+3. Qualità dell’attivo
---+33. Oltre agli indicatori di rischio fondamentali, l’SGD può definire e includere indicatori di …
---+34. Se uno Stato membro, mediante regolamentazione, ha imposto restrizioni agli enti appartenenti a …
---+35. L’SGD può ridurre i contributi di un ente membro che fa parte di un sistema di tutela …
---+36. L’SGD dovrebbe utilizzare nel metodo di calcolo indicatori di rischio che prendano in …
---+37. L’SGD dovrebbe allineare la selezione degli indicatori di rischio alle migliori prassi di …
---+38. L’SGD dovrebbe utilizzare i valori degli indicatori di rischio per ciascun ente membro …
---+39. Tuttavia, l’SGD dovrebbe calcolare il valore degli indicatori di rischio a livello consolidato …
---+40. Se a un ente membro è stata concessa una deroga all’applicazione dei requisiti di capitale e/o …
---+41. Per calcolare i valori degli indicatori di rischio per un determinato periodo, l’SGD dovrebbe …

3. Qualità dell’attivo

3.1 Coefficiente di Coefficiente NPL come specificato all’articolo 11, paragrafo 2, (+) Un valore più crediti deteriorati lettera g), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) elevato indica un ( Non-Performing 2021/451 della Commissione (6 ) rischio maggiore Loans , NPL)

(6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
33. Oltre agli indicatori di rischio fondamentali, l’SGD può definire e includere indicatori di …

Oltre agli indicatori di rischio fondamentali, l’SGD può definire e includere indicatori di rischio aggiuntivi che sono rilevanti per determinare le differenze in termini di profili di rischio dei propri enti membri.

34. Se uno Stato membro, mediante regolamentazione, ha imposto restrizioni agli enti appartenenti a …

Se uno Stato membro, mediante regolamentazione, ha imposto restrizioni agli enti appartenenti a un determinato sottosettore, in modo tale da ridurre sostanzialmente la probabilità di un intervento dell’SGD, l’SGD può ridurre i contributi degli enti membri appartenenti al rispettivo settore a basso rischio conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva sugli SGD, includendo un indicatore di rischio aggiuntivo, a condizione che l’autorità competente e quella designata glielo abbiano consentito di comune intesa, previa consultazione con l’SGD, sulla base di prove empiriche da cui risulti che all’interno di tali settori a basso rischio gli interventi dell’SGD sono stati costantemente inferiori rispetto ad altri settori.

35. L’SGD può ridurre i contributi di un ente membro che fa parte di un sistema di tutela …

L’SGD può ridurre i contributi di un ente membro che fa parte di un sistema di tutela istituzionale (IPS) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva sugli SGD includendo un indicatore di rischio aggiuntivo nel metodo di calcolo. L’indicatore di appartenenza a un sistema di tutela istituzionale dovrebbe tenere conto della protezione supplementare della solvibilità e della liquidità fornita all’ente membro da tale sistema. A tal fine, l’indicatore di rischio aggiuntivo dovrebbe misurare l’importo dei fondi ex ante dell’IPS immediatamente disponibili per la ricapitalizzazione e per il fabbisogno di liquidità. Ciò può includere anche ulteriori impegni di funding esigibili su richiesta e garantiti da riserve di liquidità detenute dai membri dell’IPS. Per valutare se tali fondi ex ante siano sufficientemente ampi da fornire un sostegno credibile ed efficace all’ente membro in questione, l’SGD dovrebbe determinarli a fronte delle dimensioni dell’ente membro dell’IPS.

Requisiti per gli indicatori di rischio

36. L’SGD dovrebbe utilizzare nel metodo di calcolo indicatori di rischio che prendano in …

L’SGD dovrebbe utilizzare nel metodo di calcolo indicatori di rischio che prendano in considerazione una gamma sufficientemente ampia di fonti di rischio. Se e quando un SGD sceglie indicatori aggiuntivi, questi possono includere, a titolo non esaustivo, i rischi derivanti da attività di riciclaggio, da una governance inadeguata o da una scarsa qualità dei file « Single Customer View ».

37. L’SGD dovrebbe allineare la selezione degli indicatori di rischio alle migliori prassi di …

L’SGD dovrebbe allineare la selezione degli indicatori di rischio alle migliori prassi di gestione del rischio e ai requisiti prudenziali esistenti.

38. L’SGD dovrebbe utilizzare i valori degli indicatori di rischio per ciascun ente membro …

L’SGD dovrebbe utilizzare i valori degli indicatori di rischio per ciascun ente membro calcolati su base individuale.

39. Tuttavia, l’SGD dovrebbe calcolare il valore degli indicatori di rischio a livello consolidato …

Tuttavia, l’SGD dovrebbe calcolare il valore degli indicatori di rischio a livello consolidato se lo Stato membro esercita l’opzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE per consentire che l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente affiliati all’organismo centrale di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l’organismo centrale e gli enti a esso affiliati su una base consolidata.

40. Se a un ente membro è stata concessa una deroga all’applicazione dei requisiti di capitale e/o …

Se a un ente membro è stata concessa una deroga all’applicazione dei requisiti di capitale e/o di liquidità su base individuale ai sensi degli articoli 7, 8 o 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’SGD dovrebbe calcolare i corrispondenti indicatori di capitale/liquidità a livello consolidato o semiconsolidato.

41. Per calcolare i valori degli indicatori di rischio per un determinato periodo, l’SGD dovrebbe …

Per calcolare i valori degli indicatori di rischio per un determinato periodo, l’SGD dovrebbe utilizzare:

  • a. il valore alla fine del periodo di riferimento per le posizioni di cui al conto economico;
  • b. la media tra il valore alla fine del periodo di riferimento e il valore alla fine del precedente periodo di riferimento per le posizioni dello stato patrimoniale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/