+Orientamento 5. Valutazione qualitativa dei risultati delle prove e resilienza dell’SGD

Orientamento 5. Valutazione qualitativa dei risultati delle prove e resilienza dell’SGD

Sistema di valutazione per indicatori individuali

5.1 Quando valutano la propria resilienza rispetto ai diversi indicatori contemplati nei presenti orientamenti, gli SGD dovrebbero applicare il sistema di valutazione descritto di seguito.

5.2 Poiché lo scopo delle prove di stress è duplice, valutare la resilienza dell’SGD e individuare carenze o «aree di miglioramento» per perfezionare i meccanismi degli SGD, è previsto e auspicabile che un SGD individui tali aree di miglioramento quando esegue le prove di stress. Pertanto, quando applicano indicatori individuali gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, scegliendolo tra le diverse categorie elencate di seguito.

1) L’SGD non ha individuato alcuna area di miglioramento o ne ha individuate poche, ed è improbabile che tali aree incidano sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD.

2) L’SGD ha individuato un numero rilevante di aree di miglioramento, ma è improbabile che esse incidano sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD perché, ad esempio, le carenze rilevate sono isolate e/o possono essere affrontate facilmente al momento del dissesto.

3) L’SGD ha individuato un numero esiguo di aree di miglioramento, le quali, tuttavia, sono tali da incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD (pertanto l’SGD dovrebbe indicare le misure adottate o programmate per il prossimo futuro, nonché eventuali risultati di prove di follow-up ).

4) L’SGD ha individuato un numero rilevante di aree di miglioramento che sono tali da incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD (pertanto l’SGD dovrebbe indicare le misure adottate o programmate per il prossimo futuro, nonché eventuali risultati delle prove di follow-up ).

5.3 I punteggi qualitativi dovrebbero essere integrati da elaborazioni e spiegazioni quantitative che giustifichino il risultato comunicato, laddove richiesto nel modello di segnalazione.

Dagli indicatori individuali alla resilienza dell’SGD nell’adempimento delle proprie funzioni legali

5.4 Quando valutano la propria resilienza rispetto alle funzioni legali esaminate mediante le prove fondamentali, gli SGD dovrebbero applicare il sistema di valutazione descritto di seguito.

5.5 Gli SGD dovrebbero segnalare, per ciascuna prova fondamentale, se valutano sé stessi «sufficientemente resiliente» o «insufficientemente resiliente», laddove:

  • • «sufficientemente resiliente» significa che l’SGD è in grado di adempiere la funzione che gli è attribuita in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, in base alla valutazione eseguita mediante la prova fondamentale pertinente;
  • • «insufficientemente resiliente» significa che l’SGD non è in grado di adempiere la funzione che gli è attribuita in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, in base alla valutazione eseguita mediante la prova fondamentale pertinente.

5.6 Gli SGD dovrebbero integrare questa valutazione con spiegazioni che giustifichino i risultati comunicati.

5.7 Se un SGD giuridicamente tenuto a svolgere un determinato compito a norma della DGSD non ha effettuato una determinata prova fondamentale allo stesso applicabile, dovrebbe segnalare tale circostanza inserendo la dicitura «area non testata» nel pertinente campo del modello di segnalazione e spiegare i motivi della mancata valutazione dell’area in questione.

Sistema di valutazione della resilienza complessiva

5.8 Quando valutano la propria resilienza complessiva, gli SGD dovrebbero applicare il sistema di valutazione descritto di seguito.

5.9 Gli SGD dovrebbero segnalare se, dal punto di vista della resilienza complessiva, nel pieno adempimento del loro mandato legale sono «sufficientemente resilienti» o «insufficientemente resilienti», laddove:

  • • «sufficientemente resiliente» significa che l’SGD è in grado di adempiere tutte le funzioni che gli sono attribuite in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE;
  • • «insufficientemente resiliente» significa che l’SGD non è in grado di adempiere almeno una delle funzioni che gli sono attribuite in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE.

5.10 Gli SGD dovrebbero integrare questa valutazione con spiegazioni che giustifichino i risultati comunicati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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