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4.1 Le prove di stress dovrebbero mirare a valutare la resilienza dell’SGD mediante l’esame di due aree di rischio principali: - (i) i rischi operativi, ossia i rischi che l’SGD non sia in grado di adempiere ai propri obblighi per l’inadeguatezza o la disfunzione di procedure interne oppure per l’inadeguatezza del personale e dei sistemi; e
- (ii) i rischi di finanziamento, vale a dire i rischi che le fonti di finanziamento previste dall’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE (contributi regolari, contributi straordinari e mezzi di finanziamento alternativo) non siano sufficienti a permettere all’SGD di fronteggiare le proprie passività potenziali ovvero di fronteggiarle entro i periodi prescritti dal diritto nazionale o dell’UE.
4.2 Le prove di stress dovrebbero contemplare vari stadi operativi dell’intervento di un SGD, fra cui, i preparativi al momento dello stesso e l’esecuzione dell’intervento, ivi compresi il rimborso, il contributo alla risoluzione eccetera. Tali prove dovrebbero applicare come minimo gli indicatori stabiliti nei presenti orientamenti. 4.3 Le capacità operative e di finanziamento dovrebbero essere testate per mezzo delle prove fondamentali descritte all’orientamento 3. Inoltre, gli SGD dovrebbero condurre esercizi mirati di controllo periodico dei file SCV di tutti gli enti membri nel corso di un ciclo di prove di stress. 4.4 Se un SGD ha deciso di valutare aspetti aggiuntivi che ha giudicato rilevanti per la valutazione delle proprie capacità ma che sono diversi dagli aspetti inclusi negli indicatori di cui ai presenti orientamenti, può comunicare i risultati delle prove su tali aspetti aggiuntivi includendo nel modello di segnalazione indicatori elaborati autonomamente di propria iniziativa e i relativi risultati. Il modello di segnalazione dovrebbe contenere una sezione dedicata alla segnalazione di questi indicatori. Capacità operative 4.5 Le prove di stress degli SGD dovrebbero vertere anche sulla capacità di questi ultimi di gestire i processi e i meccanismi necessari ai fini di un intervento, tra cui l’accesso ai dati, le risorse operative e di personale, la comunicazione, i sistemi di pagamento, la misurazione del tempo e la cooperazione transfrontaliera. Accesso ai dati 4.6 L’accesso a dati di buona qualità relativi a enti creditizi, depositanti e depositi dovrebbe essere verificato in via prioritaria, al fine di assicurare che gli SGD siano pronti ad assolvere i propri compiti in qualsiasi momento. 4.7 Gli SGD dovrebbero effettuare due tipi di prove in relazione ai file SCV: - a. valutazione della qualità dei file SCV nel quadro di una prova della resilienza dell’SGD rispetto al rimborso dei depositanti in caso di insolvenza di un ente creditizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE («funzione di rimborso»);
- b. valutazione della qualità dei file SCV nel quadro dei test di routine condotti periodicamente con riferimento almeno a tutti gli enti creditizi affiliati che detengono depositi ammissibili.
4.8 I presenti orientamenti stabiliscono differenti serie di indicatori per entrambi i tipi di prove. Gli SGD sono invitati a riportare separatamente nel modello di segnalazione le prove periodiche dei file SCV. 4.9 In linea di principio, tutti gli enti creditizi affiliati che detengono depositi ammissibili dovrebbero essere sottoposti a prove periodiche dei file SCV. Un SGD può decidere di non testare i file SCV degli enti creditizi affiliati che non raccolgono depositi. Nel modello di segnalazione gli SGD dovrebbero riportare il numero dei singoli enti: i) che sono membri dell’SGD al momento della segnalazione; ii) che sono membri dell’SGD al momento di ogni ciclo di prove dei file SCV; iii) per i quali sono stati testati i file SCV. Ove pertinente, gli SGD dovrebbero comunicare il motivo - o i motivi della differenza tra il numero dei singoli enti sottoposti a prova e il numero dei singoli enti membri dell’SGD al momento di ciascun esercizio, ad esempio perché non tutti gli enti affiliati raccolgono depositi o in caso di cambiamento di affiliazione all’SGD durante il ciclo di prove dei file SCV.
4.10 La qualità dei file SCV di un ente può essere testata sulla base di un campione corrispondente a un sottoinsieme di depositanti, a condizione che il metodo di campionamento sia definito dall’SGD e non dall’ente e che il campione sia sufficientemente ampio e diversificato da risultare rappresentativo del portafoglio dei depositi ammissibili dell’ente, ferma restando la facoltà dell’SGD di esaminare tutti i file SCV. Se è stato utilizzato un campione, l’SGD dovrebbe indicare nel modello di segnalazione i motivi per cui ha adottato tale approccio e il numero medio di depositanti inclusi nel campione, sia in termini assoluti sia come proporzione rispetto alla totalità dei depositanti. 4.11 . La qualità dei file SCV dovrebbe essere valutata con l’obiettivo di stabilire se, in caso di dissesto, essi offrirebbero all’SGD tutte le informazioni necessarie a effettuare un intervento a sostegno di un depositante, tra cui l’identità del depositante, i suoi recapiti, i conti detenuti e i rispettivi importi nonché l’importo dei depositi ammissibili e coperti. A tal fine, gli SGD dovrebbero definire criteri di validità o invalidità applicabili ai file SCV (ad esempio dati identificativi inesatti, indirizzi scorretti, dati incoerenti di uno stesso titolare o beneficiario del conto, duplicazione dei dati), nonché misurare il numero di file SCV invalidi in percentuale dei record dell’ente oppure, ove applicabile, del campione. 4.12 Oltre a stabilire i criteri per accertare la validità o meno dei file SCV, gli SGD dovrebbero considerare se elaborare un metodo interno di valutazione dei file SCV che preveda criteri di classificazione differenti. Nella sezione relativa alle prove periodiche dei file SCV, il modello di segnalazione comprende un campo in cui l’SGD può inserire informazioni aggiuntive sul metodo applicato per valutare i file SCV. Gli SGD dovrebbero considerare se condividere tale metodo con gli enti creditizi, per comunicare loro i criteri di valutazione e fornire incentivi a una buona prestazione. Inoltre, gli SGD dovrebbero considerare se informare gli enti creditizi sulle loro prestazioni rispetto alla media del settore, allo scopo di incentivare ulteriori miglioramenti da parte degli enti con punteggi inferiori alla media. L’ABE incoraggia gli SGD a elaborare tale metodologia e a condividere con gli enti creditizi una sintesi del metodo ei punteggi migliori, a fini di trasparenza e incoraggiamento. 4.13 Nell’esecuzione delle prove periodiche dei file SCV alcuni SGD associano alle verifiche documentali di tali file visite in loco presso gli enti creditizi; a tal fine è necessario definire una metodologia per le verifiche in loco. Il modello di segnalazione comprende un campo in cui gli SGD possono indicare le modalità di esecuzione delle prove periodiche dei file SCV. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere i fattori fondamentali delle modalità di esecuzione di queste prove (verifiche documentali dei file SCV e/o visite in loco). La segnalazione include le seguenti informazioni: come sono selezionati gli enti creditizi (ogni ente creditizio su base annuale oppure utilizzando un approccio basato sul rischio); se i dati del file SCV vengono confrontati/controllati con i dati originari dell’ente creditizio (ad esempio mediante ispezioni in loco); se le richieste di prove dei file SCV sono presentate ad hoc o sono annunciate in anticipo; qual è il grado di coinvolgimento dell’ente creditizio nella valutazione della qualità (ad esempio mediante la partecipazione del revisore interno); se il revisore esterno dell’ente è coinvolto; qual è il livello di automazione del controllo qualitativo dei file SCV mediante l’uso di data model e punteggi di convalida; in caso di errori, quale procedura di follow-up viene attuata con l’ente creditizio. 4.14 Nel caso di enti creditizi per cui sia stata riscontrata una qualità insufficiente, andrebbe svolto un controllo di follow-up entro almeno due anni per valutare i progressi compiuti. L’SGD può modificare tale periodo di due anni laddove, alla luce del personale e delle altre risorse disponibili, sia necessario dare priorità ai test presso altri enti creditizi che destino timori per la qualità dei file SCV o sulla base della generale valutazione dei rischi formulata dall’SGD per tali enti. 4.15 . Qualora, ai sensi della legislazione nazionale, esistano meccanismi volti ad allocare su base continuativa i saldi temporaneamente elevati ( temporary high balances , THB) di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE oppure i conti beneficiari disciplinati dall’articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva, tali THB dovrebbero essere inclusi nei test sui file SCV. Questa prescrizione non dovrebbe comportare l’obbligo per l’SGD o per gli enti creditizi affiliati di richiedere informazioni ai depositanti a seguito dei test. 4.16 Al fine di effettuare le prove ordinarie periodiche dei file SCV, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i1: tempo impiegato per ottenere la trasmissione di file SCV validi, a decorrere dal giorno di inoltro della richiesta all’ente creditizio affiliato (qualitativo e quantitativo); i2: quota dei file SCV validi e la quota dei dati di qualità inferiore agli standard presenti nei file SCV validi (qualitativo e quantitativo); i3: valutazione della qualità dei meccanismi in essere per la richiesta e l’ottenimento dei file SCV (qualitativo); i4: valutazione della qualità dei meccanismi in essere per analizzare i file SCV e consultarsi con gli enti creditizi interessati al fine di chiedere dati supplementari/correttivi laddove necessario (qualitativo). 4.17 Nella valutazione del tempo necessario per ottenere la trasmissione dei file SCV (indicatore i1) gli SGD dovrebbero stabilire, in linea con la propria procedura di rimborso, la scadenza entro cui ricevere dall’ente creditizio file SCV di qualità sufficiente, per poter rimborsare i depositanti entro sette giorni lavorativi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero comunicare tale scadenza espressa in numero di giorni. Successivamente dovrebbero valutare quanti enti creditizi sono stati in grado di fornire file SCV di qualità sufficiente entro la scadenza stabilita. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero comunicare la scadenza fissata dall’SGD per la trasmissione di un file SCV valido di qualità sufficiente, in modo da consentire all’SGD di effettuare il rimborso entro sette giorni lavorativi (o di svolgere altre funzioni a norma della DGSD), come applicato nelle prove periodiche dei file SCV. 4.18 Nelle segnalazioni all’ABE relative all’indicatore i1 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo e segnalare i seguenti aspetti quantitativi: - • il tempo minimo, medio e massimo (espresso, se possibile, in ore) per il campione completo degli enti creditizi i cui file SCV sono stati testati;
- • il numero assoluto e relativo degli enti creditizi che hanno fornito file SCV validi entro la suddetta scadenza; e
- • ove applicabile, quanti file SCV sono stati richiesti dal primo momento possibile in cui l’SGD sarebbe stato in grado di chiederli in uno scenario di rimborso dell’SGD (quindi «ad hoc») e quanti file SCV sono stati richiesti comunicando in anticipo all’ente creditizio l’arrivo della richiesta di trasmettere un file SCV all’SGD entro breve tempo («con preavviso»), nonché se in questi casi sono state riscontrate differenze nei tempi necessari per ottenere la trasmissione dei file SCV.
4.19 Nella valutazione dell’indicatore i2 gli SGD dovrebbero stabilire, in linea con la propria procedura di rimborso e con i requisiti del file SCV, quando un file SCV è di qualità insufficiente (file SCV non valido) per poter rimborsare i depositanti in modo tempestivo e corretto, tenendo conto della possibilità che il file SCV non venga accettato dall’SGD e si renda pertanto necessario chiedere all’ente creditizio di inviare un nuovo file. Gli SGD dovrebbero altresì definire il concetto di «dati immessi di qualità inferiore agli standard» specificando quando i dati immessi nei file SCV possono essere considerati «di qualità inferiore agli standard», tenendo conto del fatto che un dato immesso di qualità inferiore agli standard non comporta la mancata accettazione del file SCV né compromette il rimborso dei depositanti nei tempi prescritti. Successivamente gli SGD dovrebbero valutare quanti enti creditizi sono stati in grado di fornire file SCV di qualità sufficiente e, inoltre, la quota di dati immessi di qualità inferiore agli standard presenti sia nei file SCV non validi sia in quelli validi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere i seguenti aspetti: - a. la definizione di «file SCV non validi» e di «file SCV validi»; e
- b. la definizione di «dati di qualità inferiore agli standard», quale stabilita dall’SGD.
4.20 Nelle segnalazioni all’ABE relative all’indicatore i2 gli SGD dovrebbero segnalare i seguenti aspetti: - • il numero di enti creditizi che sono stati in grado di fornire file SCV validi durante un ciclo di prove dei file SCV (in valore assoluto e come quota relativa degli enti testati);
- • la quota relativa di dati immessi di qualità inferiore agli standard e il valore minimo, massimo e medio di tali quote in ciascun ciclo di prove dei file SCV per ogni file SCV non valido e ogni file SCV valido.
4.21 Negli indicatori i3 e i4 i «meccanismi in essere» potrebbero comprendere, tra l’altro, quanto segue: - • regolamenti, requisiti, orientamenti che conferiscono agli SGD il potere giuridico di ottenere file SCV;
- • regolamenti, requisiti, orientamenti e/o d ata model che specificano il contenuto dei file SCV e i requisiti (tecnici) dei dati per i file SCV;
- • i canali di comunicazione utilizzati per ottenere i file SCV dagli enti creditizi affiliati e scambiare informazioni con essi; e
- • i canali di trasmissione utilizzati per trasferire i file SCV tra l’SGD e gli enti creditizi affiliati.
4.22 La valutazione della qualità dei meccanismi in essere potrebbe basarsi su una verifica documentale o su una simulazione del loro funzionamento in concreto, ovvero su una combinazione di entrambe. Nelle segnalazioni dei risultati gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo e il tipo di esercizio eseguito per effettuare la valutazione della qualità. 4.23 Al fine di testare l’ottenimento dei file SCV nell’ambito delle prove sulla funzione di rimborso, gli SGD dovrebbero usare soltanto il summenzionato indicatore i3: i3: valutazione della qualità dei meccanismi in essere per chiedere e ottenere i file SCV (qualitativo) Informazioni su problemi rilevati in un ente creditizio che potrebbero determinare l’intervento di un SGD 4.24 Gli SGD dovrebbero valutare i meccanismi in essere per l’ottenimento di informazioni sui problemi rilevati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l’intervento di un SGD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE. Al riguardo, essi dovrebbero valutare se tali meccanismi consentirebbero di ottenere informazioni sufficientemente tempestive qualora, ad esempio, le autorità competenti esercitino i poteri previsti dall’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE (intervento precoce) o dall’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE P5F6 P (poteri di vigilanza) oppure nel caso le autorità competenti o di risoluzione stabiliscano ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE che un ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto. 4.25 Al fine di testare l’ottenimento di queste informazioni gli SGD dovrebbero applicare il seguente indicatore: i5: qualità dei meccanismi in essere per l’ottenimento dalle autorità competenti o di risoluzione di informazioni in merito ai problemi riscontrati presso un ente creditizio che potrebbero determinare l’intervento di un SGD, anche con riguardo all’idoneità di tali meccanismi ad assicurare la ricezione di informazioni tempestive su un incipiente deterioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio (qualitativo) 4.26 Nell’indicatore i5 i «meccanismi in essere» potrebbero comprendere, tra l’altro, quanto segue: (6 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). - • la normativa nazionale o altri requisiti che assicurano lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli SGD e le autorità competenti e/o di risoluzione;
- • la struttura di governance dell’SGD, nel caso in cui esso condivida aree di governance comuni con le autorità competenti e/o di risoluzione; oppure
- • protocolli d’intesa o altri accordi tra l’SGD, le autorità competenti e/o le autorità di risoluzione; e
- • un manuale per gestire le crisi tra l’SGD, le autorità competenti e/o le autorità di risoluzione.
4.27 La qualità di questi meccanismi in essere può essere valutata simulando la cooperazione tra le varie autorità nell’ambito di una prova fondamentale, eseguendo una valutazione dettagliata con le autorità (ad esempio eseguendo prove sui canali di comunicazione, il processo decisionale e di governance e le scadenze per la condivisione delle informazioni) oppure effettuando una verifica documentale degli elementi di cui al paragrafo 4.26. Se è eseguita una verifica documentale, le autorità competenti e di risoluzione dovrebbero essere informate delle conclusioni tratte da tale valutazione, e possono anche partecipare a detta verifica. Nelle segnalazioni all’ABE relative all’indicatore i5 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione che lo giustifichi e descriva le modalità di esecuzione delle prove relative a quest’area. Personale e altre risorse operative 4.28 Gli SGD dovrebbero verificare, nell’ambito delle prove fondamentali, se, in caso di improvviso aumento dell’attività dovuto a un intervento disporrebbero delle risorse necessarie in termini di bilancio, personale, uffici, attrezzature informatiche, centri di contatto telefonico eccetera, anche ridistribuendo le risorse permanenti in essere o stipulando accordi temporanei di esternalizzazione 4.29 Per «personale esistente» s’intende il personale interno assunto o subappaltato dall’SGD negli scenari di normale operatività. Il personale esistente può comprendere anche il personale non impiegato direttamente dall’SGD, bensì proveniente da un’altra autorità pubblica cui sono state attribuite le funzioni dell’SGD previste dalla DGSD e dalla BRRD. Per «bilancio esistente» s’intende il bilancio dell’SGD negli scenari di normale operatività. Analogamente, le «risorse esistenti» possono essere definite come le risorse dell’SGD negli scenari di normale operatività. 4.30 Per «personale supplementare» s’intende il personale necessario all’esecuzione di un intervento dell’SGD in aggiunta al personale esistente. Il personale supplementare comprende, ad esempio, i dipendenti di fornitori di servizi (esterni) e colleghi di altri dipartimenti, nel caso in cui l’SGD faccia parte di un’altra autorità (ad esempio un’autorità competente, un’autorità di risoluzione, la banca centrale). Il «bilancio supplementare» può essere definito come il bilancio necessario per un intervento dell’SGD in aggiunta al bilancio esistente. Sono qui compresi gli stanziamenti adottati dall’SGD nei propri bilanci in scenari di normale operatività in vista di una potenziale intervento. «Per risorse supplementari» s’intendono le risorse necessarie, in aggiunta a quelle esistenti, per l’esecuzione di un intervento dell’SGD. Si tratta, ad esempio, di attrezzature informatiche e d’ufficio supplementari, spazi di lavoro aggiuntivi e/o spazio sul server. 4.31 Una valutazione conclusiva in proposito non si dovrebbe basare esclusivamente su un ipotetico incremento del bilancio, ma dovrebbe poggiare almeno in parte sull’esistenza di meccanismi di contingenza predisposti in tempi normali (ad esempio accantonamenti per l’assunzione di personale a tempo determinato). 4.32 Attesa l’importanza dei sistemi basati sulle tecnologie informatiche nello svolgimento delle funzioni dell’SGD, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei propri sistemi informatici. In particolare, dovrebbero riferire sinteticamente sulle principali conclusioni tratte dagli audit interni/esterni più recenti disponibili che riguardano aspetti della sicurezza informatica o qualsiasi problematica di natura informatica riscontrati durante gli esercizi di prove di stress (o in casi reali), con particolare attenzione alle eventuali carenze individuate. 4.33 Al fine di testare il personale e le altre risorse operative gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i6: adeguatezza del personale, del bilancio e di altre risorse esistenti che sarebbero disponibili in uno scenario reale (qualitativo e quantitativo) i7: adeguatezza del personale, del bilancio e delle altre risorse supplementari che sarebbero disponibili con breve anticipo in caso in necessità (qualitativo e quantitativo) i8: valutazione della sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per lo svolgimento dei compiti attribuiti all’SGD (qualitativo) 4.34 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i6 e i7 gli SGD dovrebbero riferire sui seguenti risultati: - • in termini qualitativi: per ciascuna categoria (personale, bilancio, altre risorse) un punteggio qualitativo che indichi l’adeguatezza;
- • in termini quantitativi: se pertinente, il numero dei dipendenti (specificando se il numero è da intendersi pro capite o riferito a equivalenti a tempo pieno), nonché le carenze in termini di bilancio e risorse con riferimento all’adempimento dei compiti dell’SGD.
Comunicazione con i depositanti e il pubblico in generale 4.35 Gli SGD dovrebbero formulare una valutazione dei processi di comunicazione che verrebbero attuati al verificarsi di uno scenario di rimborso, riesaminando la strategia di comunicazione e le relative risorse. 4.36 Al fine di testare la comunicazione con i depositanti e il pubblico in generale, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i9: tempi per l’allestimento di centri di contatto telefonico e siti o pagine internet dedicati (qualitativo e quantitativo) i10: capacità dei siti internet o dei centri di contatto telefonico in termini di numero di connessioni o di chiamate (qualitativo e quantitativo) 4.37 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i9 gli SGD dovrebbero comunicare un punteggio qualitativo e fornire informazioni quantitative. Per quanto riguarda queste informazioni, gli SGD dovrebbero usare il tempo di intervento dell’SGD come punto di partenza per la misurazione del tempo (t = 0). Gli SGD dovrebbero comunicare il tempo espresso in ore. 4.38 Nella valutazione dell’indicatore i10 gli SGD dovrebbero prendere in considerazione il numero di depositanti dell’ente creditizio o degli enti creditizi soggetti a prova e, dunque, il numero di potenziali visite del sito internet e di telefonate. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i10 gli SGD dovrebbero comunicare il numero di depositanti dell’ente creditizio o degli enti creditizi soggetti a prova, riportare un punteggio qualitativo nonché fornire informazioni quantitative e i seguenti risultati quantitativi: - • per i siti internet: il numero di visitatori all’ora;
- • per i centri di contatto telefonico: il numero di telefonate in entrata che un centro può trattare in un’ora.
Strumenti di pagamento 4.39 . Gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di eseguire pagamenti a favore dei depositanti, ossia di trasferire efficacemente ai depositanti i rimborsi dovuti. 4.40 A tal fine, gli SDG dovrebbero valutare la qualità dei processi esistenti per la raccolta delle informazioni di pagamento (i dati necessari per effettuare il rimborso, in aggiunta a quelli contenuti nel file SCV), gli strumenti di pagamento disponibili (ad esempio bonifici bancari, assegni, carte prepagate) e, se del caso, la propria capacità di rimborsare i depositanti non residenti nell’UE e di pagare in valuta estera. Quando effettuano valutazioni qualitative, gli SGD dovrebbero tenere conto di questi elementi e considerare se lo strumento o gli strumenti di pagamento disponibili sono adeguati a rimborsare i depositanti di un ente creditizio con un numero di depositanti non inferiore al secondo quartile degli enti creditizi affiliati. L’ente selezionato per la prova non dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27. 4.41 Una volta esaminati i vari processi e gli strumenti disponibili, gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di attivarli tempestivamente in situazioni di stress che richiedano un elevato numero di pagamenti. Per eseguire questa valutazione gli SGD dovrebbero applicare una delle condizioni seguenti a due scenari più gravi, che dovrebbero prevedere entrambi un numero di pagamenti superiore a quello stabilito dall’indicatore i11: - • il dissesto simultaneo di due enti creditizi: ogni ente selezionato dovrebbe avere un numero di depositanti non inferiore al secondo quartile degli enti creditizi affiliati. Nessuno degli enti selezionati dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27; oppure
- • il dissesto di un ente creditizio con un numero di depositanti non inferiore al terzo quartile degli enti creditizi affiliati. L’ente selezionato non dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27.
4.42 Al fine di testare gli strumenti di pagamento gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i11: riesame degli strumenti di pagamento disponibili per gli scenari di rimborso (qualitativo e quantitativo) i12: adeguatezza rispetto a un numero elevato di pagamenti, come definito negli scenari più gravi previsti dagli orientamenti (qualitativo e quantitativo) 4.43 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i11 gli SGD dovrebbero: - • tenere conto degli elementi di cui al paragrafo 4.41 quando eseguono una valutazione qualitativa, fornendo sia un punteggio qualitativo sia una spiegazione che, tra l’altro, giustifichi il punteggio e descriva lo scenario applicato; e
- • comunicare il numero di depositanti applicabile alla prova dell’area misurata dall’indicatore i11 (quantitativo).
4.44 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i12 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi (qualitativo), il tipo di scenario grave scelto e il numero di depositanti applicabile alla prova dell’area misurata dall’indicatore i12 (i quantitativo). Periodo di rimborso 4.45 Gli SGD dovrebbero misurare il periodo di tempo compreso fra la determinazione dell’indisponibilità dei depositi e il momento in cui l’importo rimborsabile deve essere disponibile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE; su tale base, dovrebbero misurare eventuali ritardi rispetto ai periodi di rimborso previsti dall’articolo 8, paragrafi da 2 al 5, di detta direttiva. 4.46 Al fine di testare il periodo di rimborso gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i13: per gli scenari di rimborso, la capacità dell’SGD di mettere a disposizione l’importo rimborsabile entro la scadenza di rimborso applicabile, incluso il tempo compreso fra la determinazione dell’indisponibilità dei depositi e il momento in cui l’importo rimborsabile è reso disponibile (qualitativo e quantitativo) 4.47 i14: per i THB, i conti beneficiari o altri casi particolari, la valutazione della qualità delle procedure e delle risorse interne dell’SGD per la raccolta e la gestione delle richieste dei depositanti (qualitativo) Nelle segnalazioni relative all’indicatore i13 gli SGD dovrebbero indicare: - • un punteggio qualitativo che esprima la capacità dell’SGD di mettere a disposizione l’importo rimborsabile entro la scadenza di rimborso applicabile, corredato di una spiegazione giustificativa; e
- • il periodo di tempo, espresso in giorni lavorativi, necessario per mettere a disposizione l’importo rimborsabile nonché la scadenza di rimborso applicabile, se diversa dalle informazioni fornite nella sezione «Informazioni generali» del modello di segnalazione (quantitativo).
4.48 Per valutare l’area misurata dall’indicatore i14 gli SGD dovrebbero testare le proprie procedure interne di rimborso in casi particolari quali THB, conti beneficiari o altri casi particolari. Se tali casi non sono previsti nei file SCV, gli SGD dovrebbero considerare anche l’eventualità di simulare la procedura di rimborso e il periodo di rimborso per mezzo di casi fittizi. Inoltre, gli SGD dovrebbero considerare se utilizzare file SCV o dati fittizi per quantificare il periodo di tempo in cui tali depositi sarebbero rimborsati. Questa valutazione quantitativa facoltativa permette di calcolare il tempo tra la determinazione dell’indisponibilità dei depositi e il momento in cui l’importo rimborsabile è messo a disposizione, detraendo il periodo di tempo in cui l’SGD ha dovuto attendere che il depositante o un’altra parte interessata gli fornisse le informazioni necessarie. 4.49 Qualora l’SGD reputi che altri casi «particolari», diversi dai THB e dai conti beneficiari, siano rilevanti e meritino pertanto di essere valutati, può testarli e relazionare in proposito nel contesto dell’indicatore i14. La valutazione dovrebbe concentrarsi sul riesame delle procedure interne dell’SGD. Inoltre, gli SGD possono utilizzare dati fittizi per quantificare il periodo di tempo, espresso in giorni lavorativi, in cui questi depositi sarebbero rimborsati. Altri casi particolari sono i depositi o i depositanti che richiedono maggiore attenzione e/o un trattamento speciale da parte dell’SGD per l’esecuzione del rimborso, ad esempio perché l’SGD ha bisogno di ottenere informazioni specifiche o perché deve discostarsi in altro modo dalle procedure di rimborso ordinarie. Questi casi particolari possono essere la conseguenza, ad esempio, di normative nazionali o di caratteristiche specifiche dei prodotti offerti dagli enti creditizi affiliati. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero fornire informazioni supplementari nel caso in cui abbiano testato altri casi particolari. Cooperazione transfrontaliera (SGD dello Stato membro di origine - dello Stato membro ospitante) 4.50 Se gli SGD svolgono il ruolo di SGD dello Stato membro di origine o di SGD dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 14 della DGSD, dovrebbero testare i sistemi in essere per il rimborso dei depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi affiliati in altri Stati membri. 4.51 Gli SGD dovrebbero considerare se applicare, laddove possibile, un approccio basato sul rischio quando selezionano l’SGD o gli SGD con cui eseguire una prova di cooperazione transfrontaliera. Un approccio basato sul rischio significa che gli SGD valutano i rischi e la probabilità di dover cooperare con determinati SGD partner nonché il ruolo da assumere, sulla scorta delle informazioni a disposizione dell’SGD. Questo tipo di approccio potrebbe essere più adatto rispetto all’uso, come unico criterio, del numero di succursali transfrontaliere. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero indicare con quale SGD partner è stata eseguita una prova e in quale ruolo (di origine o ospitante), nonché descrivere l’approccio basato sul rischio che hanno applicato per scegliere l’SGD partner. 4.52 Gli SGD dello Stato membro di origine e quelli dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare la rispettiva capacità di comunicare tra loro in modo efficiente e sicuro. Pertanto gli SGD dovrebbero valutare la propria capacità di accedere ai dati necessari per il rimborso e di scambiarli. Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro di origine dovrebbero verificare innanzi tutto se sono in grado di estrarre informazioni riservate dai file SCV e di creare file con istruzioni di pagamento (PIF) per i depositanti presso le succursali costituite dagli enti creditizi loro affiliati in altri Stati membri, dopo che gli SGD dello Stato membro di origine hanno recuperato i file SCV di tali enti creditizi. 4.53 Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro di origine dovrebbero misurare il tempo impiegato per predisporre i PIF e trasmetterli agli SGD degli Stati membri ospitanti entro le scadenze previste dagli orientamenti dell’ABE sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE ( P6F7 P ). 4.54 Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro di origine dovrebbero trasmettere un PIF (campione) agli SGD degli Stati membri ospitanti al fine di verificare la corretta predisposizione dei canali di comunicazione. Successivamente gli SGD degli Stati membri ospitanti dovrebbero valutare i PIF ricevuti per verificare se contengano tutte le informazioni necessarie per effettuare un pagamento e darne conferma all’SGD dello Stato membro di origine. 4.55 Gli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare i canali per la trasmissione di altri file, diversi dai PIF, come i documenti di comunicazione e quelli di supporto che sono richiesti per eseguire rimborsi in casi complessi in entrambe le direzioni. (7 ) ABE/GL/2016/02. 4.56 Gli SGD che operano come SGD dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare la propria capacità di comunicare con i depositanti presso le succursali e con il pubblico in generale, nello specifico preparando dichiarazioni e informazioni per i singoli depositanti (ad esempio lettere per i depositanti o domande/risposte per il personale dei centri di contatto telefonico). Poiché la capacità di comunicare con i depositanti è misurata nel contesto delle prove fondamentali della funzione di rimborso (senza ipotizzare la cooperazione transfrontaliera), la valutazione dovrebbe focalizzarsi sugli aspetti specifici della comunicazione con i depositanti stranieri presso le succursali e con il pubblico in generale di Stati membri diversi da quello dell’SGD dello Stato membro di origine. Poiché, dunque, la costituzione di un centro di contatto telefonico da parte dell’SGD dello Stato membro ospitante è soggetta agli indicatori i9 e i10, tale aspetto è escluso da questa valutazione. 4.57 Gli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero valutare i canali usati per la trasmissione reciproca dei fondi, ad esempio simulando un trasferimento effettivo (parziale) di fondi all’SGD partner oppure eseguendo una verifica documentale dei necessari processi interni. Se, durante il ciclo di prove di stress in corso, gli SGD hanno utilizzato questi canali di trasmissione per il trasferimento di fondi tra gli SGD quando un ente membro modifica la propria affiliazione ( P7F8 P ), la valutazione dei canali di trasmissione è facoltativa. 4.58 Gli SGD non dovrebbero testare le proprie capacità di cooperare su base transfrontaliera se non sono stati coinvolti come SGD dello Stato membro di origine o come SGD dello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 14 della DGSD per uno dei seguenti motivi: - • nessun ente creditizio affiliato dispone di succursali in un altro Stato membro e/o una succursale di enti creditizi dell’UE è stabilita nello Stato membro degli SGD; e
- • il piano di risoluzione di tutti gli enti creditizi affiliati con succursali in altri Stati membri prevede che l’azione di risoluzione debba essere adottata o che il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti e le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 59 della BRRD debba essere esercitato in conformità allo scenario pertinente di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della BRRD.
4.59 Al fine di testare le proprie capacità di cooperare su base transfrontaliera, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i15: capacità di estrarre informazioni riservate dai file SCV e di creare i PIF per i depositanti presso succursali costituite dagli enti creditizi loro affiliati in altri Stati membri (qualitativo) i16: tempo impiegato per la creazione dei PIF, a decorrere dalla trasmissione dei file SCV da parte dell’ente (qualitativo e quantitativo) i17: il tempo impiegato per trasmettere i PIF alle autorità ospitanti, a decorrere dalla trasmissione dei file SCV da parte dell’ente (qualitativo e quantitativo) (8 ) In conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, della DGSD. i18: valutazione della qualità dei canali di trasmissione dei PIF (qualitativo) i19: valutazione e conferma da parte degli SGD dello Stato membro ospitante che i PIF siano adeguati per procedere al rimborso dei depositanti (qualitativo) i20: valutazione della qualità dei canali di trasmissione di file diversi dal PIF (qualitativo) i21: valutazione qualitativa, in collaborazione con l’SGD dello Stato membro di origine e per suo conto, della capacità degli SGD dello Stato membro ospitante di comunicare con i depositanti presso le succursali e con il pubblico in generale, nello specifico preparando dichiarazioni e informazioni per i singoli depositanti (qualitativo) i22: valutazione della qualità dei canali di trasmissione dei fondi necessari per rimborsare i depositanti presso le succursali da parte dell’SGD dello Stato membro ospitante (qualitativo) i23: capacità di rispettare le scadenze previste dagli orientamenti sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE (qualitativo e quantitativo) i24: tempo impiegato per trasmettere dall’SGD dello Stato membro di origine all’SGD dello Stato membro ospitante i fondi richiesti per il rimborso dei depositanti presso le succursali da parte dell’SGD dello Stato membro ospitante (qualitativo e quantitativo) 4.60 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i15, i16, i18, i19, i20, i21 e i22 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi. 4.61 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i16 e i17 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, nonché il tempo, espresso in ore, impiegato per la trasmissione del file SCV da parte dell’ente creditizio che funge da punto di partenza (t = 0) (quantitativo). 4.62 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i21 gli SGD dello Stato membro ospitante dovrebbero concentrarsi sugli aspetti specifici della comunicazione con i depositanti stranieri presso le succursali e con il pubblico in generale in Stati membri diversi dall’SGD dello Stato membro di origine (rispetto alla comunicazione con i depositanti di un ente creditizio situato nello stesso Stato membro dell’SGD, nell’ambito di uno scenario di rimborso senza cooperazione transfrontaliera). 4.63 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i23 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, nonché il tempo, espresso in giorni lavorativi (quantitativo). 4.64 Nella valutazione dell’area misurata dall’indicatore i24 gli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero consultarsi per fissare la scadenza per il trasferimento dei fondi all’SGD dello Stato membro ospitante. Gli SGD dovrebbero quantificare il tempo totale trascorso, che comprende il tempo necessario per trasferire i fondi dall’SGD dello Stato membro di origine all’SGD dello Stato membro ospitante, e il tempo necessario a quest’ultimo per mettere i fondi a disposizione dei depositanti. I risultati dell’applicazione dell’indicatore i22 possono essere usati anche per eseguire questa valutazione. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i24 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se i fondi sono stati trasmessi entro la scadenza, nonché il tempo, espresso in giorni lavorativi, impiegato per la trasmissione e la scadenza applicabile alla prova che è stata concordata con l’SGD partner (qualitativo e quantitativo). Capacità di finanziamento 4.65 Oltre alle capacità operative, gli SGD dovrebbero verificare l’adeguatezza dei propri mezzi finanziari e l’accesso agli stessi al fine di rispettare agli obblighi di pagamento nell’ambito delle prove fondamentali. Adeguatezza dei meccanismi di finanziamento 4.66 In primo luogo, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza dei fondi ex ante (mezzi finanziari disponibili), dei contributi ex post e dei mezzi di finanziamento alternativi disponibili per un intervento dell’SGD a favore di tutti gli enti affiliati che non potrebbero essere sottoposti a un’azione di risoluzione conformemente al paragrafo 3.27. Questa valutazione dovrebbe fondarsi sull’importo, comunicato più di recente, dei depositi coperti di tutti gli enti affiliati in un determinato momento. Si tratta di un esercizio documentale (di calcolo). 4.67 Il ricorso ai contributi ex post dovrebbe tenere conto dei vincoli previsti dall’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE, anche in relazione alla possibilità che i pagamenti da parte di alcuni enti creditizi siano differiti, in tutto o in parte, perché metterebbero a repentaglio la posizione di liquidità o di solvibilità di tali enti ( P8F9 P ). Analogamente, gli SDG dovrebbero valutare se i necessari contributi ex post straordinari rispetterebbero il limite massimo annuale dello 0,5 % fissato nella stessa disposizione. In caso contrario, dovrebbero effettuare una valutazione esplicita della propria capacità di innalzare tale limite. 4.68 Il ricorso a mezzi di finanziamento alternativi, quali prestiti o linee di credito presso soggetti terzi pubblici o privati, si dovrebbe fondare su una valutazione obiettiva degli elementi noti al momento della prova, ad esempio impegni di prestito reciproci assunti mediante accordi di cooperazione scritti, linee di credito formali eccetera. (9 ) Cfr. l’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 4, e dell’articolo 115 della direttiva 2014/59/UE. 4.69 Al fine di testare l’adeguatezza dei propri mezzi di finanziamento gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i25: adeguatezza dei fondi ex ante rispetto al fabbisogno di finanziamento degli enti membri dell’SGD che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti (segnalare, in valore assoluto e relativo, il numero degli enti che hanno carenze e, se applicabile, la carenza minima, massima e media sia in valore assoluto sia in percentuale del fabbisogno finanziario) (qualitativo e quantitativo) i26: adeguatezza dei contributi ex post rispetto al fabbisogno di finanziamento degli enti membri dell’SGD che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti e in caso di inadeguatezza dei fondi ex ante (segnalare, in valore assoluto e relativo, il numero degli enti che hanno carenze e, se applicabile, la carenza minima, massima e media sia in valore assoluto sia in percentuale del fabbisogno finanziario) (qualitativo e quantitativo) i27: adeguatezza dei mezzi di finanziamento alternativi rispetto al fabbisogno di finanziamento degli enti membri dell’SGD che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti e in caso di inadeguatezza dei fondi ex ante e dei contributi ex post (segnalare, in valore assoluto e relativo, il numero degli enti che hanno carenze e, se applicabile, la carenza minima, massima e media sia in valore assoluto sia in percentuale del fabbisogno finanziario) (qualitativo e quantitativo) 4.70 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i25, i26 e i27 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi. Accesso ai meccanismi di finanziamento 4.71 In secondo luogo, gli SGD dovrebbero valutare il quadro di governance e il processo decisionale per ottenere i finanziamenti necessari per un intervento dell’SGD. Dovrebbero valutare altresì la propria capacità di accedere ai fondi ex ante, liquidando le attività investite, entro la scadenza applicabile all’intervento. 4.72 A questo proposito, negli scenari di rimborso dell’SGD la prova dovrebbe considerare gli importi che sarebbero effettivamente disponibili entro il periodo di rimborso. Negli altri scenari di intervento gli SGD dovrebbero determinare il periodo applicabile per contribuire a tali interventi. In tutti gli scenari ciò comporta una valutazione della liquidità dei mezzi finanziari disponibili investiti e degli impegni di pagamento, anche in condizioni di stress del mercato. Gli SGD dovrebbero assoggettare a prove la liquidazione (totale o parziale) delle proprie attività e relazionare in merito nella segnalazione dei risultati delle prove di stress. Se possibile, gli SGD dovrebbero applicare le condizioni di stress del mercato. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere le ipotesi/condizioni applicabili alla prova, ad esempio se hanno applicato le condizioni di stress del mercato; in caso affermativo dovrebbero fornire ulteriori informazioni. 4.73 Inoltre, gli SGD dovrebbero testare la raccolta dei contributi ex post e l’accesso ai mezzi di finanziamento alternativi, indipendentemente dall’importo dei fondi ex ante. Per eseguire questa valutazione gli SGD possono svolgere esercizi di simulazione del dissesto di un ente creditizio selezionato, oppure effettuare prove multiple con ipotesi differenti (ad esempio prove separate per ogni fonte di finanziamento possibile). L’ente creditizio selezionato per questi esercizi non dovrebbe rientrare nella categoria di cui al paragrafo 3.27 degli orientamenti. Quando seleziona un ente creditizio per valutare sia le capacità operative sia quelle di finanziamento, l’SGD dovrebbe accertarsi che l’ente creditizio selezionato abbia un numero di depositanti non inferiore al secondo quartile degli enti creditizi affiliati che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 3.27. Gli SGD dovrebbero segnalare all’ABE, in maniera anonimizzata, le caratteristiche dell’ente creditizio selezionato per la prova. 4.74 Laddove il diritto nazionale preveda una sequenza particolare per l’utilizzo e la riduzione dei mezzi finanziari disponibili, dei contributi ex post e dei mezzi di finanziamento alternativi, nella definizione della prova di stress si dovrebbe tenere conto delle norme applicabili. 4.75 Se un SGD ha messo in atto meccanismi per accedere a mezzi di finanziamento alternativi (AFA) provenienti da più di una fonte (ad esempio un prestito commerciale o un prestito concesso dallo Stato), dovrebbe testare l’accesso ai fondi provenienti da almeno una di queste fonti in un determinato ciclo di prove di stress. Le altre fonti degli AFA possono essere valutate dall’SGD durante i cicli successivi. 4.76 Gli SGD dovrebbero valutare il tempo impiegato per accedere ai finanziamenti provenienti dai fondi ex post e dai mezzi di finanziamento alternativi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero riportare anche la scadenza applicabile per accedere ai fondi utilizzabili per l’intervento. Inoltre, gli SGD dovrebbero considerare se valutare i canali di trasmissione per la raccolta dei contributi ex post e l’accesso ai mezzi di finanziamento alternativi, ad esempio simulando l’effettivo trasferimento totale o parziale dei fondi all’SGD o eseguendo una verifica documentale dei necessari processi interni. In ogni caso, se i canali di trasmissione utilizzati per raccogliere i contributi ex post e i contributi ex ante sono gli stessi, gli SGD possono testare i canali di trasmissione per i contributi ex ante oppure per i contributi ex post. Se i contributi ex ante o i contributi ex post sono stati raccolti nell’ambito del ciclo di prove di stress in corso, gli SGD non sono tenuti a testare i canali di trasmissione separatamente e dovrebbero comunicare le esperienze di casi reali. 4.77 Al fine di testare l’accesso ai propri mezzi di finanziamento gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori: i28: valutazione qualitativa del quadro di governance dell’SGD e del suo processo decisionale per ottenere i finanziamenti necessari per un intervento dell’SGD (qualitativo) i29: valutazione della capacità dell’SGD di accedere ai fondi ex ante liquidando le attività investite quale parte dei mezzi finanziari disponibili entro la scadenza applicabile all’intervento (quantitativo con supporto qualitativo) i30: valutazione della capacità dell’SGD di reperire contributi ex post raccogliendo contributi straordinari entro la scadenza applicabile all’intervento (quantitativo con supporto qualitativo) i31: valutazione della capacità dell’SGD di accedere a mezzi di finanziamento alternativi entro la scadenza applicabile all’intervento (quantitativo con supporto qualitativo) 4.78 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i28 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi. 4.79 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i29 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se l’accesso ai fondi ex ante è avvenuto entro la scadenza applicabile all’intervento, nonché il tempo impiegato per accedere ai fondi ex ante, espresso in giorni lavorativi, e la scadenza applicabile all’intervento testato, espressa in giorni lavorativi (qualitativo e quantitativo). 4.80 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i30 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se i contributi ex post sono stati raccolti entro la scadenza applicabile all’intervento, nonché il tempo impiegato per raccogliere i contributi ex post, espresso in giorni lavorativi, e la scadenza applicabile all’intervento testato, espressa in giorni lavorativi (qualitativo e quantitativo). 4.81 Nelle segnalazioni relative all’indicatore i31 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se l’accesso ai mezzi di finanziamento alternativi è avvenuto entro la scadenza applicabile all’intervento, nonché il tempo impiegato per accedere ai meccanismi di finanziamento alternativi, espresso in giorni lavorativi, e la scadenza applicabile all’intervento testato, espressa in giorni lavorativi (qualitativo e quantitativo). Capacità di contribuire alla risoluzione, evitare il dissesto e contribuire alle procedure d’insolvenza 4.82 Gli SGD dovrebbero valutare le proprie capacità operative e di finanziamento di contribuire alla risoluzione e, se pertinente, di utilizzare i propri mezzi finanziari disponibili per effettuare interventi relativi alle funzioni di prevenzione del dissesto e di contributo alle procedure d’insolvenza descritte nel paragrafo 3.2. 4.83 Gli SGD dovrebbero utilizzare gli indicatori applicabili alla pertinente prova fondamentale che è condotta in conformità del presente orientamento. Gli SGD che eseguono prove fondamentali concernenti il contributo alla risoluzione, la prevenzione del dissesto e il contributo alle procedure d’insolvenza possono avvalersi dei risultati e delle conclusioni pertinenti derivanti dagli indicatori applicati in una precedente prova di stress della funzione di rimborso. Tali risultati di prove precedenti dovrebbero derivare da una prova di stress della funzione di rimborso eseguita durante il ciclo di prove di stress in corso (laddove sostenibile) - o durante l’ultimo ciclo di prove di stress effettuato dall’SGD. Quando utilizzano i risultati di prove precedenti, gli SGD dovrebbero considerare se sia necessario integrarle con valutazioni aggiuntive specifiche per il contributo alla risoluzione, la prevenzione del dissesto o il contributo alle procedure d’insolvenza.
Indicatori specifici 4.84 Gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori per testare le proprie capacità di contribuire alla risoluzione, evitare il dissesto e contribuire alle procedure d’insolvenza: i32: per il contributo alla risoluzione, il tempo intercorso tra la richiesta dell’autorità di risoluzione e il pagamento del contributo (qualitativo e quantitativo) i33: per la prevenzione del dissesto, il tempo o una stima del tempo trascorso per effettuare l’intervento dell’SGD (facoltativo - qualitativo e quantitativo) i34: per la prevenzione del dissesto, valutazione qualitativa delle procedure e delle risorse predisposte dall’SGD per accertare che i costi delle misure non superino i costi necessari ad adempiere al mandato statutario o contrattuale dell’SGD, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), della DGSD (qualitativo) i35: per la prevenzione del dissesto, valutazione qualitativa delle procedure e delle risorse definite dall’SGD per rendere più rigorosa la vigilanza del rischio dell’ente creditizio e ampliare i diritti di controllo, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della DGSD (qualitativo) i36: per la prevenzione del dissesto, valutazione qualitativa della capacità dell’SGD rispetto ai contributi straordinari, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della DGSD (qualitativo) i37: per il contributo alle procedure d’insolvenza, il tempo trascorso per effettuare l’intervento dell’SGD (qualitativo e quantitativo) i38: per il contributo alle procedure d’insolvenza, valutazione qualitativa delle procedure e delle risorse interne definite dall’SGD per accertare che i costi sopportati dall’SGD non superino l’importo netto dell’indennizzo dei depositanti coperti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della SGSD (qualitativo) 4.85 Nella fase di pianificazione di cui all’orientamento 2 e al fine di valutare l’area misurata dall’indicatore i32, gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità di risoluzione per definire di comune intesa l’intervallo di tempo in cui dev’essere pagato il contributo alla risoluzione affinché l’autorità di risoluzione possa attuare le misure di risoluzione. Tale intervallo di tempo può variare a seconda dello scenario/dello strumento di risoluzione utilizzati. Inoltre, l’ABE esorta gli SGD e le autorità di risoluzione a collaborare nella definizione ed esecuzione delle prove di stress relative allo scenario del contributo alla risoluzione, ad esempio effettuando un esercizio congiunto. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i32 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se i fondi sono stati trasmessi entro la scadenza applicabile, nonché il tempo impiegato per la trasmissione e la scadenza applicabile alla prova (quantitativo). 4.86 L’applicazione dell’indicatore i33 è facoltativa. Se decidono di applicare l’indicatore i33, gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità competenti per definire l’intervallo di tempo in cui attuare le misure. Inoltre, gli SGD possono determinare tale intervallo di tempo se ciò rientra nel loro mandato. Gli SGD dovrebbero prendere in considerazione le precedenti esperienze di casi reali, laddove esistenti. L’intervallo di tempo può variare a seconda dello scenario/della misura considerati. Di conseguenza, l’SGD può eseguire una stima del tempo sulla base di uno degli scenari possibili. Il punto di partenza rilevante per la quantificazione del periodo trascorso dipende dal quadro nazionale applicabile. Tra l’altro, questo punto di partenza può essere la richiesta dell’ente creditizio, dell’autorità designata o dell’autorità di vigilanza. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i33 gli SGD dovrebbero specificare il punto di partenza a decorrere dal quale viene valutato il tempo trascorso, nonché i motivi che hanno portato alla scelta dello stesso. Inoltre, gli SGD dovrebbero segnalare le ipotesi principali della prova. 4.87 Quando applicano l’indicatore i35, gli SGD dovrebbero considerare se coinvolgere le autorità di vigilanza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della DGSD e delle disposizioni nazionali applicabili. In tal caso, gli SGD dovrebbero concentrare la propria valutazione esclusivamente sulle azioni interne che possono compiere. 4.88 Quando applicano l’indicatore i36, gli SGD dovrebbero concentrarsi sui processi specifici che potrebbero aver messo in atto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della DGSD. Se non sono stati messi in atto processi specifici, gli SGD dovrebbero segnalare soltanto questo dato. 4.89 Quando applicano l’indicatore i37, gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità competenti per definire l’intervallo di tempo in cui attuare le misure. Inoltre, gli SGD possono determinare tale intervallo di tempo se ciò rientra nel loro mandato. Gli SGD dovrebbero prendere in considerazione le precedenti esperienze di casi reali, laddove esistenti. L’intervallo di tempo può variare a seconda dello scenario/della misura considerati. Il punto di partenza rilevante per la quantificazione del periodo trascorso dipende dal quadro nazionale applicabile. Tra l’altro, questo punto di partenza può essere la richiesta dell’ente creditizio, dell’autorità designata o dell’autorità di vigilanza. 4.90 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i33 e i37 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, che specifichi se le misure sono state attuate entro la scadenza applicabile, nonché il tempo impiegato e la scadenza applicabile alla prova (quantitativo). Gli SGD dovrebbero segnalare anche il punto di partenza a decorrere dal quale viene valutato il tempo trascorso, nonché i motivi che hanno portato alla scelta dello stesso. Nelle segnalazioni relative all’indicatore i38 gli SGD dovrebbero specificare se (nel contesto di esperienze reali precedenti o a fini di preparazione) sono state attuate procedure conformi alle disposizioni nazionali, al fine di individuare un potenziale acquirente che rilevasse i depositi coperti trasferiti. 4.91 Nelle segnalazioni relative agli indicatori i34, i35, i36 e i38 gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi. Altri indicatori applicabili 4.92 Oltre agli indicatori specifici di cui al paragrafo 4.84, gli SGD dovrebbero applicare gli indicatori seguenti, che sono validi anche per testare la funzione di rimborso. 4.93 Al fine di testare le proprie capacità di contribuire alla risoluzione gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori summenzionati: i5, i6, i7, i8, i28, i29, i30 e i31. 4.94 Quando applicano tali indicatori per la suddetta finalità, gli SGD dovrebbero considerare che il contributo di un SGD alla risoluzione potrebbe dover essere eseguito entro un intervallo temporale più breve rispetto al periodo applicabile previsto per mettere a disposizione dei depositanti l’importo rimborsabile. 4.95 Quando applicano gli indicatori i6 e i7, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale, del bilancio e di altre risorse supplementari nell’ottica di fornire il proprio contributo entro un intervallo di tempo compatibile con le esigenze delle procedure di risoluzione. Gli SGD dovrebbero consultarsi con le autorità di risoluzione per definire questo intervallo di tempo, che può variare a seconda dello scenario e dello strumento di risoluzione utilizzati. 4.96 Gli SGD dovrebbero applicare l’indicatore i8 soltanto se usano sistemi informatici diversi da quelli utilizzati nel contesto della funzione di rimborso. Quando applicano l’indicatore i8, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per la finalità di contribuire a una risoluzione in maniera tempestiva. 4.97 Quando applicano l’indicatore i28, gli SGD dovrebbero tenere conto delle disposizioni giuridiche nazionali, contrattuali o statutarie (laddove esistenti) correlate alla governance dell’SGD e al suo processo decisionale specifico del contesto del contributo alla risoluzione. 4.98 Al fine di testare le proprie capacità di evitare dissesti gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori summenzionati: i5, i6, i7, i8, i28 e i29. 4.99 Quando applicano l’indicatore i6, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale esistente in relazione alla quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della DGSD. 4.100 Quando applicano l’indicatore i7, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale supplementare in relazione alla quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della DGSD. 4.101 Gli SGD dovrebbero applicare l’indicatore i8 soltanto se usano sistemi informatici diversi da quelli utilizzati nell’ambito della funzione di rimborso. Quando applicano l’indicatore i8, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per la quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della DGSD. 4.102 Quando applicano l’indicatore i28, gli SGD dovrebbero tenere conto delle disposizioni giuridiche nazionali, contrattuali o statutarie (laddove esistenti) correlate alla governance dell’SGD e al suo processo decisionale specifico nell’ambito della prevenzione del dissesto. 4.103 Al fine di testare le proprie capacità di evitare dissesti, gli SDG possono applicare anche gli indicatori i30 e i31 su base volontaria, coerentemente con le disposizioni nazionali applicabili. 4.104 Al fine di testare le proprie capacità di contribuire alle procedure di insolvenza, gli SGD dovrebbero applicare i seguenti indicatori summenzionati: i5, i6, i7, i8, i28 e i29. 4.105 Quando applicano l’indicatore i7, gli SGD dovrebbero valutare l’adeguatezza del personale supplementare in relazione alla quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della DGSD. 4.106 Gli SGD dovrebbero applicare l’indicatore i8 soltanto se usano sistemi informatici diversi da quelli utilizzati nell’ambito della funzione di rimborso. Quando applicano l’indicatore i8, gli SGD dovrebbero valutare la sicurezza dei sistemi informatici che sono essenziali per la quantificazione dei costi dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della DGSD. 4.107 Quando applicano l’indicatore i28, gli SGD dovrebbero tenere conto delle disposizioni giuridiche nazionali, contrattuali o statutarie (laddove esistenti) correlate alla governance dell’SGD e al suo processo decisionale specifico nell’ambito del contributo alle procedure d’insolvenza. 4.108 Al fine di testare le proprie capacità di contribuire alle procedure d’insolvenza, gli SDG possono applicare anche gli indicatori i30 e i31 su base volontaria, coerentemente con le disposizioni nazionali applicabili. Scenari di stress supplementare e indicatori supplementari Scenari di stress supplementare 4.109 Gli SGD dovrebbero considerare se aggiungere un ulteriore livello di complessità e stress a una o più prove fondamentali associando alla prova fondamentale scelta uno scenario «speciale» che preveda gravi problemi di continuità aziendale o circostanze esterne tali da comportare per un SGD uno stress supplementare nell’adempimento delle proprie funzioni. 4.110 Un elenco non esaustivo di esempi di questi scenari comprende: rimborsi multipli dell’SGD da eseguire contemporaneamente, stress economico e incapacità di liquidare o reperire fondi sul mercato, problemi informatici/operativi dell’SGD o dell’ente creditizio in stato di dissesto, circostanze esterne che incidono sulle operazioni dell’SGD (come un’epidemia/una pandemia), interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica o nei collegamenti internet, scioperi. Nelle segnalazioni all’ABE gli SGD dovrebbero descrivere la definizione della prova e lo scenario scelto. 4.111 Quando utilizzano questo scenario di stress supplementare, gli SGD dovrebbero applicare il seguente indicatore: i39: capacità dell’SGD di gestire problematiche di continuità aziendale o circostanze esterne tali da creare uno stress supplementare nell’adempimento delle sue funzioni (qualitativo) Aree e indicatori elaborati autonomamente di propria iniziativa 4.112 Gli SGD possono elaborare di propria iniziativa e su base volontaria indicatori supplementari per valutare aree diverse da quelle incluse negli orientamenti. Un SGD può aggiungere tali indicatori supplementari in riferimento ad aspetti che reputa rilevanti per la valutazione delle proprie capacità e che sono valutati durante il ciclo di prove di stress applicabile. Si tratta di un’opzione su base volontaria che ha lo scopo di conferire agli SGD la flessibilità necessaria per testare e segnalare gli aspetti che reputa rilevanti per la propria situazione. Grazie all’inclusione di queste aree nelle relazioni sulle prove di stress che le vengono trasmesse, l’ABE e gli altri SGD possono prendere conoscenza di tali aspetti in vista di future peer review. 4.113 Nelle segnalazioni relative a questi indicatori gli SGD dovrebbero riportare un punteggio qualitativo, accompagnato da una spiegazione a fini giustificativi, e fornire, ove pertinente, informazioni quantitative.
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