+5.3 Processi dei comitati
---+54. I comitati dovrebbero informare regolarmente l’organo di gestione nella sua funzione di …
---+55. I comitati dovrebbero interagire tra loro, ove opportuno. Fatto salvo il punto 51, tale …
---+56. I membri dei comitati dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte e con spirito critico …
---+57. I comitati dovrebbero documentare gli ordini del giorno delle rispettive riunioni nonché i …
---+58. Il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. avere accesso a tutte le informazioni e a tutti …
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5.3 Processi dei comitati
5.3 Processi dei comitati
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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54. I comitati dovrebbero informare regolarmente l’organo di gestione nella sua funzione di …
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I comitati dovrebbero informare regolarmente l’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.
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55. I comitati dovrebbero interagire tra loro, ove opportuno. Fatto salvo il punto 51, tale …
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I comitati dovrebbero interagire tra loro, ove opportuno. Fatto salvo il punto 51, tale interazione potrebbe assumere la forma di partecipazione incrociata, in modo tale che il presidente o un membro di un comitato possa essere anche membro di un altro comitato. (14 ) Come definito nella sezione 9.3 degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE. (15 ) Orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034.
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56. I membri dei comitati dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte e con spirito critico …
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I membri dei comitati dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte e con spirito critico, durante le quali i pareri dissenzienti siano discussi in modo costruttivo.
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57. I comitati dovrebbero documentare gli ordini del giorno delle rispettive riunioni nonché i …
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I comitati dovrebbero documentare gli ordini del giorno delle rispettive riunioni nonché i relativi risultati e conclusioni principali.
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58. Il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. avere accesso a tutte le informazioni e a tutti …
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Il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: - a. avere accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati pertinenti necessari allo svolgimento del loro ruolo, incluse le informazioni e i dati provenienti da funzioni societarie e di controllo pertinenti (ad es. di tipo legale, finanziario, quelli relativi a risorse umane, informatica, audit interno, rischi e conformità, incluse informazioni sulla conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e informazioni aggregate su segnalazioni di operazioni sospette e fattori di rischio legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo);
- b. ricevere periodicamente relazioni, informazioni ad hoc, comunicazioni e pareri da parte dei responsabili delle funzioni di controllo interno, relativamente al profilo di rischio corrente dell’impresa di investimento, alla sua cultura del rischio e ai suoi limiti in tale ambito, nonché in merito a ogni violazione sostanziale (16 ) che possa verificarsi, corredati di informazioni dettagliate e raccomandazioni sulle misure correttive adottate, da adottare o consigliare per farvi fronte; riesaminare su base periodica e prendere decisioni per quanto concerne contenuto, formato e frequenza delle informazioni sul rischio da comunicare loro; e
- c. laddove necessario, garantire l’adeguato coinvolgimento delle funzioni di controllo interno e di altre funzioni pertinenti (risorse umane, affari giuridici e finanze) nelle loro rispettive aree di competenza e/o consultare un esperto esterno per un parere.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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