+19. Remunerazione variabile

19. Remunerazione variabile

317.Le autorità competenti dovrebbero riesaminare:

  • a. i risultati del processo di valutazione e allineamento dei risultati e dei rischi e l’adeguatezza del relativo orizzonte temporale;
  • b. la combinazione appropriata di criteri quantitativi e qualitativi utilizzati per misurare i risultati e il rischio e determinare se:
  • ii. i criteri sono allineati agli obiettivi dell’ente;
  • iii. se i criteri sono realistici rispetto agli obiettivi del singolo individuo, dell’unità operativa e dell’ente;
  • iv. se i criteri individuali sono appropriati per misurare i risultati del singolo individuo;
  • c. se le funzioni di controllo interno, in particolare la funzione di gestione dei rischi, partecipano adeguatamente alla determinazione degli aggiustamenti per il rischio ex ante;
  • d. l’adeguatezza degli approcci top-down e bottom-up utilizzati per il calcolo del bonus pool;
  • e. se l’ente rispetta la limitazione del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione complessiva e il livellamento del suo bonus pool complessivo ai limiti prescritti dagli articoli 141 e 141 ter della direttiva 2013/36/UE e dall’articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE;
  • f. l’orizzonte temporale dei programmi di differimento e mantenimento applicabili e come si collega al ciclo economico di un ente;
  • g. la combinazione di azioni o partecipazioni equivalenti o strumenti collegati alle azioni e strumenti non monetari equivalenti diversi dai contanti che l’ente utilizza per soddisfare la soglia del 50 % di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2013/36/UE per garantire che riflettano adeguatamente gli interessi a lungo termine dell’ente;
  • h. se gli aggiustamenti espliciti al rischio ex post si basano sulla valutazione dei risultati del membro del personale, dell’unità operativa e dell’ente e sui criteri utilizzati per misurare i risultati del membro del personale;
  • i. se il malus e la restituzione («clawback») sono stati adeguatamente applicati sia alla parte monetaria che azionaria della remunerazione variabile differita e non differita e i criteri su cui si basano il malus e la restituzione («clawback»);
  • j. che la remunerazione variabile non sia corrisposta attraverso veicoli o metodi che mirino
  • o determinino effettivamente la mancata conformità ai requisiti in materia di remunerazione di cui ai presenti orientamenti per il personale più rilevante o, se necessario, per tutto il personale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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