+22. Misure correttive degli enti
---+166. Qualora la valutazione o la nuova valutazione di un ente sancisca la non idoneità di una …
---+167. Qualora la valutazione o la nuova valutazione di un ente sancisca la non idoneità dell’organo …
---+168. Laddove un ente adotti misure correttive dovrebbe tenere conto della situazione specifica e …
---+169. Le misure correttive appropriate possono comprendere, ma senza limitazione alcuna …
---+170. In ogni caso, le autorità competenti dovrebbero essere informate tempestivamente di …

22. Misure correttive degli enti

22. Misure correttive degli enti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
166. Qualora la valutazione o la nuova valutazione di un ente sancisca la non idoneità di una …

Qualora la valutazione o la nuova valutazione di un ente sancisca la non idoneità di una persona alla nomina quale membro dell’organo di gestione, tale persona non dovrebbe essere nominata e qualora il membro sia già stato nominato l’ente dovrebbe sostituirlo. Fatta eccezione per i criteri pertinenti per la valutazione della reputazione, dell’onestà e dell’integrità, qualora una valutazione o una nuova valutazione di un ente rilevi lacune facilmente colmabili a livello di conoscenze, di competenze e di esperienza dei membri, l’ente dovrebbe adottare misure correttive appropriate per ovviare tempestivamente a tali carenze.

167. Qualora la valutazione o la nuova valutazione di un ente sancisca la non idoneità dell’organo …

Qualora la valutazione o la nuova valutazione di un ente sancisca la non idoneità dell’organo di gestione su base collettiva, l’ente dovrebbe adottare tempestivamente misure correttive appropriate.

168. Laddove un ente adotti misure correttive dovrebbe tenere conto della situazione specifica e …

Laddove un ente adotti misure correttive dovrebbe tenere conto della situazione specifica e delle carenze di un singolo membro o della composizione collettiva dell’organo di gestione. Nel caso dell’autorizzazione di un ente ad avviare la propria attività, tali misure dovrebbero trovare applicazione prima della concessione dell’autorizzazione (24 ).

169. Le misure correttive appropriate possono comprendere, ma senza limitazione alcuna …

Le misure correttive appropriate possono comprendere, ma senza limitazione alcuna: l’adeguamento delle responsabilità tra i membri dell’organo di gestione; la sostituzione di taluni membri; l’assunzione di membri aggiuntivi; possibili misure per attenuare i conflitti di interesse; la formazione di singoli membri; o la formazione dell’organo di gestione su base collettiva per assicurare l’idoneità su base individuale e collettiva dell’organo di gestione.

170. In ogni caso, le autorità competenti dovrebbero essere informate tempestivamente di …

In ogni caso, le autorità competenti dovrebbero essere informate tempestivamente di qualsivoglia carenza sostanziale rilevata in un membro dell’organo di gestione e nella composizione collettiva dell’organo di gestione. Gli enti CRD significativi dovrebbero informare altresì le autorità competenti in merito a carenze rilevate in relazione ai responsabili delle funzioni di controllo interno e al direttore finanziario, laddove non facciano parte dell’organo di gestione. Le informazioni dovrebbero comprendere le misure adottate o previste per ovviare a tali carenze e la tempistica della relativa attuazione.

(24 ) Cfr. la nota 28.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/