+19. Remunerazione variabile
|
19. Remunerazione variabile
317.Le autorità competenti dovrebbero riesaminare: - a. i risultati del processo di valutazione e allineamento dei risultati e dei rischi e l’adeguatezza del relativo orizzonte temporale;
- b. la combinazione appropriata di criteri quantitativi e qualitativi utilizzati per misurare i risultati e il rischio e determinare se:
- ii. i criteri sono allineati agli obiettivi dell’ente;
- iii. se i criteri sono realistici rispetto agli obiettivi del singolo individuo, dell’unità operativa e dell’ente;
- iv. se i criteri individuali sono appropriati per misurare i risultati del singolo individuo;
- c. se le funzioni di controllo interno, in particolare la funzione di gestione dei rischi, partecipano adeguatamente alla determinazione degli aggiustamenti per il rischio ex ante;
- d. l’adeguatezza degli approcci top-down e bottom-up utilizzati per il calcolo del bonus pool;
- e. se l’ente rispetta la limitazione del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione complessiva e il livellamento del suo bonus pool complessivo ai limiti prescritti dagli articoli 141 e 141 ter della direttiva 2013/36/UE e dall’articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE;
- f. l’orizzonte temporale dei programmi di differimento e mantenimento applicabili e come si collega al ciclo economico di un ente;
- g. la combinazione di azioni o partecipazioni equivalenti o strumenti collegati alle azioni e strumenti non monetari equivalenti diversi dai contanti che l’ente utilizza per soddisfare la soglia del 50 % di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2013/36/UE per garantire che riflettano adeguatamente gli interessi a lungo termine dell’ente;
- h. se gli aggiustamenti espliciti al rischio ex post si basano sulla valutazione dei risultati del membro del personale, dell’unità operativa e dell’ente e sui criteri utilizzati per misurare i risultati del membro del personale;
- i. se il malus e la restituzione («clawback») sono stati adeguatamente applicati sia alla parte monetaria che azionaria della remunerazione variabile differita e non differita e i criteri su cui si basano il malus e la restituzione («clawback»);
- j. che la remunerazione variabile non sia corrisposta attraverso veicoli o metodi che mirino
- o determinino effettivamente la mancata conformità ai requisiti in materia di remunerazione di cui ai presenti orientamenti per il personale più rilevante o, se necessario, per tutto il personale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|