+5.3 Processo di identificazione a livello individuale e consolidato
---+108. In fase di identificazione delle categorie di personale previste dall’articolo 30, paragrafo …
---+109. In fase di applicazione dei criteri di identificazione qualitativi a livello consolidato, i …
---+110. In fase di applicazione dei criteri di identificazione quantitativi su base consolidata, le …
---+111. In fase di applicazione dei criteri di identificazione qualitativi, le imprese di investimento …

5.3 Processo di identificazione a livello individuale e consolidato

5.3 Processo di identificazione a livello individuale e consolidato

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
108. In fase di identificazione delle categorie di personale previste dall’articolo 30, paragrafo …

In fase di identificazione delle categorie di personale previste dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero applicare sia i criteri di identificazione qualitativi e quantitativi, compresi quelli di cui agli RTS sul personale più rilevante, sia quelli aggiuntivi stabiliti dalle imprese di investimento, su base individuale, utilizzando i dati e tenendo conto della situazione della singola impresa di investimento, nonché su base consolidata. Su quest’ultima base, l’impresa madre nell’Unione dovrebbe applicare i criteri utilizzando i dati consolidati e tenendo conto della situazione consolidata nonché dell’impatto sul profilo di rischio delle imprese di investimento su base consolidata.

109. In fase di applicazione dei criteri di identificazione qualitativi a livello consolidato, i …

In fase di applicazione dei criteri di identificazione qualitativi a livello consolidato, i membri del personale di una filiazione rientrano in questi criteri solo se sono responsabili delle funzioni di cui a tali criteri su base consolidata. Per esempio, un membro del personale di una filiazione che appartenga all’organo di gestione di tale filiazione dovrebbe rientrare nel criterio secondo cui «il membro del personale appartiene all’organo di gestione nella sua funzione di gestione» solo se appartiene anche all’organo di gestione dell’impresa di investimento madre nell’Unione.

110. In fase di applicazione dei criteri di identificazione quantitativi su base consolidata, le …

In fase di applicazione dei criteri di identificazione quantitativi su base consolidata, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto di tutte le remunerazioni riconosciute a un membro del personale nell’intero ambito del consolidamento prudenziale. EBA Public

111. In fase di applicazione dei criteri di identificazione qualitativi, le imprese di investimento …

In fase di applicazione dei criteri di identificazione qualitativi, le imprese di investimento dovrebbero identificare il personale preposto alla funzione indicata nei criteri qualitativi; il criterio principale per l’identificazione non è il nome della funzione, bensì l’autorità e la responsabilità ad essa conferite.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/