+7.3 Articolazione e giustificazione dei requisiti di fondi propri
---+295. Nel determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 40, paragrafo …
---+296. Le autorità competenti dovrebbero 𝐷𝐷 garantire che il requisito di fondi propri aggiuntivi …
---+297. Nel comunicare i requisiti prudenziali alle imprese di investimento, le autorità competenti …
---+298. Nella giustificazione del requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi del paragrafo 273 …
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7.3 Articolazione e giustificazione dei requisiti di fondi propri
7.3 Articolazione e giustificazione dei requisiti di fondi propri
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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295. Nel determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 40, paragrafo …
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Nel determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034, al momento specificato nel paragrafo 271, le autorità competenti dovrebbero fissare: - a. un importo assoluto del requisito di fondi propri aggiuntivi in esito alla conclusione basata sulla valutazione SREP e
- b. il rapporto tra l’importo assoluto di cui alla lettera (a) e il requisito di fondi propri dell’impresa di investimento determinato conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 al momento della fissazione dell’importo assoluto di cui alla lettera (a) («D») secondo la seguente formula:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑓𝑓𝐼𝐼𝑓𝑓𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑓𝑓𝐼𝐼𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟
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296. Le autorità competenti dovrebbero 𝐷𝐷 garantire che il requisito di fondi propri aggiuntivi …
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Le autorità competenti dovrebbero 𝐷𝐷 garantire che il requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile sarà in ogni momento uguale al più alto fra l’importo assoluto di cui al paragrafo 295, lettera (a) o, l’importo del requisito di fondi propri aggiuntivi necessari per mantenere, nei casi in cui D stia aumentando e fino a che sia determinato un nuovo importo assoluto a conclusione della valutazione SREP da parte delle autorità competenti, il rapporto di cui al paragrafo 295, lettera (b).
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297. Nel comunicare i requisiti prudenziali alle imprese di investimento, le autorità competenti …
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Nel comunicare i requisiti prudenziali alle imprese di investimento, le autorità competenti dovrebbero motivare la propria decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi fornendo un chiaro resoconto della valutazione completa degli elementi elencati nel paragrafo 273 conformemente all’articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 89 2019/2034. La giustificazione dovrebbe essere specifica per l’impresa di investimento e indicare con chiarezza i principali fattori alla base del requisito di fondi propri aggiuntivi, compresi i rischi e gli elementi di rischio che contribuiscono a tale requisito di fondi propri aggiuntivi. Nel giustificare il requisito di fondi propri aggiuntivi le autorità competenti dovrebbero fare riferimento a tutte le categorie di rischio pertinenti, ossia ai rischi associati a una liquidazione non ordinata, al rischio per i clienti, al rischio per i mercati, al rischio per le imprese e altri rischi.
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298. Nella giustificazione del requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi del paragrafo 273 …
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Nella giustificazione del requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi del paragrafo 273, punti da (b) a (d), le autorità competenti dovrebbero inoltre individuare le principali carenze che devono essere coperte da tali requisiti fino a che non sono risolte, in linea con i paragrafi da 291 a 293. Tenendo conto di misure di vigilanze adeguate, in conformità del titolo 10, le autorità competenti dovrebbero richiedere alle imprese di investimento di individuare azioni appropriate per rettificare tali carenze e di comunicare le tempistiche previste per superarle.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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