+10.1 Considerazioni di carattere generale
---+366. Il presente titolo tratta la combinazione dei risultati delle valutazioni degli elementi dello …
---+367. Le autorità competenti dovrebbero esercitare i propri poteri di vigilanza in base alle carenze …
---+368. Nell’applicazione delle misure di vigilanza per fronteggiare le carenze specifiche individuate …
---+369. Nell’applicazione di misure di vigilanza o sanzioni per fronteggiare carenze di carattere …
---+370. Le autorità competenti possono adottare immediatamente misure di vigilanza collegate …
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10.1 Considerazioni di carattere generale
10.1 Considerazioni di carattere generale
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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366. Il presente titolo tratta la combinazione dei risultati delle valutazioni degli elementi dello …
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Il presente titolo tratta la combinazione dei risultati delle valutazioni degli elementi dello SREP nella valutazione SREP complessiva. Esso tratta anche l’applicazione da parte delle autorità competenti di misure di vigilanza volte a fronteggiare le carenze individuate mediante la valutazione degli elementi dello SREP. Le autorità competenti possono applicare le misure di vigilanza di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 (articoli 38, 39, 40, 41 e 42) e al diritto nazionale nonché, ove applicabile, le misure di intervento precoce di cui all’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE o un’eventuale combinazione di tali misure.
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367. Le autorità competenti dovrebbero esercitare i propri poteri di vigilanza in base alle carenze …
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Le autorità competenti dovrebbero esercitare i propri poteri di vigilanza in base alle carenze individuate durante le valutazioni dei singoli elementi dello SREP e tenendo conto della valutazione SREP complessiva, incluso il punteggio, considerando quanto segue: - a. la rilevanza delle carenze/vulnerabilità e il potenziale impatto prudenziale che comporta la mancata trattazione del problema (vale a dire se sia necessario affrontare il problema con una misura specifica);
- b. se le misure siano coerenti/proporzionate alla valutazione complessiva da parte delle autorità competenti di un particolare elemento dello SREP (e alla valutazione SREP complessiva);
- c. se occorrano misure di vigilanza o altre misure amministrative per affrontare carenze/vulnerabilità di carattere prudenziale relative ai rischi di ML/TF nell’ambito del loro mandato di vigilanza dopo aver contattato le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT;
- d. se le carenze/vulnerabilità sono già state fronteggiate/coperte da altre misure;
- e. se altre misure potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo con minore impatto amministrativo e finanziario per l’impresa di investimento;
- f. il livello ottimale e la durata di applicazione della misura al fine di raggiungere l’obiettivo di vigilanza e
- g. la possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possano essere correlati e/o possano incrementarsi a vicenda, necessitando un aumento della rigorosità delle misure di vigilanza.
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368. Nell’applicazione delle misure di vigilanza per fronteggiare le carenze specifiche individuate …
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Nell’applicazione delle misure di vigilanza per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero 110 tenere conto dei requisiti quantitativi complessivi di fondi propri e liquidità da applicare in base ai criteri specificati nei titoli 7 e 9.
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369. Nell’applicazione di misure di vigilanza o sanzioni per fronteggiare carenze di carattere …
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Nell’applicazione di misure di vigilanza o sanzioni per fronteggiare carenze di carattere prudenziale relative al rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero collaborare con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, affinché le carenze/vulnerabilità sottostanti vengano adeguatamente affrontate mediante le misure opportune nell’ambito dei rispettivi mandati e dei punti di vista delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.
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370. Le autorità competenti possono adottare immediatamente misure di vigilanza collegate …
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Le autorità competenti possono adottare immediatamente misure di vigilanza collegate direttamente agli esiti di qualsiasi attività di vigilanza.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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