+4. Orientamenti sulle prove di stress degli SGD
---+Orientamento 1. Obiettivi delle prove di stress degli SGD
---+Orientamento 2. Metodologia delle prove di stress degli SGD
---+Orientamento 3. Prove fondamentali
---+Orientamento 4. Indicatori
---+Orientamento 5. Valutazione qualitativa dei risultati delle prove e resilienza dell’SGD
---+Orientamento 6. Istruzioni per le segnalazioni all’ABE

4. Orientamenti sulle prove di stress degli SGD

4. Orientamenti sulle prove di stress degli SGD

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Orientamento 1. Obiettivi delle prove di stress degli SGD

1.1 Le prove di stress degli SGD dovrebbero contribuire ad aumentare gradualmente la resilienza del sistema europeo degli SGD:

  • (i) valutando la resilienza degli SGD mediante verifica della loro capacità di svolgere i compiti loro attribuiti in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, anche nell’ambito della cooperazione con altri SGD nell’UE;
  • (ii) individuando gli aspetti di un SGD che necessitano di miglioramenti o sono già migliorati rispetto a prove precedenti; e
  • (iii) producendo risultati che possano essere sottoposti a valutazioni di comparabilità e a revisioni tra pari ( peer review ).
Orientamento 2. Metodologia delle prove di stress degli SGD

2.1 Al fine di assicurare un approccio globale, le prove di stress dovrebbero essere programmate secondo una prospettiva di medio termine. Ciascun esercizio di prove di stress dovrebbe essere eseguito secondo una sequenza di fasi fondamentali, come descritto nell’orientamento 2.

2.2 Per garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2014/49/UE, le autorità designate dovrebbero accertare che gli SGD ottengano e utilizzino le informazioni necessarie per effettuare le prove di stress dei propri meccanismi soltanto per l’esecuzione delle prove e non conservino a tal fine le informazioni per un periodo superiore a quello necessario. Allo scopo di garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 9, della direttiva in questione, in particolare qualora la prova comporti il trattamento di dati relativi ai conti dei depositanti, le autorità designate dovrebbero assicurare che gli SGD tutelino la riservatezza, trattino i dati relativi ai conti dei depositanti in conformità della direttiva 95/46/CE ( P3F4 P ) e proteggano interamente tali dati, anche avvalendosi di metodi di anonimizzazione, laddove opportuno.

Programmazione delle prove di stress

2.3 Entro un periodo non superiore a tre anni gli SGD dovrebbero definire un programma di prove di stress che comprenda esercizi riguardanti tutte le prove fondamentali quali definite

(4 ) Abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. nell’orientamento 3. In ogni caso, un ciclo di prove di stress giunge a compimento quando tutte le prove fondamentali sono state eseguite almeno una volta (a partire dall’applicazione degli orientamenti o dall’adozione dell’ultimo ciclo).

2.4 Il programma dovrebbe stabilire il periodo di tempo stimato per gli esercizi programmati e definire l’ambito di applicazione pianificato di ciascun esercizio in termini di formati e ipotesi. Il programma può includere uno o più cicli di prove di stress.

2.5 Il programma dovrebbe essere aggiornato periodicamente tenendo conto dei risultati delle prove di stress precedenti (ad esempio i risultati che evidenziano l’esigenza di una valutazione più approfondita), degli interventi effettivi dell’SGD o di novità normative (ad esempio una riduzione delle scadenze per i rimborsi).

2.6 Se durante il ciclo di prove di stress si è verificato un intervento reale che ha permesso a un SGD di valutare la propria resilienza rispetto ad alcune o a tutte le prove fondamentali e/o agli indicatori previsti dal programma, l’SGD dovrebbe considerare se modificare il programma per tenere conto del fatto che la prova basata sul caso reale sostituirà la prova prevista inizialmente. In tali casi, anziché completare tutte le fasi principali indicate di seguito, l’SGD può concentrarsi sulle fasi di segnalazione e azione correttiva.

Fasi principali di un esercizio di prove di stress

2.7 Gli SGD dovrebbero completare le fasi seguenti quando eseguono un esercizio di prove di stress.

Fase di pianificazione

2.8 Gli SGD dovrebbero nominare tra il proprio personale interno un gruppo direttivo o un funzionario direttivo (di seguito denominato «gruppo direttivo») che saranno incaricati di pianificare e coordinare i diversi compiti che un esercizio di prove di stress comporta. A tal fine, per «personale interno» s’intende il personale assunto o subappaltato dall’SGD e il personale di un’altra autorità pubblica alla quale sono attribuite le funzioni dell’SGD previste dalla DGSD e dalla BRRD. Anche i partecipanti e gli osservatori esterni possono essere coinvolti nelle varie fasi delle prove di stress, senza tuttavia far parte del gruppo direttivo. L’organo di amministrazione dovrebbe assicurare che il gruppo direttivo disponga di tutte le informazioni necessarie e riceva pieno sostegno dal restante personale dell’SGD.

2.9 Prima di ciascun esercizio il gruppo direttivo dovrebbe definire l’orizzonte temporale per l’esecuzione della prova e individuare i partecipanti e gli osservatori interni e/o esterni coinvolti.

2.10 Sulla base del programma di prove di stress, il gruppo direttivo dovrebbe definire più in dettaglio l’obiettivo della prova, i formati, gli indicatori da misurare e le ipotesi su cui si fonda l’esercizio (ad esempio l’importo per finanziare l’intervento dell’SGD, il livello del rimborso in liquidazione o gli enti creditizi da sottoporre a controlli della qualità dei file SCV). 2.11 L’SGD può utilizzare ipotesi ricavate da interventi precedenti e valutare il funzionamento dei meccanismi degli SGD. Inoltre, può eseguire una simulazione del modo in cui l’SGD si sarebbe comportato in una situazione simile date le condizioni riscontrabili al momento della prova.

2.12 L’SGD dovrebbe stanziare le risorse necessarie per lo svolgimento della prova in termini di personale di supporto, dotazione finanziaria e infrastrutture. L’adeguatezza di tali risorse dovrebbe essere oggetto di costante riesame nell’arco dell’esercizio.

2.13 Gli SGD dovrebbero introdurre meccanismi atti ad assicurare obiettività nella definizione delle ipotesi per la prova di stress, nell’esecuzione della prova stessa e nella formulazione di conclusioni imparziali. Gli SGD sono invitati a relazionare su tali meccanismi nel modello di segnalazione. I meccanismi dovrebbero essere documentati dal sistema e garantire che i requisiti di obiettività siano applicati a tutti i partecipanti e a tutti gli osservatori della prova, in ogni sua fase. Nell’ambito di tali meccanismi, gli SGD dovrebbero stabilire una netta separazione tra il gruppo direttivo e gli altri partecipanti e osservatori che, all’interno dell’SGD, prendono parte all’esercizio. Inoltre, gli SGD dovrebbero segnalare gli elementi di cui hanno tenuto conto nella definizione dei meccanismi, quali la specifica struttura/governance dell’SGD, i costi, i conflitti d’interesse, il valore aggiunto, le norme nazionali in materia di segreto professionale e supervisione sugli SGD.

2.14 Questi meccanismi possono prevedere la partecipazione al processo di osservatori esterni. Gli osservatori potrebbero essere le autorità designate ove non siano esse stesse incaricate della gestione dell’SGD, nonché altre autorità pubbliche, società di consulenza o altri SGD. Gli osservatori dovrebbero adoperarsi per verificare che il processo sia condotto in maniera obiettiva e, in caso di dubbio, dovrebbero esprimere i propri timori al gruppo direttivo. Gli osservatori dovrebbero poter accedere alle informazioni pertinenti relative a tutte le fasi del processo. Qualsiasi informazione condivisa in tale sede dovrebbe essere oggetto di rigorosi obblighi di segreto professionale. Il requisito di stabilire una separazione o, in alternativa, di designare osservatori dovrebbe considerarsi soddisfatto nel caso di prove dei file SCV.

2.15 Il gruppo direttivo dovrebbe contattare i partecipanti e gli osservatori interni ed esterni che saranno coinvolti nei diversi stadi del processo e assicurare che ciascuno di essi abbia contezza del ruolo atteso da ognuno nel corso dell’esercizio.

Fase esecutiva

2.16 In fase di esecuzione della prova, il gruppo direttivo dovrebbe richiedere e raccogliere presso i partecipanti e gli osservatori alla prova le informazioni necessarie a valutare il funzionamento dei sistemi degli SGD in relazione alle aree tematiche e agli indicatori di prova descritti negli orientamenti 3 e 4.

2.17 Gli esercizi possono essere effettuati in formati differenti, incluse sessioni di role-playing in cui i partecipanti interni ed esterni simulano le azioni e le decisioni che adotterebbero in una determinata prova fondamentale, quale definita nell’orientamento 3, oppure come scambi di back office (ad esempio, il gruppo direttivo può richiedere i file SCV di un ente e misurare l’accuratezza delle informazioni). Gli SGD dovrebbero indicare nel modello di segnalazione il tipo di formato scelto per ciascun esercizio, usando le seguenti categorie:

  • • verifiche documentali, che comprendono verifiche (della qualità) delle procedure esistenti e dei meccanismi in essere, ad esempio per delineare ed esaminare i processi di un evento di rimborso (fittizio) dall’inizio alla fine, allo scopo di valutare una serie di aree tematiche;
  • • ispezioni in loco, ad esempio visite degli SGD o dei loro fornitori di servizi agli enti creditizi, per valutare la qualità dei loro file SCV. Queste visite possono essere previste e specificate nel quadro normativo nazionale applicabile;
  • • simulazioni, ad esempio una simulazione end-to-end di una determinata prova fondamentale, oppure simulazioni di parti del processo, come la trasmissione di un file contenente istruzioni di pagamento da un SGD dello Stato membro di origine a un SGD dello Stato membro ospitante, o il trasferimento di un importo di fondi ex ante e il ricorso a una linea di credito;
  • • i casi reali che si sono verificati durante il ciclo di prove di stress e che hanno reso possibile una valutazione delle capacità degli SGD di cui ai presenti orientamenti; e
  • • altri tipi di esercizi, da usare soltanto quando l’esercizio non rientra in alcuna delle categorie sopra descritte e dovrebbe essere illustrato dall’SGD in sede di segnalazione.

2.18 I partecipanti alla fase di esecuzione, diversi dal gruppo direttivo, dovrebbero rappresentare le autorità, i soggetti o persino i dipartimenti interni, anche in seno all’SGD, che in uno scenario reale sarebbero chiamati ad adottare le necessarie azioni o decisioni oppure a fornire le informazioni necessarie. Vi possono rientrare partecipanti interni (ad esempio il dipartimento dell’SGD competente per le questioni di finanziamento) o partecipanti esterni (ad esempio le autorità di risoluzione che, previa consultazione dell’SGD, determinerebbero il contributo di quest’ultimo alla risoluzione).

Fase di segnalazione e azione correttiva

2.19 Il gruppo direttivo dovrebbe elaborare e interpretare i risultati della prova in modo da formulare una valutazione obiettiva della resilienza dell’SGD nell’adempimento delle sue funzioni legali.

2.20 Il gruppo direttivo dovrebbe rilevare i risultati in modo coerente nel corso del tempo, usando un modello standard analogo a quello predisposto dal forum europeo di tutela dei depositi ( European Forum of Deposit Insurers , EFDI). Gli SGD dovrebbero comunicare alle autorità designate i risultati delle prove di stress almeno annualmente. 2.21 Le prove di stress dovrebbero inserirsi in un processo di continuo miglioramento. Ciò significa che, qualora una prova di stress evidenziasse carenze nei sistemi di un SGD, quest’ultimo dovrebbe adottare misure correttive. Laddove le criticità individuate siano riconducibili agli enti creditizi, come nel caso di carenze nella qualità dei file SCV, l’SGD dovrebbe richiedere misure correttive, rivolgendosi ove necessario all’autorità competente che esercita la vigilanza sugli enti in questione. L’SGD dovrebbe quindi adoperarsi per accertare, negli esercizi successivi, che le carenze siano state eliminate.

Cooperazione con le autorità amministrative competenti

2.22 Gli SGD dovrebbero tenere pienamente informate le autorità designate durante le fasi di pianificazione ed esecuzione delle prove di stress, tranne nei casi in cui l’SGD coincide con l’autorità designata. A tal fine gli SGD dovrebbero presentare alle autorità designate il proprio programma di prove di stress entro tre mesi dalla sua ultimazione. Questa condivisione di informazioni potrebbe rappresentare il punto di partenza di un dialogo costruttivo e condurre a rifiniture del programma. Le autorità designate dovrebbero trasmettere il proprio contributo entro sei mesi dal ricevimento del programma predisposto dall’SGD. Qualsiasi aggiornamento rilevante dovrebbe essere notificato tempestivamente alle autorità designate.

2.23 Successivamente, in sede di pianificazione del singolo esercizio, gli SGD dovrebbero comunicare alle autorità designate l’ambito di applicazione della prova con riferimento agli enti creditizi partecipanti, ai formati delle prove, alle ipotesi e a ogni altra informazione rilevante.

2.24 Inoltre, prima di eseguire una prova fondamentale quale definita nell’orientamento 3, gli SGD dovrebbero informare le autorità pubbliche che sarebbero coinvolte nel tipo di funzione giuridica sottoposta a prova. Quando viene testato uno scenario di rimborso, dovrebbero essere informate come minimo l’«autorità amministrativa competente» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE e l’autorità competente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della stessa direttiva. Nel caso di uno scenario di risoluzione, dovrebbero essere informate le autorità competenti e di risoluzione.

2.25 Gli SGD dovrebbero chiedere il parere di tali autorità in merito alle ipotesi da applicare nella prova e invitarle a partecipare alla fase esecutiva. Se l’SGD è distinto dall’autorità designata, tale partecipazione o consultazione può essere organizzata attraverso l’autorità in questione.

2.26 Le autorità competenti e di risoluzione dovrebbero cooperare, direttamente o tramite le autorità designate, con gli SGD nella definizione degli scenari e nell’esecuzione delle prove.

2.27 Gli SGD dovrebbero condividere i risultati delle prove di stress con le autorità designate nelle modalità previste dal modello di segnalazione di cui all’allegato 1. Inoltre, dovrebbero condividere i risultati delle prove di stress, nelle modalità previste dal modello di segnalazione

  • o in altro modo, con le autorità competenti ( P4F5 P ) su loro richiesta e in conformità delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.
Orientamento 3. Prove fondamentali

3.1 Al fine di valutare in modo esaustivo la propria capacità di fronteggiare efficacemente i casi di dissesto di enti, gli SGD dovrebbero condurre le prove fondamentali secondo le prescrizioni del presente orientamento.

Funzioni degli SGD da sottoporre alle prove fondamentali

3.2 In riferimento alla peer review condotta dall’ABE, gli SGD dovrebbero eseguire prove fondamentali delle funzioni loro attribuite a norma di legge (indicate nelle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, quali recepite nelle legislazioni nazionali) durante un ciclo di prove di stress degli SGD nonché comunicare i relativi risultati all’ABE. Per queste finalità, le funzioni degli SGD dovrebbero essere le seguenti:

  • • rimborsare i depositanti nel rispettivo Stato membro in caso di insolvenza di un ente creditizio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE («funzione di rimborso»);
  • • rimborsare i depositanti delle succursali istituite dagli enti creditizi autorizzati in un altro Stato membro in caso di insolvenza di un ente creditizio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della direttiva 2014/49/UE («funzione di rimborso con cooperazione transfrontaliera»). Gli SGD dovrebbero effettuare una prova fondamentale di questo tipo soltanto nei casi in cui potrebbero essere coinvolti in interventi di rimborso transfrontalieri (in qualità di SGD dello Stato membro di origine, SGD dello Stato membro ospitante o in entrambi questi ruoli) a norma del summenzionato articolo 14 della DGSD e delle disposizioni nazionali applicabili;
  • • finanziare la risoluzione degli enti creditizi al fine di preservare la continuità dell’accesso ai depositi conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE e dell’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE («funzione di contributo alla risoluzione»);
  • • utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il dissesto di un ente creditizio, ove consentito dall’ordinamento dello Stato membro in cui l’SGD è stabilito, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE («funzione di prevenzione del dissesto»); e
  • • utilizzare i mezzi finanziari disponibili per finanziare misure volte a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti nel contesto delle procedure d’insolvenza nazionali, ove consentito dall’ordinamento dello Stato membro in cui l’SGD è stabilito, a norma

(5 ) Incluse, in via non esaustiva, le autorità di risoluzione o le autorità nazionali competenti. dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE («funzione di contributo alle procedure d’insolvenza»).

3.3 Inoltre, gli SGD dovrebbero eseguire regolarmente prove periodiche dei file SCV e comunicare i relativi risultati. Anche le prove periodiche dei file SCV rientrano tra le prove fondamentali. I risultati delle prove periodiche dei file SCV non dovrebbero essere confusi né scambiati con la valutazione dei file SCV eseguita nel corso di una prova fondamentale dedicata alla funzione di rimborso. In quest’ultimo caso, la valutazione dei file SCV dovrebbe essere segnalata nel contesto dei risultati di questa prova fondamentale riguardante il rimborso dei depositanti.

3.4 Qualora siano state apportate modifiche sostanziali ai sistemi o ai processi durante il ciclo di prove di stress, gli SGD sono tenuti a effettuare nuovamente talune prove fondamentali durante il ciclo di prove di stress in corso, purché l’esecuzione delle nuove prove entro tale periodo sia sostenibile dal punto di vista operativo. Ad esempio, se un SGD modifica il proprio metodo di pagamento, passando da un modello di banca agente a trasferimenti elettronici per mezzo di una propria piattaforma informatica dedicata, i processi di rimborso cambiano in maniera significativa; pertanto, al fine di garantire la resilienza, l’SGD dovrebbe testare nuovamente la propria funzione di rimborso in relazione agli indicatori di cui all’orientamento 4 che sono interessati dalla modifica.

3.5 A seconda della prova fondamentale, gli SGD applicano gli indicatori descritti nell’orientamento 4. Gli SGD dovrebbero trasmettere i risultati delle summenzionate prove fondamentali alle autorità designate e all’ABE usando il modello di segnalazione di cui all’allegato 1.

3.6 Per ciascuna delle prove fondamentali gli SGD dovrebbero comunicare all’ABE, per mezzo del modello di segnalazione, un massimo di tre prove.

3.7 Una prova fondamentale dovrebbe essere eseguita sotto forma di prova end-to-end almeno una volta in ogni ciclo di prove di stress. Le altre ripetizioni della prova fondamentale durante il medesimo ciclo di prove di stress possono essere condotte sotto forma di prove granulari che, insieme, comprendano tutti gli indicatori relativi alla prova di stress in questione.

Funzione di rimborso

3.8 Gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di effettuare rimborsi a favore dei depositanti conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE. Nessun SGD dovrebbe astenersi dal sottoporre a prova la funzione di rimborso sulla base del fatto che ha testato le funzioni di risoluzione o di prevenzione del dissesto descritte nel prosieguo ovvero che tutti gli enti creditizi a esso affiliati ricadrebbero in una delle categorie indicate al paragrafo 3.27.

3.9 In uno scenario di rimborso, l’SGD dovrebbe simulare il dissesto di uno o più enti creditizi al fine di valutare se l’importo rimborsabile di cui all’articolo 7 della direttiva 2014/49/UE sarebbe disponibile entro i periodi di rimborso prescritti dall’articolo 8 della medesima direttiva. 3.10 Inoltre, nel testare la propria resilienza in termini di rimborso dei depositanti, l’SGD dovrebbe valutare la qualità dei propri processi interni per la raccolta e l’analisi dei file SCV e contattare l’ente creditizio interessato per chiedere, ove necessario, dati supplementari/correttivi. Queste prove relative ai file SCV non dovrebbero essere confuse o scambiate con le valutazioni ordinarie periodiche dei file SCV.

3.11 Durante il periodo del programma indicato nell’orientamento 2 gli SGD dovrebbero utilizzare gli indicatori di cui all’orientamento 4 che sono applicabili alla funzione di rimborso.

Rimborso con cooperazione transfrontaliera

3.12 Quando fungono da SGD dello Stato membro d’origine o da SGD dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 14 della DGSD, gli SGD dovrebbero simulare il dissesto di uno o più enti creditizi con una o più succursali in un altro Stato membro.

3.13 Gli SGD dovrebbero eseguire queste prove nei ruoli loro applicabili: come SGD dello Stato membro di origine, come SGD dello Stato membro ospitante o, se applicabile, in entrambi i ruoli. Un SGD dovrebbe sottoporre a prova il proprio ruolo in qualità di SGD dello Stato membro ospitante se è stabilito in uno Stato membro nel quale esiste almeno una succursale detenuta da un ente creditizio di un altro Stato membro. Un SGD dovrebbe testare il proprio ruolo in qualità di SGD dello Stato membro di origine se uno degli enti creditizi ad esso affiliati detiene una succursale stabilita in un altro Stato membro. Un SGD dovrebbe testare ambedue i ruoli se valgono entrambi i casi. Qualora le disposizioni nazionali prevedano che un unico SGD sia responsabile della gestione delle operazioni di rimborso transfrontaliere per conto degli altri SGD presenti nello stesso Stato membro, il requisito dell’esecuzione di prove fondamentali del rimborso con cooperazione transfrontaliera tra SGD dello Stato membro di origine e SGD dello Stato membro ospitante si applica soltanto all’SGD pertinente.

3.14 Gli SGD dovrebbero considerare se adottare, laddove possibile, un approccio basato sul rischio quando selezionano uno o più SGD partner per testare uno scenario di rimborso con cooperazione transfrontaliera. Ad esempio, se l’SGD X è di origine e ospitante per l’SGD Y, ma è solo ospitante per l’SGD Z, può decidere sulla scorta di un approccio basato sul rischio di eseguire la prova in qualità di SGD dello Stato membro di origine per l’SGD Y e in qualità di SGD dello Stato membro ospitante per l’SGD Z.

3.15 Durante il periodo del programma di cui all’orientamento 2, gli SGD dovrebbero applicare gli indicatori specifici dello scenario di rimborso con cooperazione tra SGD dello Stato membro di origine e SGD dello Stato membro ospitante, come descritto nell’orientamento 4.

3.16 Se un SGD non è in grado di eseguire tale prova fondamentale perché nessun altro SGD ha optato per la partecipazione in qualità di SGD partner nel contesto degli esercizi di cooperazione transfrontaliera, questa circostanza dovrebbe essere indicata specificamente nel modello di segnalazione come «area non sottoposta a prova» ai sensi del paragrafo 5.7. Contributo alla risoluzione

3.17 Gli scenari di risoluzione dovrebbero ipotizzare un intervento riguardante un ente creditizio affiliato che sia sottoposto a risoluzione conformemente alla direttiva 2014/59/UE e per il quale sia richiesto un contributo dell’SGD a norma dell’articolo 109 della medesima direttiva.

3.18 Gli SGD possono effettuare le prove di stress basate su scenari di risoluzione individualmente

  • o nel quadro di un più ampio esercizio con scenario di risoluzione condotto sotto la guida delle autorità di risoluzione, a condizione che venga testata e applicata la serie dedicata di indicatori di cui all’orientamento 4.

3.19 Se un SGD effettua individualmente una prova di stress con scenario di risoluzione, dovrebbe consultare l’autorità di risoluzione nella definizione dello scenario e nell’esecuzione della prova, chiedendo inoltre all’autorità di partecipare all’esercizio. Le autorità di risoluzione dovrebbero cooperare con gli SGD e fornire loro, direttamente o tramite le autorità designate, le informazioni necessarie alla definizione e all’esecuzione delle prove di stress.

3.20 Il livello ipotizzato per il contributo dell’SGD al finanziamento della risoluzione dovrebbe essere calibrato alla luce delle norme enunciate agli articoli 108 e 109 della direttiva 2014/59/UE, nonché sulla base del profilo degli enti creditizi selezionati per la prova con scenario di risoluzione.

3.21 In casi eccezionali, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, un SGD può astenersi dal testare scenari di risoluzione qualora stabilisca, di converso, che nessuno degli enti creditizi a esso affiliati ricade in una delle categorie descritte al paragrafo c 3.27.

Prevenzione del dissesto

3.22 Qualora, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, a un SGD sia consentito utilizzare fondi per prevenire il dissesto di un ente creditizio, esso dovrebbe effettuare almeno due tipi di prova:

  • • una prova che simuli un deterioramento significativo della situazione finanziaria di uno o più enti creditizi affiliati, ivi comprese la posizione patrimoniale, la qualità degli attivi e la posizione di liquidità. In tale contesto, la prova dovrebbe valutare se l’SGD sarebbe in grado di prevenire il dissesto alle condizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, considerando fra l’altro il tipo di misure alternative attuabili e se l’SGD disporrebbe della capacità di finanziamento necessaria a fornire il sostegno richiesto; e
  • • una prova dei sistemi di monitoraggio dei rischi in uso presso l’SGD. Qualora in passato si siano verificate situazioni di tensione, gli SGD dovrebbero stabilire se i sistemi di monitoraggio siano stati in grado di rilevare l’imminenza del rischio.

3.23 Le prove di stress degli SGD relative alla prevenzione del dissesto dovrebbero essere eseguite mediante una serie dedicata di indicatori descritti all’orientamento 4. Contributo alle procedure d’insolvenza

3.24 Le prove fondamentali relative al contributo dell’SGD alle procedure d’insolvenza dovrebbero ipotizzare un intervento volto a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti nell’ambito delle procedure d’insolvenza nazionali a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE.

3.25 Le prove di stress degli SGD relative al contributo alle procedure d’insolvenza dovrebbero essere eseguite mediante una serie dedicata di indicatori descritta all’orientamento 4.

Selezione degli enti creditizi affiliati da includere nelle prove fondamentali

3.26 Al fine di condurre prove fondamentali, l’SGD dovrebbe selezionare uno o più enti creditizi affiliati il cui profilo sia adeguato in relazione all’obiettivo previsto della prova, ivi compresi il tipo di funzioni, la severità e la complessità dello scenario nonché la sua portata geografica.

3.27 L’SGD dovrebbe selezionare uno o più enti creditizi affiliati considerati rilevanti nell’ottica di testare il contributo alla risoluzione. Gli SGD dovrebbero considerare se selezionare uno o più enti creditizi affiliati in consultazione con le autorità di risoluzione.

Severità e complessità delle prove fondamentali

3.28 Gli SGD dovrebbero eseguire prove fondamentali ipotizzando livelli diversi di severità e complessità. Tuttavia, l’ABE riconosce che esiste un limite all’incremento della complessità e della severità delle prove e che gli scenari delle prove di stress dovrebbero rimanere realisticamente applicabili agli SGD. Pertanto, nel corso del tempo gli SGD dovrebbero applicare scenari sempre più sofisticati e severi, mantenendo, tuttavia, valutazioni della capacità di gestire scenari di riferimento che siano realisticamente prevedibili. Ad esempio, un SGD potrebbe eseguire inizialmente una prova della cooperazione transfrontaliera in qualità di SGD dello Stato membro di origine con un altro SGD in qualità di SGD dello Stato membro ospitante. Successivamente, lo stesso SGD potrebbe incrementare la complessità della prova eseguendo un’altra prova della cooperazione transfrontaliera contemporaneamente con due

  • o tre SGD dello Stato membro ospitante. Gli SGD possono inoltre elevare il livello di severità e complessità della definizione degli esercizi di prove di stress, ad esempio scegliendo un tipo di esercizio differente (quindi, per valutare un determinato aspetto, un SGD potrebbe eseguire dapprima una verifica documentale e poi una simulazione).

3.29 Gli SGD dovrebbero considerare se aggiungere un ulteriore livello di complessità e stress a una

  • o più prove fondamentali associando alla prova fondamentale scelta uno scenario «speciale» che preveda gravi problemi di continuità aziendale o circostanze esterne tali da comportare per un SGD uno stress supplementare nell’adempimento delle funzioni descritte all’orientamento 4.

3.30 Gli SGD dovrebbero segnalare se e come hanno incrementato nel corso del tempo la severità e la complessità delle prove di stress eseguite (rispetto al ciclo di prove di stress precedente o, ove applicabile, all’interno del ciclo di prove di stress corrente). Un SGD dovrebbe considerare se elevare la severità e la complessità di una prova di stress da un ciclo di prove di stress a un altro, nonché se aumentare la severità e la complessità di due prove di stress simili (relative alla medesima funzione legale) condotte nell’ambito di uno stesso ciclo di prove di stress.

3.31 Per assicurare la rilevanza storica, nell’arco del programma indicato nell’orientamento 2 gli SGD dovrebbero testare scenari che valutino la capacità dei loro sistemi di fronteggiare interventi analoghi per tipologia e intensità a casi occorsi in passato, specie nel periodo 2008-2012.

Orientamento 4. Indicatori

4.1 Le prove di stress dovrebbero mirare a valutare la resilienza dell’SGD mediante l’esame di due aree di rischio principali:

  • (i) i rischi operativi, ossia i rischi che l’SGD non sia in grado di adempiere ai propri obblighi per l’inadeguatezza o la disfunzione di procedure interne oppure per l’inadeguatezza del personale e dei sistemi; e
  • (ii) i rischi di finanziamento, vale a dire i rischi che le fonti di finanziamento previste dall’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE (contributi regolari, contributi straordinari e mezzi di finanziamento alternativo) non siano sufficienti a permettere all’SGD di fronteggiare le proprie passività potenziali ovvero di fronteggiarle entro i periodi prescritti dal diritto nazionale o dell’UE.

4.2 Le prove di stress dovrebbero contemplare vari stadi operativi dell’intervento di un SGD, fra cui, i preparativi al momento dello stesso e l’esecuzione dell’intervento, ivi compresi il rimborso, il contributo alla risoluzione eccetera. Tali prove dovrebbero applicare come minimo gli indicatori stabiliti nei presenti orientamenti.

4.3 Le capacità operative e di finanziamento dovrebbero essere testate per mezzo delle prove fondamentali descritte all’orientamento 3. Inoltre, gli SGD dovrebbero condurre esercizi mirati di controllo periodico dei file SCV di tutti gli enti membri nel corso di un ciclo di prove di stress.

4.4 Se un SGD ha deciso di valutare aspetti aggiuntivi che ha giudicato rilevanti per la valutazione delle proprie capacità ma che sono diversi dagli aspetti inclusi negli indicatori di cui ai presenti orientamenti, può comunicare i risultati delle prove su tali aspetti aggiuntivi includendo nel modello di segnalazione indicatori elaborati autonomamente di propria iniziativa e i relativi risultati. Il modello di segnalazione dovrebbe contenere una sezione dedicata alla segnalazione di questi indicatori. Capacità operative

4.5 Le prove di stress degli SGD dovrebbero vertere anche sulla capacità di questi ultimi di gestire i processi e i meccanismi necessari ai fini di un intervento, tra cui l’accesso ai dati, le risorse operative e di personale, la comunicazione, i sistemi di pagamento, la misurazione del tempo e la cooperazione transfrontaliera.

Accesso ai dati

4.6 L’accesso a dati di buona qualità relativi a enti creditizi, depositanti e depositi dovrebbe essere verificato in via prioritaria, al fine di assicurare che gli SGD siano pronti ad assolvere i propri compiti in qualsiasi momento.

4.7 Gli SGD dovrebbero effettuare due tipi di prove in relazione ai file SCV:

  • a. valutazione della qualità dei file SCV nel quadro di una prova della resilienza dell’SGD rispetto al rimborso dei depositanti in caso di insolvenza di un ente creditizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE («funzione di rimborso»);
  • b. valutazione della qualità dei file SCV nel quadro dei test di routine condotti periodicamente con riferimento almeno a tutti gli enti creditizi affiliati che detengono depositi ammissibili.

4.8 I presenti orientamenti stabiliscono differenti serie di indicatori per entrambi i tipi di prove. Gli SGD sono invitati a riportare separatamente nel modello di segnalazione le prove periodiche dei file SCV.

4.9 In linea di principio, tutti gli enti creditizi affiliati che detengono depositi ammissibili dovrebbero essere sottoposti a prove periodiche dei file SCV. Un SGD può decidere di non testare i file SCV degli enti creditizi affiliati che non raccolgono depositi. Nel modello di segnalazione gli SGD dovrebbero riportare il numero dei singoli enti: i) che sono membri dell’SGD al momento della segnalazione; ii) che sono membri dell’SGD al momento di ogni ciclo di prove dei file SCV; iii) per i quali sono stati testati i file SCV. Ove pertinente, gli SGD dovrebbero comunicare il motivo

  • o i motivi della differenza tra il numero dei singoli enti sottoposti a prova e il numero dei singoli enti membri dell’SGD al momento di ciascun esercizio, ad esempio perché non tutti gli enti affiliati raccolgono depositi o in caso di cambiamento di affiliazione all’SGD durante il ciclo di prove dei file SCV.

4.10 La qualità dei file SCV di un ente può essere testata sulla base di un campione corrispondente a un sottoinsieme di depositanti, a condizione che il metodo di campionamento sia definito dall’SGD e non dall’ente e che il campione sia sufficientemente ampio e diversificato da risultare rappresentativo del portafoglio dei depositi ammissibili dell’ente, ferma restando la facoltà dell’SGD di esaminare tutti i file SCV. Se è stato utilizzato un campione, l’SGD dovrebbe indicare nel modello di segnalazione i motivi per cui ha adottato tale approccio e il numero medio di depositanti inclusi nel campione, sia in termini assoluti sia come proporzione rispetto alla totalità dei depositanti.

4.11 . La qualità dei file SCV dovrebbe essere valutata con l’obiettivo di stabilire se, in caso di dissesto, essi offrirebbero all’SGD tutte le informazioni necessarie a effettuare un intervento a sostegno di un depositante, tra cui l’identità del depositante, i suoi recapiti, i conti detenuti e i rispettivi importi nonché l’importo dei depositi ammissibili e coperti. A tal fine, gli SGD dovrebbero definire criteri di validità o invalidità applicabili ai file SCV (ad esempio dati identificativi inesatti, indirizzi scorretti, dati incoerenti di uno stesso titolare o beneficiario del conto, duplicazione dei dati), nonché misurare il numero di file SCV invalidi in percentuale dei record dell’ente oppure, ove applicabile, del campione.

4.12 Oltre a stabilire i criteri per accertare la validità o meno dei file SCV, gli SGD dovrebbero considerare se elaborare un metodo interno di valutazione dei file SCV che preveda criteri di classificazione differenti. Nella sezione relativa alle prove periodiche dei file SCV, il modello di segnalazione comprende un campo in cui l’SGD può inserire informazioni aggiuntive sul metodo applicato per valutare i file SCV. Gli SGD dovrebbero considerare se condividere tale metodo con gli enti creditizi, per comunicare loro i criteri di valutazione e fornire incentivi a una buona prestazione. Inoltre, gli SGD dovrebbero considerare se informare gli enti creditizi sulle loro prestazioni rispetto alla media del settore, allo scopo di incentivare ulteriori miglioramenti da parte degli enti con punteggi inferiori alla media. L’ABE incoraggia gli SGD a elaborare tale metodologia e a condividere con gli enti creditizi una sintesi del metodo ei punteggi migliori, a fini di trasparenza e incoraggiamento.

4.13 Nell’esecuzione delle prove periodiche dei file SCV alcuni SGD associano alle verifiche documentali di tali file visite in loco presso gli enti creditizi; a tal fine è necessario definire una metodologia per le verifiche in loco. Il modello di segnalazione comprende un campo in cui gli SGD possono indicare le modalità di esecuzione delle prove periodiche dei file SCV. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere i fattori fondamentali delle modalità di esecuzione di queste prove (verifiche documentali dei file SCV e/o visite in loco). La segnalazione include le seguenti informazioni: come sono selezionati gli enti creditizi (ogni ente creditizio su base annuale oppure utilizzando un approccio basato sul rischio); se i dati del file SCV vengono confrontati/controllati con i dati originari dell’ente creditizio (ad esempio mediante ispezioni in loco); se le richieste di prove dei file SCV sono presentate ad hoc o sono annunciate in anticipo; qual è il grado di coinvolgimento dell’ente creditizio nella valutazione della qualità (ad esempio mediante la partecipazione del revisore interno); se il revisore esterno dell’ente è coinvolto; qual è il livello di automazione del controllo qualitativo dei file SCV mediante l’uso di data model e punteggi di convalida; in caso di errori, quale procedura di follow-up viene attuata con l’ente creditizio.

4.14 Nel caso di enti creditizi per cui sia stata riscontrata una qualità insufficiente, andrebbe svolto un controllo di follow-up entro almeno due anni per valutare i progressi compiuti. L’SGD può modificare tale periodo di due anni laddove, alla luce del personale e delle altre risorse disponibili, sia necessario dare priorità ai test presso altri enti creditizi che destino timori per la qualità dei file SCV o sulla base della generale valutazione dei rischi formulata dall’SGD per tali enti.

4.15 . Qualora, ai sensi della legislazione nazionale, esistano meccanismi volti ad allocare su base continuativa i saldi temporaneamente elevati ( temporary high balances , THB) di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE oppure i conti beneficiari disciplinati dall’articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva, tali THB dovrebbero essere inclusi nei test sui file SCV. Questa prescrizione non dovrebbe comportare l’obbligo per l’SGD o per gli enti creditizi affiliati di richiedere informazioni ai depositanti a seguito dei test.

4.16 Al fine di effettuare le prove ordinarie periodiche dei file SCV, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori:

i1: tempo impiegato per ottenere la trasmissione di file SCV validi, a decorrere dal giorno di inoltro della richiesta all’ente creditizio affiliato (qualitativo e quantitativo);

i2: quota dei file SCV validi e la quota dei dati di qualità inferiore agli standard presenti nei file SCV validi (qualitativo e quantitativo);

i3: valutazione della qualità dei meccanismi in essere per la richiesta e l’ottenimento dei file SCV (qualitativo);

i4: valutazione della qualità dei meccanismi in essere per analizzare i file SCV e consultarsi con gli enti creditizi interessati al fine di chiedere dati supplementari/correttivi laddove necessario (qualitativo).

4.17 Nella valutazione del tempo necessario per ottenere la trasmissione dei file SCV (indicatore i1) gli SGD dovrebbero stabilire, in linea con la propria procedura di rimborso, la scadenza entro cui ricevere dall’ente creditizio file SCV di qualità sufficiente, per poter rimborsare i depositanti entro sette giorni lavorativi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero comunicare tale scadenza espressa in numero di giorni. Successivamente dovrebbero valutare quanti enti creditizi sono stati in grado di fornire file SCV di qualità sufficiente entro la scadenza stabilita. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero comunicare la scadenza fissata dall’SGD per la trasmissione di un file SCV valido di qualità sufficiente, in modo da consentire all’SGD di effettuare il rimborso entro sette giorni lavorativi (o di svolgere altre funzioni a norma della DGSD), come applicato nelle prove periodiche dei file SCV.

4.18 Nelle segnalazioni all’ABE relative all’indicatore i1 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo e segnalare i seguenti aspetti quantitativi:

  • • il tempo minimo, medio e massimo (espresso, se possibile, in ore) per il campione completo degli enti creditizi i cui file SCV sono stati testati;
  • • il numero assoluto e relativo degli enti creditizi che hanno fornito file SCV validi entro la suddetta scadenza; e
  • • ove applicabile, quanti file SCV sono stati richiesti dal primo momento possibile in cui l’SGD sarebbe stato in grado di chiederli in uno scenario di rimborso dell’SGD (quindi «ad hoc») e quanti file SCV sono stati richiesti comunicando in anticipo all’ente creditizio l’arrivo della richiesta di trasmettere un file SCV all’SGD entro breve tempo («con preavviso»), nonché se in questi casi sono state riscontrate differenze nei tempi necessari per ottenere la trasmissione dei file SCV.

4.19 Nella valutazione dell’indicatore i2 gli SGD dovrebbero stabilire, in linea con la propria procedura di rimborso e con i requisiti del file SCV, quando un file SCV è di qualità insufficiente (file SCV non valido) per poter rimborsare i depositanti in modo tempestivo e corretto, tenendo conto della possibilità che il file SCV non venga accettato dall’SGD e si renda pertanto necessario chiedere all’ente creditizio di inviare un nuovo file. Gli SGD dovrebbero altresì definire il concetto di «dati immessi di qualità inferiore agli standard» specificando quando i dati immessi nei file SCV possono essere considerati «di qualità inferiore agli standard», tenendo conto del fatto che un dato immesso di qualità inferiore agli standard non comporta la mancata accettazione del file SCV né compromette il rimborso dei depositanti nei tempi prescritti. Successivamente gli SGD dovrebbero valutare quanti enti creditizi sono stati in grado di fornire file SCV di qualità sufficiente e, inoltre, la quota di dati immessi di qualità inferiore agli standard presenti sia nei file SCV non validi sia in quelli validi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere i seguenti aspetti:

  • a. la definizione di «file SCV non validi» e di «file SCV validi»; e
  • b. la definizione di «dati di qualità inferiore agli standard», quale stabilita dall’SGD.

4.20 Nelle segnalazioni all’ABE relative all’indicatore i2 gli SGD dovrebbero segnalare i seguenti aspetti:

  • • il numero di enti creditizi che sono stati in grado di fornire file SCV validi durante un ciclo di prove dei file SCV (in valore assoluto e come quota relativa degli enti testati);
  • • la quota relativa di dati immessi di qualità inferiore agli standard e il valore minimo, massimo e medio di tali quote in ciascun ciclo di prove dei file SCV per ogni file SCV non valido e ogni file SCV valido.

4.21 Negli indicatori i3 e i4 i «meccanismi in essere» potrebbero comprendere, tra l’altro, quanto segue:

  • • regolamenti, requisiti, orientamenti che conferiscono agli SGD il potere giuridico di ottenere file SCV;
  • • regolamenti, requisiti, orientamenti e/o d ata model che specificano il contenuto dei file SCV e i requisiti (tecnici) dei dati per i file SCV;
  • • i canali di comunicazione utilizzati per ottenere i file SCV dagli enti creditizi affiliati e scambiare informazioni con essi; e
  • • i canali di trasmissione utilizzati per trasferire i file SCV tra l’SGD e gli enti creditizi affiliati.

4.22 La valutazione della qualità dei meccanismi in essere potrebbe basarsi su una verifica documentale o su una simulazione del loro funzionamento in concreto, ovvero su una combinazione di entrambe. Nelle segnalazioni dei risultati gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo e il tipo di esercizio eseguito per effettuare la valutazione della qualità.

4.23 Al fine di testare l’ottenimento dei file SCV nell’ambito delle prove sulla funzione di rimborso, gli SGD dovrebbero usare soltanto il summenzionato indicatore i3:

i3: valutazione della qualità dei meccanismi in essere per chiedere e ottenere i file SCV (qualitativo)

Informazioni su problemi rilevati in un ente creditizio che potrebbero determinare l’intervento di un SGD

4.24 Gli SGD dovrebbero valutare i meccanismi in essere per l’ottenimento di informazioni sui problemi rilevati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l’intervento di un SGD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE. Al riguardo, essi dovrebbero valutare se tali meccanismi consentirebbero di ottenere informazioni sufficientemente tempestive qualora, ad esempio, le autorità competenti esercitino i poteri previsti dall’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE (intervento precoce) o dall’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE P5F6 P (poteri di vigilanza) oppure nel caso le autorità competenti o di risoluzione stabiliscano ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE che un ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto.

4.25 Al fine di testare l’ottenimento di queste informazioni gli SGD dovrebbero applicare il seguente indicatore:

i5: qualità dei meccanismi in essere per l’ottenimento dalle autorità competenti o di risoluzione di informazioni in merito ai problemi riscontrati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l’intervento di un SGD, anche con riguardo all’idoneità di tali meccanismi ad assicurare la ricezione di informazioni tempestive su un incipiente deterioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio (qualitativo)

4.26 Nell’indicatore i5 i «meccanismi in essere» potrebbero comprendere, tra l’altro, quanto segue:

(6 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

  • • la normativa nazionale o altri requisiti che assicurano lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli SGD e le autorità competenti e/o di risoluzione;
  • • la struttura di governance dell’SGD, nel caso in cui esso condivida aree di governance comuni con le autorità competenti e/o di risoluzione; oppure
  • • protocolli d’intesa o altri accordi tra l’SGD, le autorità competenti e/o le autorità di risoluzione; e
  • • un manuale per gestire le crisi tra l’SGD, le autorità competenti e/o le autorità di risoluzione.

4.27 La qualità di questi meccanismi in essere può essere valutata simulando la cooperazione tra le varie autorità nell’ambito di una prova fondamentale, eseguendo una valutazione dettagliata con le autorità (ad esempio eseguendo prove sui canali di comunicazione, il processo decisionale e di governance e le scadenze per la condivisione delle informazioni) oppure effettuando una verifica documentale degli elementi di cui al paragrafo 4.26. Se è eseguita una verifica documentale, le autorità competenti e di risoluzione dovrebbero essere informate delle conclusioni tratte da tale valutazione, e possono anche partecipare a detta verifica. Nelle segnalazioni all’ABE relative all’indicatore i5 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione che lo giustifichi e descriva le modalità di esecuzione delle prove relative a quest’area.

Personale e altre risorse operative

4.28 Gli SGD dovrebbero verificare, nell’ambito delle prove fondamentali, se, in caso di improvviso aumento dell’attività dovuto a un intervento disporrebbero delle risorse necessarie in termini di bilancio, personale, uffici, attrezzature informatiche, centri di contatto telefonico eccetera, anche ridistribuendo le risorse permanenti in essere o stipulando accordi temporanei di esternalizzazione

4.29 Per «personale esistente» s’intende il personale interno assunto o subappaltato dall’SGD negli scenari di normale operatività. Il personale esistente può comprendere anche il personale non impiegato direttamente dall’SGD, bensì proveniente da un’altra autorità pubblica cui sono state attribuite le funzioni dell’SGD previste dalla DGSD e dalla BRRD. Per «bilancio esistente» s’intende il bilancio dell’SGD negli scenari di normale operatività. Analogamente, le «risorse esistenti» possono essere definite come le risorse dell’SGD negli scenari di normale operatività.

4.30 Per «personale supplementare» s’intende il personale necessario all’esecuzione di un intervento dell’SGD in aggiunta al personale esistente. Il personale supplementare comprende, ad esempio, i dipendenti di fornitori di servizi (esterni) e colleghi di altri dipartimenti, nel caso in cui l’SGD faccia parte di un’altra autorità (ad esempio un’autorità competente, un’autorità di risoluzione, la banca centrale). Il «bilancio supplementare» può essere definito come il bilancio necessario per un intervento dell’SGD in aggiunta al bilancio esistente. Sono qui compresi gli stanziamenti adottati dall’SGD nei propri bilanci in scenari di normale operatività in vista di una potenziale intervento. «Per risorse supplementari» s’intendono le risorse necessarie, in aggiunta a quelle esistenti, per l’esecuzione di un intervento dell’SGD. Si tratta, ad esempio, di attrezzature informatiche e d’ufficio supplementari, spazi di lavoro aggiuntivi e/o spazio sul server.

4.31 Una valutazione conclusiva in proposito non si dovrebbe basare esclusivamente su un ipotetico incremento del bilancio, ma dovrebbe poggiare almeno in parte sull’esistenza di meccanismi di contingenza predisposti in tempi normali (ad esempio accantonamenti per l’assunzione di personale a tempo determinato).

4.32 Attesa l’importanza dei sistemi basati sulle tecnologie informatiche nello svolgimento delle funzioni dell’SGD, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei propri sistemi informatici. In particolare, dovrebbero riferire sinteticamente sulle principali conclusioni tratte dagli audit interni/esterni più recenti disponibili che riguardano aspetti della sicurezza informatica o qualsiasi problematica di natura informatica riscontrati durante gli esercizi di prove di stress (o in casi reali), con particolare attenzione alle eventuali carenze individuate.

4.33 Al fine di testare il personale e le altre risorse operative gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori:

i6: adeguatezza del personale, del bilancio e di altre risorse esistenti che sarebbero disponibili in uno scenario reale (qualitativo e quantitativo)

i7: adeguatezza del personale, del bilancio e delle altre risorse supplementari che sarebbero disponibili con breve anticipo in caso in necessità (qualitativo e quantitativo)

i8: valutazione della sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per lo svolgimento dei compiti attribuiti all’SGD (qualitativo)

4.34 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i6 e i7 gli SGD dovrebbero riferire sui seguenti risultati:

  • • in termini qualitativi: per ciascuna categoria (personale, bilancio, altre risorse) un punteggio qualitativo che indichi l’adeguatezza;
  • • in termini quantitativi: se pertinente, il numero dei dipendenti (specificando se il numero è da intendersi pro capite o riferito a equivalenti a tempo pieno), nonché le carenze in termini di bilancio e risorse con riferimento all’adempimento dei compiti dell’SGD.

Comunicazione con i depositanti e il pubblico in generale

4.35 Gli SGD dovrebbero formulare una valutazione dei processi di comunicazione che verrebbero attuati al verificarsi di uno scenario di rimborso, riesaminando la strategia di comunicazione e le relative risorse. 4.36 Al fine di testare la comunicazione con i depositanti e il pubblico in generale, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori:

i9: tempi per l’allestimento di centri di contatto telefonico e siti o pagine internet dedicati (qualitativo e quantitativo)

i10: capacità dei siti internet o dei centri di contatto telefonico in termini di numero di connessioni o di chiamate (qualitativo e quantitativo)

4.37 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i9 gli SGD dovrebbero comunicare un punteggio qualitativo e fornire informazioni quantitative. Per quanto riguarda queste informazioni, gli SGD dovrebbero usare il tempo di intervento dell’SGD come punto di partenza per la misurazione del tempo (t = 0). Gli SGD dovrebbero comunicare il tempo espresso in ore.

4.38 Nella valutazione dell’indicatore i10 gli SGD dovrebbero prendere in considerazione il numero di depositanti dell’ente creditizio o degli enti creditizi soggetti a prova e, dunque, il numero di potenziali visite del sito internet e di telefonate. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i10 gli SGD dovrebbero comunicare il numero di depositanti dell’ente creditizio o degli enti creditizi soggetti a prova, riportare un punteggio qualitativo nonché fornire informazioni quantitative e i seguenti risultati quantitativi:

  • • per i siti internet: il numero di visitatori all’ora;
  • • per i centri di contatto telefonico: il numero di telefonate in entrata che un centro può trattare in un’ora.

Strumenti di pagamento

4.39 . Gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di eseguire pagamenti a favore dei depositanti, ossia di trasferire efficacemente ai depositanti i rimborsi dovuti.

4.40 A tal fine, gli SDG dovrebbero valutare la qualità dei processi esistenti per la raccolta delle informazioni di pagamento (i dati necessari per effettuare il rimborso, in aggiunta a quelli contenuti nel file SCV), gli strumenti di pagamento disponibili (ad esempio bonifici bancari, assegni, carte prepagate) e, se del caso, la propria capacità di rimborsare i depositanti non residenti nell’UE e di pagare in valuta estera. Quando effettuano valutazioni qualitative, gli SGD dovrebbero tenere conto di questi elementi e considerare se lo strumento o gli strumenti di pagamento disponibili sono adeguati a rimborsare i depositanti di un ente creditizio con un numero di depositanti non inferiore al secondo quartile degli enti creditizi affiliati. L’ente selezionato per la prova non dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27.

4.41 Una volta esaminati i vari processi e gli strumenti disponibili, gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di attivarli tempestivamente in situazioni di stress che richiedano un elevato numero di pagamenti. Per eseguire questa valutazione gli SGD dovrebbero applicare una delle condizioni seguenti a due scenari più gravi, che dovrebbero prevedere entrambi un numero di pagamenti superiore a quello stabilito dall’indicatore i11:

  • • il dissesto simultaneo di due enti creditizi: ogni ente selezionato dovrebbe avere un numero di depositanti non inferiore al secondo quartile degli enti creditizi affiliati. Nessuno degli enti selezionati dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27; oppure
  • • il dissesto di un ente creditizio con un numero di depositanti non inferiore al terzo quartile degli enti creditizi affiliati. L’ente selezionato non dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27.

4.42 Al fine di testare gli strumenti di pagamento gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori:

i11: riesame degli strumenti di pagamento disponibili per gli scenari di rimborso (qualitativo e quantitativo)

i12: adeguatezza rispetto a un numero elevato di pagamenti, come definito negli scenari più gravi previsti dagli orientamenti (qualitativo e quantitativo)

4.43 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i11 gli SGD dovrebbero:

  • • tenere conto degli elementi di cui al paragrafo 4.41 quando eseguono una valutazione qualitativa, fornendo sia un punteggio qualitativo sia una spiegazione che, tra l’altro, giustifichi il punteggio e descriva lo scenario applicato; e
  • • comunicare il numero di depositanti applicabile alla prova dell’area misurata dall’indicatore i11 (quantitativo).

4.44 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i12 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi (qualitativo), il tipo di scenario grave scelto e il numero di depositanti applicabile alla prova dell’area misurata dall’indicatore i12 (i quantitativo).

Periodo di rimborso

4.45 Gli SGD dovrebbero misurare il periodo di tempo compreso fra la determinazione dell’indisponibilità dei depositi e il momento in cui l’importo rimborsabile deve essere disponibile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE; su tale base, dovrebbero misurare eventuali ritardi rispetto ai periodi di rimborso previsti dall’articolo 8, paragrafi da 2 al 5, di detta direttiva.

4.46 Al fine di testare il periodo di rimborso gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i13: per gli scenari di rimborso, la capacità dell’SGD di mettere a disposizione l’importo rimborsabile entro la scadenza di rimborso applicabile, incluso il tempo compreso fra la determinazione dell’indisponibilità dei depositi e il momento in cui l’importo rimborsabile è reso disponibile (qualitativo e quantitativo)

4.47 i14: per i THB, i conti beneficiari o altri casi particolari, la valutazione della qualità delle procedure e delle risorse interne dell’SGD per la raccolta e la gestione delle richieste dei depositanti (qualitativo) Nelle segnalazioni relative all’indicatore i13 gli SGD dovrebbero indicare:

  • • un punteggio qualitativo che esprima la capacità dell’SGD di mettere a disposizione l’importo rimborsabile entro la scadenza di rimborso applicabile, corredato di una spiegazione giustificativa; e
  • • il periodo di tempo, espresso in giorni lavorativi, necessario per mettere a disposizione l’importo rimborsabile nonché la scadenza di rimborso applicabile, se diversa dalle informazioni fornite nella sezione «Informazioni generali» del modello di segnalazione (quantitativo).

4.48 Per valutare l’area misurata dall’indicatore i14 gli SGD dovrebbero testare le proprie procedure interne di rimborso in casi particolari quali THB, conti beneficiari o altri casi particolari. Se tali casi non sono previsti nei file SCV, gli SGD dovrebbero considerare anche l’eventualità di simulare la procedura di rimborso e il periodo di rimborso per mezzo di casi fittizi. Inoltre, gli SGD dovrebbero considerare se utilizzare file SCV o dati fittizi per quantificare il periodo di tempo in cui tali depositi sarebbero rimborsati. Questa valutazione quantitativa facoltativa permette di calcolare il tempo tra la determinazione dell’indisponibilità dei depositi e il momento in cui l’importo rimborsabile è messo a disposizione, detraendo il periodo di tempo in cui l’SGD ha dovuto attendere che il depositante o un’altra parte interessata gli fornisse le informazioni necessarie.

4.49 Qualora l’SGD reputi che altri casi «particolari», diversi dai THB e dai conti beneficiari, siano rilevanti e meritino pertanto di essere valutati, può testarli e relazionare in proposito nel contesto dell’indicatore i14. La valutazione dovrebbe concentrarsi sul riesame delle procedure interne dell’SGD. Inoltre, gli SGD possono utilizzare dati fittizi per quantificare il periodo di tempo, espresso in giorni lavorativi, in cui questi depositi sarebbero rimborsati. Altri casi particolari sono i depositi o i depositanti che richiedono maggiore attenzione e/o un trattamento speciale da parte dell’SGD per l’esecuzione del rimborso, ad esempio perché l’SGD ha bisogno di ottenere informazioni specifiche o perché deve discostarsi in altro modo dalle procedure di rimborso ordinarie. Questi casi particolari possono essere la conseguenza, ad esempio, di normative nazionali o di caratteristiche specifiche dei prodotti offerti dagli enti creditizi affiliati. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero fornire informazioni supplementari nel caso in cui abbiano testato altri casi particolari. Cooperazione transfrontaliera (SGD dello Stato membro di origine - dello Stato membro ospitante)

4.50 Se gli SGD svolgono il ruolo di SGD dello Stato membro di origine o di SGD dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 14 della DGSD, dovrebbero testare i sistemi in essere per il rimborso dei depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi affiliati in altri Stati membri.

4.51 Gli SGD dovrebbero considerare se applicare, laddove possibile, un approccio basato sul rischio quando selezionano l’SGD o gli SGD con cui eseguire una prova di cooperazione transfrontaliera. Un approccio basato sul rischio significa che gli SGD valutano i rischi e la probabilità di dover cooperare con determinati SGD partner nonché il ruolo da assumere, sulla scorta delle informazioni a disposizione dell’SGD. Questo tipo di approccio potrebbe essere più adatto rispetto all’uso, come unico criterio, del numero di succursali transfrontaliere. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero indicare con quale SGD partner è stata eseguita una prova e in quale ruolo (di origine o ospitante), nonché descrivere l’approccio basato sul rischio che hanno applicato per scegliere l’SGD partner.

4.52 Gli SGD dello Stato membro di origine e quelli dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare la rispettiva capacità di comunicare tra loro in modo efficiente e sicuro. Pertanto gli SGD dovrebbero valutare la propria capacità di accedere ai dati necessari per il rimborso e di scambiarli. Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro di origine dovrebbero verificare innanzi tutto se sono in grado di estrarre informazioni riservate dai file SCV e di creare file con istruzioni di pagamento (PIF) per i depositanti presso le succursali costituite dagli enti creditizi loro affiliati in altri Stati membri, dopo che gli SGD dello Stato membro di origine hanno recuperato i file SCV di tali enti creditizi.

4.53 Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro di origine dovrebbero misurare il tempo impiegato per predisporre i PIF e trasmetterli agli SGD degli Stati membri ospitanti entro le scadenze previste dagli orientamenti dell’ABE sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE ( P6F7 P ).

4.54 Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro di origine dovrebbero trasmettere un PIF (campione) agli SGD degli Stati membri ospitanti al fine di verificare la corretta predisposizione dei canali di comunicazione. Successivamente gli SGD degli Stati membri ospitanti dovrebbero valutare i PIF ricevuti per verificare se contengano tutte le informazioni necessarie per effettuare un pagamento e darne conferma all’SGD dello Stato membro di origine.

4.55 Gli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare i canali per la trasmissione di altri file, diversi dai PIF, come i documenti di comunicazione e quelli di supporto che sono richiesti per eseguire rimborsi in casi complessi in entrambe le direzioni.

(7 ) ABE/GL/2016/02. 4.56 Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare la propria capacità di comunicare con i depositanti presso le succursali e con il pubblico in generale, nello specifico preparando dichiarazioni e informazioni per i singoli depositanti (ad esempio lettere per i depositanti o domande/risposte per il personale dei centri di contatto telefonico). Poiché la capacità di comunicare con i depositanti è misurata nel contesto delle prove fondamentali della funzione di rimborso (senza ipotizzare la cooperazione transfrontaliera), la valutazione dovrebbe focalizzarsi sugli aspetti specifici della comunicazione con i depositanti stranieri presso le succursali e con il pubblico in generale di Stati membri diversi da quello dell’SGD dello Stato membro di origine. Poiché, dunque, la costituzione di un centro di contatto telefonico da parte dell’SGD dello Stato membro ospitante è soggetta agli indicatori i9 e i10, tale aspetto è escluso da questa valutazione.

4.57 Gli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare i canali usati per la trasmissione reciproca dei fondi, ad esempio simulando un trasferimento effettivo (parziale) di fondi all’SGD partner oppure eseguendo una verifica documentale dei necessari processi interni. Se, durante il ciclo di prove di stress in corso, gli SGD hanno utilizzato questi canali di trasmissione per il trasferimento di fondi tra gli SGD quando un ente membro modifica la propria affiliazione ( P7F8 P ), la valutazione dei canali di trasmissione è facoltativa.

4.58 Gli SGD non dovrebbero testare le proprie capacità di cooperare su base transfrontaliera se non sono stati coinvolti come SGD dello Stato membro di origine o come SGD dello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 14 della DGSD per uno dei seguenti motivi:

  • • nessun ente creditizio affiliato dispone di succursali in un altro Stato membro e/o una succursale di enti creditizi dell’UE è stabilita nello Stato membro degli SGD; e
  • • il piano di risoluzione di tutti gli enti creditizi affiliati con succursali in altri Stati membri prevede che l’azione di risoluzione debba essere adottata o che il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti e le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 59 della BRRD debba essere esercitato in conformità allo scenario pertinente di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della BRRD.

4.59 Al fine di testare le proprie capacità di cooperare su base transfrontaliera, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori:

i15: capacità di estrarre informazioni riservate dai file SCV e di creare i PIF per i depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi loro affiliati in altri Stati membri (qualitativo)

i16: tempo impiegato per la creazione dei PIF, a decorrere dalla trasmissione dei file SCV da parte dell’ente (qualitativo e quantitativo)

i17: il tempo impiegato per trasmettere i PIF alle autorità ospitanti, a decorrere dalla trasmissione dei file SCV da parte dell’ente (qualitativo e quantitativo)

(8 ) In conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, della DGSD. i18: valutazione della qualità dei canali di trasmissione dei PIF (qualitativo)

i19: valutazione e conferma da parte degli SGD dello Stato membro ospitante che i PIF siano adeguati per procedere al rimborso dei depositanti (qualitativo)

i20: valutazione della qualità dei canali di trasmissione di file diversi dal PIF (qualitativo)

i21: valutazione qualitativa, in collaborazione con l’SGD dello Stato membro di origine e per suo conto, della capacità degli SGD dello Stato membro ospitante di comunicare con i depositanti presso le succursali e con il pubblico in generale, nello specifico preparando dichiarazioni e informazioni per i singoli depositanti (qualitativo)

i22: valutazione della qualità dei canali di trasmissione dei fondi necessari per rimborsare i depositanti presso le succursali da parte dell’SGD dello Stato membro ospitante (qualitativo)

i23: capacità di rispettare le scadenze previste dagli orientamenti sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE (qualitativo e quantitativo)

i24: tempo impiegato per trasmettere dall’SGD dello Stato membro di origine all’SGD dello Stato membro ospitante i fondi richiesti per il rimborso dei depositanti presso le succursali da parte dell’SGD dello Stato membro ospitante (qualitativo e quantitativo)

4.60 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i15, i16, i18, i19, i20, i21 e i22 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi.

4.61 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i16 e i17 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, nonché il tempo, espresso in ore, impiegato per la trasmissione del file SCV da parte dell’ente creditizio che funge da punto di partenza (t = 0) (quantitativo).

4.62 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i21 gli SGD dello Stato membro ospitante dovrebbero concentrarsi sugli aspetti specifici della comunicazione con i depositanti stranieri presso le succursali e con il pubblico in generale in Stati membri diversi dall’SGD dello Stato membro di origine (rispetto alla comunicazione con i depositanti di un ente creditizio situato nello stesso Stato membro dell’SGD, nell’ambito di uno scenario di rimborso senza cooperazione transfrontaliera).

4.63 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i23 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, nonché il tempo, espresso in giorni lavorativi (quantitativo).

4.64 Nella valutazione dell’area misurata dall’indicatore i24 gli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero consultarsi per fissare la scadenza per il trasferimento dei fondi all’SGD dello Stato membro ospitante. Gli SGD dovrebbero quantificare il tempo totale trascorso, che comprende il tempo necessario per trasferire i fondi dall’SGD dello Stato membro di origine all’SGD dello Stato membro ospitante, e il tempo necessario a quest’ultimo per mettere i fondi a disposizione dei depositanti. I risultati dell’applicazione dell’indicatore i22 possono essere usati anche per eseguire questa valutazione. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i24 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se i fondi sono stati trasmessi entro la scadenza, nonché il tempo, espresso in giorni lavorativi, impiegato per la trasmissione e la scadenza applicabile alla prova che è stata concordata con l’SGD partner (qualitativo e quantitativo).

Capacità di finanziamento

4.65 Oltre alle capacità operative, gli SGD dovrebbero verificare l’adeguatezza dei propri mezzi finanziari e l’accesso agli stessi al fine di rispettare agli obblighi di pagamento nell’ambito delle prove fondamentali.

Adeguatezza dei meccanismi di finanziamento

4.66 In primo luogo, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza dei fondi ex ante (mezzi finanziari disponibili), dei contributi ex post e dei mezzi di finanziamento alternativi disponibili per un intervento dell’SGD a favore di tutti gli enti affiliati che non potrebbero essere sottoposti a un’azione di risoluzione conformemente al paragrafo 3.27. Questa valutazione dovrebbe fondarsi sull’importo, comunicato più di recente, dei depositi coperti di tutti gli enti affiliati in un determinato momento. Si tratta di un esercizio documentale (di calcolo).

4.67 Il ricorso ai contributi ex post dovrebbe tenere conto dei vincoli previsti dall’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE, anche in relazione alla possibilità che i pagamenti da parte di alcuni enti creditizi siano differiti, in tutto o in parte, perché metterebbero a repentaglio la posizione di liquidità o di solvibilità di tali enti ( P8F9 P ). Analogamente, gli SDG dovrebbero valutare se i necessari contributi ex post straordinari rispetterebbero il limite massimo annuale dello 0,5 % fissato nella stessa disposizione. In caso contrario, dovrebbero effettuare una valutazione esplicita della propria capacità di innalzare tale limite.

4.68 Il ricorso a mezzi di finanziamento alternativi, quali prestiti o linee di credito presso soggetti terzi pubblici o privati, si dovrebbe fondare su una valutazione obiettiva degli elementi noti al momento della prova, ad esempio impegni di prestito reciproci assunti mediante accordi di cooperazione scritti, linee di credito formali eccetera.

(9 ) Cfr. l’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 4, e dell’articolo 115 della direttiva 2014/59/UE. 4.69 Al fine di testare l’adeguatezza dei propri mezzi di finanziamento gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori:

i25: adeguatezza dei fondi ex ante rispetto al fabbisogno di finanziamento degli enti membri dell’SGD che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti (segnalare, in valore assoluto e relativo, il numero degli enti che hanno carenze e, se applicabile, la carenza minima, massima e media sia in valore assoluto sia in percentuale del fabbisogno finanziario) (qualitativo e quantitativo)

i26: adeguatezza dei contributi ex post rispetto al fabbisogno di finanziamento degli enti membri dell’SGD che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti e in caso di inadeguatezza dei fondi ex ante (segnalare, in valore assoluto e relativo, il numero degli enti che hanno carenze e, se applicabile, la carenza minima, massima e media sia in valore assoluto sia in percentuale del fabbisogno finanziario) (qualitativo e quantitativo)

i27: adeguatezza dei mezzi di finanziamento alternativi rispetto al fabbisogno di finanziamento degli enti membri dell’SGD che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti e in caso di inadeguatezza dei fondi ex ante e dei contributi ex post (segnalare, in valore assoluto e relativo, il numero degli enti che hanno carenze e, se applicabile, la carenza minima, massima e media sia in valore assoluto sia in percentuale del fabbisogno finanziario) (qualitativo e quantitativo)

4.70 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i25, i26 e i27 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi.

Accesso ai meccanismi di finanziamento

4.71 In secondo luogo, gli SGD dovrebbero valutare il quadro di governance e il processo decisionale per ottenere i finanziamenti necessari per un intervento dell’SGD. Dovrebbero valutare altresì la propria capacità di accedere ai fondi ex ante, liquidando le attività investite, entro la scadenza applicabile all’intervento.

4.72 A questo proposito, negli scenari di rimborso dell’SGD la prova dovrebbe considerare gli importi che sarebbero effettivamente disponibili entro il periodo di rimborso. Negli altri scenari di intervento gli SGD dovrebbero determinare il periodo applicabile per contribuire a tali interventi. In tutti gli scenari ciò comporta una valutazione della liquidità dei mezzi finanziari disponibili investiti e degli impegni di pagamento, anche in condizioni di stress del mercato. Gli SGD dovrebbero assoggettare a prove la liquidazione (totale o parziale) delle proprie attività e relazionare in merito nella segnalazione dei risultati delle prove di stress. Se possibile, gli SGD dovrebbero applicare le condizioni di stress del mercato. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere le ipotesi/condizioni applicabili alla prova, ad esempio se hanno applicato le condizioni di stress del mercato; in caso affermativo dovrebbero fornire ulteriori informazioni.

4.73 Inoltre, gli SGD dovrebbero testare la raccolta dei contributi ex post e l’accesso ai mezzi di finanziamento alternativi, indipendentemente dall’importo dei fondi ex ante. Per eseguire questa valutazione gli SGD possono svolgere esercizi di simulazione del dissesto di un ente creditizio selezionato, oppure effettuare prove multiple con ipotesi differenti (ad esempio prove separate per ogni fonte di finanziamento possibile). L’ente creditizio selezionato per questi esercizi non dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti. Quando seleziona un ente creditizio per valutare sia le capacità operative sia quelle di finanziamento, l’SGD dovrebbe accertarsi che l’ente creditizio selezionato abbia un numero di depositanti non inferiore al secondo quartile degli enti creditizi affiliati che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27. Gli SGD dovrebbero segnalare all’ABE, in maniera anonimizzata, le caratteristiche dell’ente creditizio selezionato per la prova.

4.74 Laddove il diritto nazionale preveda una sequenza particolare per l’utilizzo e la riduzione dei mezzi finanziari disponibili, dei contributi ex post e dei mezzi di finanziamento alternativi, nella definizione della prova di stress si dovrebbe tenere conto delle norme applicabili.

4.75 Se un SGD ha messo in atto meccanismi per accedere a mezzi di finanziamento alternativi (AFA) provenienti da più di una fonte (ad esempio un prestito commerciale o un prestito concesso dallo Stato), dovrebbe testare l’accesso ai fondi provenienti da almeno una di queste fonti in un determinato ciclo di prove di stress. Le altre fonti degli AFA possono essere valutate dall’SGD durante i cicli successivi.

4.76 Gli SGD dovrebbero valutare il tempo impiegato per accedere ai finanziamenti provenienti dai fondi ex post e dai mezzi di finanziamento alternativi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero riportare anche la scadenza applicabile per accedere ai fondi utilizzabili per l’intervento. Inoltre, gli SGD dovrebbero considerare se valutare i canali di trasmissione per la raccolta dei contributi ex post e l’accesso ai mezzi di finanziamento alternativi, ad esempio simulando l’effettivo trasferimento totale o parziale dei fondi all’SGD o eseguendo una verifica documentale dei necessari processi interni. In ogni caso, se i canali di trasmissione utilizzati per raccogliere i contributi ex post e i contributi ex ante sono gli stessi, gli SGD possono testare i canali di trasmissione per i contributi ex ante oppure per i contributi ex post. Se i contributi ex ante o i contributi ex post sono stati raccolti nell’ambito del ciclo di prove di stress in corso, gli SGD non sono tenuti a testare i canali di trasmissione separatamente e dovrebbero comunicare le esperienze di casi reali.

4.77 Al fine di testare l’accesso ai propri mezzi di finanziamento gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori:

i28: valutazione qualitativa del quadro di governance dell’SGD e del suo processo decisionale per ottenere i finanziamenti necessari per un intervento dell’SGD (qualitativo) i29: valutazione della capacità dell’SGD di accedere ai fondi ex ante liquidando le attività investite quale parte dei mezzi finanziari disponibili entro la scadenza applicabile all’intervento (quantitativo con supporto qualitativo)

i30: valutazione della capacità dell’SGD di reperire contributi ex post raccogliendo contributi straordinari entro la scadenza applicabile all’intervento (quantitativo con supporto qualitativo)

i31: valutazione della capacità dell’SGD di accedere a mezzi di finanziamento alternativi entro la scadenza applicabile all’intervento (quantitativo con supporto qualitativo)

4.78 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i28 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi.

4.79 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i29 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se l’accesso ai fondi ex ante è avvenuto entro la scadenza applicabile all’intervento, nonché il tempo impiegato per accedere ai fondi ex ante, espresso in giorni lavorativi, e la scadenza applicabile all’intervento testato, espressa in giorni lavorativi (qualitativo e quantitativo).

4.80 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i30 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se i contributi ex post sono stati raccolti entro la scadenza applicabile all’intervento, nonché il tempo impiegato per raccogliere i contributi ex post, espresso in giorni lavorativi, e la scadenza applicabile all’intervento testato, espressa in giorni lavorativi (qualitativo e quantitativo).

4.81 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i31 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se l’accesso ai mezzi di finanziamento alternativi è avvenuto entro la scadenza applicabile all’intervento, nonché il tempo impiegato per accedere ai meccanismi di finanziamento alternativi, espresso in giorni lavorativi, e la scadenza applicabile all’intervento testato, espressa in giorni lavorativi (qualitativo e quantitativo).

Capacità di contribuire alla risoluzione, evitare il dissesto e contribuire alle procedure d’insolvenza

4.82 Gli SGD dovrebbero valutare le proprie capacità operative e di finanziamento di contribuire alla risoluzione e, se pertinente, di utilizzare i propri mezzi finanziari disponibili per effettuare interventi relativi alle funzioni di prevenzione del dissesto e di contributo alle procedure d’insolvenza descritte nel paragrafo 3.2.

4.83 Gli SGD dovrebbero utilizzare gli indicatori applicabili alla pertinente prova fondamentale che è condotta in conformità del presente orientamento. Gli SGD che eseguono prove fondamentali concernenti il contributo alla risoluzione, la prevenzione del dissesto e il contributo alle procedure d’insolvenza possono avvalersi dei risultati e delle conclusioni pertinenti derivanti dagli indicatori applicati in una precedente prova di stress della funzione di rimborso. Tali risultati di prove precedenti dovrebbero derivare da una prova di stress della funzione di rimborso eseguita durante il ciclo di prove di stress in corso (laddove sostenibile)

  • o durante l’ultimo ciclo di prove di stress effettuato dall’SGD. Quando utilizzano i risultati di prove precedenti, gli SGD dovrebbero considerare se sia necessario integrarle con valutazioni aggiuntive specifiche per il contributo alla risoluzione, la prevenzione del dissesto o il contributo alle procedure d’insolvenza.

Indicatori specifici

4.84 Gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori per testare le proprie capacità di contribuire alla risoluzione, evitare il dissesto e contribuire alle procedure d’insolvenza:

i32: per il contributo alla risoluzione, il tempo intercorso tra la richiesta dell’autorità di risoluzione e il pagamento del contributo (qualitativo e quantitativo)

i33: per la prevenzione del dissesto, il tempo o una stima del tempo trascorso per effettuare l’intervento dell’SGD (facoltativo - qualitativo e quantitativo)

i34: per la prevenzione del dissesto, valutazione qualitativa delle procedure e delle risorse predisposte dall’SGD per accertare che i costi delle misure non superino i costi necessari ad adempiere al mandato statutario o contrattuale dell’SGD, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), della DGSD (qualitativo)

i35: per la prevenzione del dissesto, valutazione qualitativa delle procedure e delle risorse definite dall’SGD per rendere più rigorosa la vigilanza del rischio dell’ente creditizio e ampliare i diritti di controllo, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della DGSD (qualitativo)

i36: per la prevenzione del dissesto, valutazione qualitativa della capacità dell’SGD rispetto ai contributi straordinari, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della DGSD (qualitativo)

i37: per il contributo alle procedure d’insolvenza, il tempo trascorso per effettuare l’intervento dell’SGD (qualitativo e quantitativo)

i38: per il contributo alle procedure d’insolvenza, valutazione qualitativa delle procedure e delle risorse interne definite dall’SGD per accertare che i costi sopportati dall’SGD non superino l’importo netto dell’indennizzo dei depositanti coperti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della SGSD (qualitativo)

4.85 Nella fase di pianificazione di cui all’orientamento 2 e al fine di valutare l’area misurata dall’indicatore i32, gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità di risoluzione per definire di comune intesa l’intervallo di tempo in cui dev’essere pagato il contributo alla risoluzione affinché l’autorità di risoluzione possa attuare le misure di risoluzione. Tale intervallo di tempo può variare a seconda dello scenario/dello strumento di risoluzione utilizzati. Inoltre, l’ABE esorta gli SGD e le autorità di risoluzione a collaborare nella definizione ed esecuzione delle prove di stress relative allo scenario del contributo alla risoluzione, ad esempio effettuando un esercizio congiunto. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i32 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se i fondi sono stati trasmessi entro la scadenza applicabile, nonché il tempo impiegato per la trasmissione e la scadenza applicabile alla prova (quantitativo).

4.86 L’applicazione dell’indicatore i33 è facoltativa. Se decidono di applicare l’indicatore i33, gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità competenti per definire l’intervallo di tempo in cui attuare le misure. Inoltre, gli SGD possono determinare tale intervallo di tempo se ciò rientra nel loro mandato. Gli SGD dovrebbero prendere in considerazione le precedenti esperienze di casi reali, laddove esistenti. L’intervallo di tempo può variare a seconda dello scenario/della misura considerati. Di conseguenza, l’SGD può eseguire una stima del tempo sulla base di uno degli scenari possibili. Il punto di partenza rilevante per la quantificazione del periodo trascorso dipende dal quadro nazionale applicabile. Tra l’altro, questo punto di partenza può essere la richiesta dell’ente creditizio, dell’autorità designata o dell’autorità di vigilanza. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i33 gli SGD dovrebbero specificare il punto di partenza a decorrere dal quale viene valutato il tempo trascorso, nonché i motivi che hanno portato alla scelta dello stesso. Inoltre, gli SGD dovrebbero segnalare le ipotesi principali della prova.

4.87 Quando applicano l’indicatore i35, gli SGD dovrebbero considerare se coinvolgere le autorità di vigilanza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della DGSD e delle disposizioni nazionali applicabili. In tal caso, gli SGD dovrebbero concentrare la propria valutazione esclusivamente sulle azioni interne che possono compiere.

4.88 Quando applicano l’indicatore i36, gli SGD dovrebbero concentrarsi sui processi specifici che potrebbero aver messo in atto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della DGSD. Se non sono stati messi in atto processi specifici, gli SGD dovrebbero segnalare soltanto questo dato.

4.89 Quando applicano l’indicatore i37, gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità competenti per definire l’intervallo di tempo in cui attuare le misure. Inoltre, gli SGD possono determinare tale intervallo di tempo se ciò rientra nel loro mandato. Gli SGD dovrebbero prendere in considerazione le precedenti esperienze di casi reali, laddove esistenti. L’intervallo di tempo può variare a seconda dello scenario/della misura considerati. Il punto di partenza rilevante per la quantificazione del periodo trascorso dipende dal quadro nazionale applicabile. Tra l’altro, questo punto di partenza può essere la richiesta dell’ente creditizio, dell’autorità designata o dell’autorità di vigilanza.

4.90 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i33 e i37 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se le misure sono state attuate entro la scadenza applicabile, nonché il tempo impiegato e la scadenza applicabile alla prova (quantitativo). Gli SGD dovrebbero segnalare anche il punto di partenza a decorrere dal quale viene valutato il tempo trascorso, nonché i motivi che hanno portato alla scelta dello stesso. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i38 gli SGD dovrebbero specificare se (nel contesto di esperienze reali precedenti o a fini di preparazione) sono state attuate procedure conformi alle disposizioni nazionali, al fine di individuare un potenziale acquirente che rilevasse i depositi coperti trasferiti.

4.91 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i34, i35, i36 e i38 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi.

Altri indicatori applicabili

4.92 Oltre agli indicatori specifici di cui al paragrafo 4.84, gli SGD dovrebbero applicare gli indicatori seguenti, che sono validi anche per testare la funzione di rimborso.

4.93 Al fine di testare le proprie capacità di contribuire alla risoluzione gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori summenzionati: i5, i6, i7, i8, i28, i29, i30 e i31.

4.94 Quando applicano tali indicatori per la suddetta finalità, gli SGD dovrebbero considerare che il contributo di un SGD alla risoluzione potrebbe dover essere eseguito entro un intervallo temporale più breve rispetto al periodo applicabile previsto per mettere a disposizione dei depositanti l’importo rimborsabile.

4.95 Quando applicano gli indicatori i6 e i7, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale, del bilancio e di altre risorse supplementari nell’ottica di fornire il proprio contributo entro un intervallo di tempo compatibile con le esigenze delle procedure di risoluzione. Gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità di risoluzione per definire questo intervallo di tempo, che può variare a seconda dello scenario e dello strumento di risoluzione utilizzati.

4.96 Gli SGD dovrebbero applicare l’indicatore i8 soltanto se usano sistemi informatici diversi da quelli utilizzati nel contesto della funzione di rimborso. Quando applicano l’indicatore i8, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per la finalità di contribuire a una risoluzione in maniera tempestiva.

4.97 Quando applicano l’indicatore i28, gli SGD dovrebbero tenere conto delle disposizioni giuridiche nazionali, contrattuali o statutarie (laddove esistenti) correlate alla governance dell’SGD e al suo processo decisionale specifico del contesto del contributo alla risoluzione.

4.98 Al fine di testare le proprie capacità di evitare dissesti gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori summenzionati: i5, i6, i7, i8, i28 e i29.

4.99 Quando applicano l’indicatore i6, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale esistente in relazione alla quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della DGSD. 4.100 Quando applicano l’indicatore i7, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale supplementare in relazione alla quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della DGSD.

4.101 Gli SGD dovrebbero applicare l’indicatore i8 soltanto se usano sistemi informatici diversi da quelli utilizzati nell’ambito della funzione di rimborso. Quando applicano l’indicatore i8, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per la quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della DGSD.

4.102 Quando applicano l’indicatore i28, gli SGD dovrebbero tenere conto delle disposizioni giuridiche nazionali, contrattuali o statutarie (laddove esistenti) correlate alla governance dell’SGD e al suo processo decisionale specifico nell’ambito della prevenzione del dissesto.

4.103 Al fine di testare le proprie capacità di evitare dissesti, gli SDG possono applicare anche gli indicatori i30 e i31 su base volontaria, coerentemente con le disposizioni nazionali applicabili.

4.104 Al fine di testare le proprie capacità di contribuire alle procedure di insolvenza, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori summenzionati: i5, i6, i7, i8, i28 e i29.

4.105 Quando applicano l’indicatore i7, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale supplementare in relazione alla quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della DGSD.

4.106 Gli SGD dovrebbero applicare l’indicatore i8 soltanto se usano sistemi informatici diversi da quelli utilizzati nell’ambito della funzione di rimborso. Quando applicano l’indicatore i8, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per la quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della DGSD.

4.107 Quando applicano l’indicatore i28, gli SGD dovrebbero tenere conto delle disposizioni giuridiche nazionali, contrattuali o statutarie (laddove esistenti) correlate alla governance dell’SGD e al suo processo decisionale specifico nell’ambito del contributo alle procedure d’insolvenza.

4.108 Al fine di testare le proprie capacità di contribuire alle procedure d’insolvenza, gli SDG possono applicare anche gli indicatori i30 e i31 su base volontaria, coerentemente con le disposizioni nazionali applicabili.

Scenari di stress supplementare e indicatori supplementari

Scenari di stress supplementare

4.109 Gli SGD dovrebbero considerare se aggiungere un ulteriore livello di complessità e stress a una o più prove fondamentali associando alla prova fondamentale scelta uno scenario «speciale» che preveda gravi problemi di continuità aziendale o circostanze esterne tali da comportare per un SGD uno stress supplementare nell’adempimento delle proprie funzioni.

4.110 Un elenco non esaustivo di esempi di questi scenari comprende: rimborsi multipli dell’SGD da eseguire contemporaneamente, stress economico e incapacità di liquidare o reperire fondi sul mercato, problemi informatici/operativi dell’SGD o dell’ente creditizio in stato di dissesto, circostanze esterne che incidono sulle operazioni dell’SGD (come un’epidemia/una pandemia), interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica o nei collegamenti internet, scioperi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere la definizione della prova e lo scenario scelto.

4.111 Quando utilizzano questo scenario di stress supplementare, gli SGD dovrebbero applicare il seguente indicatore:

i39: capacità dell’SGD di gestire problematiche di continuità aziendale o circostanze esterne tali da creare uno stress supplementare nell’adempimento delle sue funzioni (qualitativo)

Aree e indicatori elaborati autonomamente di propria iniziativa

4.112 Gli SGD possono elaborare di propria iniziativa e su base volontaria indicatori supplementari per valutare aree diverse da quelle incluse negli orientamenti. Un SGD può aggiungere tali indicatori supplementari in riferimento ad aspetti che reputa rilevanti per la valutazione delle proprie capacità e che sono valutati durante il ciclo di prove di stress applicabile. Si tratta di un’opzione su base volontaria che ha lo scopo di conferire agli SGD la flessibilità necessaria per testare e segnalare gli aspetti che reputa rilevanti per la propria situazione. Grazie all’inclusione di queste aree nelle relazioni sulle prove di stress che le vengono trasmesse, l’ABE e gli altri SGD possono prendere conoscenza di tali aspetti in vista di future peer review.

4.113 Nelle segnalazioni relative a questi indicatori gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, e fornire, ove pertinente, informazioni quantitative.

Orientamento 5. Valutazione qualitativa dei risultati delle prove e resilienza dell’SGD

Sistema di valutazione per indicatori individuali

5.1 Quando valutano la propria resilienza rispetto ai diversi indicatori contemplati nei presenti orientamenti, gli SGD dovrebbero applicare il sistema di valutazione descritto di seguito.

5.2 Poiché lo scopo delle prove di stress è duplice, valutare la resilienza dell’SGD e individuare carenze o «aree di miglioramento» per perfezionare i meccanismi degli SGD, è previsto e auspicabile che un SGD individui tali aree di miglioramento quando esegue le prove di stress. Pertanto, quando applicano indicatori individuali gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, scegliendolo tra le diverse categorie elencate di seguito.

1) L’SGD non ha individuato alcuna area di miglioramento o ne ha individuate poche, ed è improbabile che tali aree incidano sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD.

2) L’SGD ha individuato un numero rilevante di aree di miglioramento, ma è improbabile che esse incidano sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD perché, ad esempio, le carenze rilevate sono isolate e/o possono essere affrontate facilmente al momento del dissesto.

3) L’SGD ha individuato un numero esiguo di aree di miglioramento, le quali, tuttavia, sono tali da incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD (pertanto l’SGD dovrebbe indicare le misure adottate o programmate per il prossimo futuro, nonché eventuali risultati di prove di follow-up ).

4) L’SGD ha individuato un numero rilevante di aree di miglioramento che sono tali da incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dalla DGSD (pertanto l’SGD dovrebbe indicare le misure adottate o programmate per il prossimo futuro, nonché eventuali risultati delle prove di follow-up ).

5.3 I punteggi qualitativi dovrebbero essere integrati da elaborazioni e spiegazioni quantitative che giustifichino il risultato comunicato, laddove richiesto nel modello di segnalazione.

Dagli indicatori individuali alla resilienza dell’SGD nell’adempimento delle proprie funzioni legali

5.4 Quando valutano la propria resilienza rispetto alle funzioni legali esaminate mediante le prove fondamentali, gli SGD dovrebbero applicare il sistema di valutazione descritto di seguito.

5.5 Gli SGD dovrebbero segnalare, per ciascuna prova fondamentale, se valutano sé stessi «sufficientemente resiliente» o «insufficientemente resiliente», laddove:

  • • «sufficientemente resiliente» significa che l’SGD è in grado di adempiere la funzione che gli è attribuita in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, in base alla valutazione eseguita mediante la prova fondamentale pertinente;
  • • «insufficientemente resiliente» significa che l’SGD non è in grado di adempiere la funzione che gli è attribuita in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, in base alla valutazione eseguita mediante la prova fondamentale pertinente.

5.6 Gli SGD dovrebbero integrare questa valutazione con spiegazioni che giustifichino i risultati comunicati.

5.7 Se un SGD giuridicamente tenuto a svolgere un determinato compito a norma della DGSD non ha effettuato una determinata prova fondamentale allo stesso applicabile, dovrebbe segnalare tale circostanza inserendo la dicitura «area non testata» nel pertinente campo del modello di segnalazione e spiegare i motivi della mancata valutazione dell’area in questione.

Sistema di valutazione della resilienza complessiva

5.8 Quando valutano la propria resilienza complessiva, gli SGD dovrebbero applicare il sistema di valutazione descritto di seguito.

5.9 Gli SGD dovrebbero segnalare se, dal punto di vista della resilienza complessiva, nel pieno adempimento del loro mandato legale sono «sufficientemente resilienti» o «insufficientemente resilienti», laddove:

  • • «sufficientemente resiliente» significa che l’SGD è in grado di adempiere tutte le funzioni che gli sono attribuite in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE;
  • • «insufficientemente resiliente» significa che l’SGD non è in grado di adempiere almeno una delle funzioni che gli sono attribuite in forza delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE.

5.10 Gli SGD dovrebbero integrare questa valutazione con spiegazioni che giustifichino i risultati comunicati.

Orientamento 6. Istruzioni per le segnalazioni all’ABE

6.1 Laddove possibile, il modello di segnalazione dovrebbe includere i risultati di almeno un ciclo di prove di stress interamente eseguito dall’SGD.

6.2 Gli SGD dovrebbero trasmettere all’ABE le informazioni di cui all’allegato 1 entro la data che sarà comunicata, se del caso, dalla stessa in sede di pianificazione ed esecuzione delle peer review. In vista della seconda peer review che verrà pubblicata dall’ABE entro il 16 giugno 2025, gli SGD dovrebbero trasmettere all’ABE i propri risultati entro il 16 giugno 2024. Per quanto riguarda i cicli successivi di prove di stress e segnalazione, l’ABE comunicherà le prossime scadenze di segnalazione nelle successive peer review o in altre modalità.

6.3 Gli SGD dovrebbero utilizzare il modello di segnalazione di cui all’allegato 1 e i canali di trasmissione messi a disposizione dall’ABE per le segnalazioni.

6.4 Nella compilazione del modello di segnalazione gli SGD dovrebbero attenersi alle seguenti istruzioni:

  • • per ciascun indicatore (qualitativo) dovrebbero riportare un punteggio qualitativo (1-4) accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi. Se applicabile, dovrebbero fornire anche informazioni quantitative per motivare il punteggio, nonché dati comparabili per le future peer review (quantitative);
  • • quando sono richieste anche informazioni quantitative in aggiunta al punteggio qualitativo, gli SGD dovrebbero seguire le istruzioni contenute negli orientamenti e nel modello di segnalazione, ad esempio in merito alle unità di misura;
  • • se un SGD non valuta una determinata area, dovrebbe segnalare tale circostanza inserendo la dicitura «area non testata» nel pertinente campo del modello di segnalazione. Inoltre, dovrebbe includere una dichiarazione a testo libero per descrivere i motivi della mancata valutazione dell’area in questione;
  • • per quanto riguarda le prove dei file SCV, nella segnalazione del numero dei singoli enti testati, se un SGD ha eseguito prove multiple sui file SCV relative a un solo ente creditizio, ciò vale come singolo ente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/