essere riconosciuta alla fine del periodo di riferimento diviso per il numero di anni del periodo di riferimento.

211.Il rapporto effettivo tra la remunerazione variabile riconosciuta e la remunerazione fissa dovrebbe aumentare con i risultati conseguiti e includere livelli di riconoscimento che sarebbero raggiunti solo per risultati superiori all’«obiettivo» o per risultati «eccezionali». Il rapporto effettivo non deve superare il rapporto massimo stabilito ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE, del diritto nazionale e della politica di remunerazione dell’ente.

212.Nel calcolare il rapporto massimo o effettivo, gli enti dovrebbero applicare gli orientamenti dell’ABE sul tasso di sconto figurativo applicabile per la remunerazione variabile ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii), della direttiva 2013/36/UE solo quando gli Stati membri hanno attuato l’articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii), della direttiva 2013/36/UE o quando il rapporto è calcolato per il personale più rilevante di un ente situato in un paese terzo che è una filiazione di un ente impresa madre nell’UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/