+Valutazione delle dichiarazioni
---+25. Le autorità competenti dovrebbero valutare le dichiarazioni verificando se gli interessi …
---+26. Qualora un membro del personale o un membro dell’organo di governance svolga compiti conto di …
---+27. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, gli …
---+28. Si ritiene che il possesso di strumenti finanziari non dia luogo a conflitti di interessi né …
---+29. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la vendita o la cessione degli strumenti …
---+30. Qualora un’autorità competente esiga che un membro del personale o a un membro del proprio …
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Valutazione delle dichiarazioni
Valutazione delle dichiarazioni
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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25. Le autorità competenti dovrebbero valutare le dichiarazioni verificando se gli interessi …
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Le autorità competenti dovrebbero valutare le dichiarazioni verificando se gli interessi specifici dichiarati dai membri del proprio personale o dai membri del proprio organo di governance siano compatibili con i rispettivi compiti.
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26. Qualora un membro del personale o un membro dell’organo di governance svolga compiti conto di …
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Qualora un membro del personale o un membro dell’organo di governance svolga compiti conto di un’altra organizzazione o altro ente pubblico nell’ambito del proprio ruolo, l’autorità competente dovrebbe, ove appropriato, tenerne conto nella propria valutazione. Poteri delle autorità competenti in materia di strumenti finanziari posseduti al momento
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27. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, gli …
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Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, gli strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitti di interessi dovrebbero comprendere almeno le partecipazioni soggette alla dichiarazione di interessi di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE.
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28. Si ritiene che il possesso di strumenti finanziari non dia luogo a conflitti di interessi né …
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Si ritiene che il possesso di strumenti finanziari non dia luogo a conflitti di interessi né equivalga a una negoziazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - a) gli strumenti finanziari sono emessi da un ente che è una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio, un ente creditizio istituito per fornire servizi ai dipendenti e agli ex dipendenti di un’autorità competente, o un ente analogo;
- b) il possesso degli strumenti finanziari è necessario per accedere ai normali servizi bancari e di altro tipo dell’ente;
- c) il livello di interesse finanziario nell’ente derivante dalla partecipazione può essere considerato trascurabile;
- d) le operazioni di investimento o di disinvestimento relative agli strumenti finanziari possono essere effettuate esclusivamente tra i membri dell’ente o tramite l’ente stesso.
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29. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la vendita o la cessione degli strumenti …
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Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la vendita o la cessione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE sia soggetta alla previa approvazione da parte della propria funzione etica, di compliance o altra funzione equivalente incaricata di monitorare il rispetto della politica in materia di conflitti di interessi.
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30. Qualora un’autorità competente esiga che un membro del personale o a un membro del proprio …
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Qualora un’autorità competente esiga che un membro del personale o a un membro del proprio organo di governance che possiede gli strumenti finanziari di cui all’articolo 4 bis , paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, venda o ceda tali strumenti, tale membro dovrebbe eseguire la vendita o trasferire gli strumenti finanziari entro un lasso di tempo ragionevole stabilito dall’autorità competente. L’autorità competente dovrebbe tenere conto di eventuali obblighi di possesso di strumenti derivanti dai requisiti in materia di remunerazione di cui all’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE. Qualora il potenziale membro possieda strumenti finanziari al momento dell’assunzione o della nomina, nella misura del possibile, la vendita o la cessione di tali strumenti dovrebbe essere effettuata dallo stesso potenziale membro prima dell’assunzione delle funzioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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