+5.3 Processi dei comitati
---+54. I comitati dovrebbero informare regolarmente l’organo di gestione nella sua funzione di …
---+55. I comitati dovrebbero interagire tra loro, ove opportuno. Fatto salvo il punto 51, tale …
---+56. I membri dei comitati dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte e con spirito critico …
---+57. I comitati dovrebbero documentare gli ordini del giorno delle rispettive riunioni nonché i …
---+58. Il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. avere accesso a tutte le informazioni e a tutti …

5.3 Processi dei comitati

5.3 Processi dei comitati

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
54. I comitati dovrebbero informare regolarmente l’organo di gestione nella sua funzione di …

I comitati dovrebbero informare regolarmente l’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.

55. I comitati dovrebbero interagire tra loro, ove opportuno. Fatto salvo il punto 51, tale …

I comitati dovrebbero interagire tra loro, ove opportuno. Fatto salvo il punto 51, tale interazione potrebbe assumere la forma di partecipazione incrociata, in modo tale che il presidente o un membro di un comitato possa essere anche membro di un altro comitato.

(14 ) Come definito nella sezione 9.3 degli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

(15 ) Orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034.

56. I membri dei comitati dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte e con spirito critico …

I membri dei comitati dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte e con spirito critico, durante le quali i pareri dissenzienti siano discussi in modo costruttivo.

57. I comitati dovrebbero documentare gli ordini del giorno delle rispettive riunioni nonché i …

I comitati dovrebbero documentare gli ordini del giorno delle rispettive riunioni nonché i relativi risultati e conclusioni principali.

58. Il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. avere accesso a tutte le informazioni e a tutti …

Il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno:

  • a. avere accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati pertinenti necessari allo svolgimento del loro ruolo, incluse le informazioni e i dati provenienti da funzioni societarie e di controllo pertinenti (ad es. di tipo legale, finanziario, quelli relativi a risorse umane, informatica, audit interno, rischi e conformità, incluse informazioni sulla conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e informazioni aggregate su segnalazioni di operazioni sospette e fattori di rischio legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo);
  • b. ricevere periodicamente relazioni, informazioni ad hoc, comunicazioni e pareri da parte dei responsabili delle funzioni di controllo interno, relativamente al profilo di rischio corrente dell’impresa di investimento, alla sua cultura del rischio e ai suoi limiti in tale ambito, nonché in merito a ogni violazione sostanziale (16 ) che possa verificarsi, corredati di informazioni dettagliate e raccomandazioni sulle misure correttive adottate, da adottare o consigliare per farvi fronte; riesaminare su base periodica e prendere decisioni per quanto concerne contenuto, formato e frequenza delle informazioni sul rischio da comunicare loro; e
  • c. laddove necessario, garantire l’adeguato coinvolgimento delle funzioni di controllo interno e di altre funzioni pertinenti (risorse umane, affari giuridici e finanze) nelle loro rispettive aree di competenza e/o consultare un esperto esterno per un parere.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/