+CAPO 2 Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale
---+Articolo 5 Divieto di discriminazione
---+Articolo 6 Campo di applicazione personale
---+Articolo 7 Campo di applicazione materiale
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
---+Articolo 8 Esclusioni dal campo di applicazione materiale
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
---+Articolo 9 Esempi di discriminazione
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
---+Articolo 10 Attuazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
---+Articolo 11 Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi
---+Articolo 12 Effetto retroattivo
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
------+Articolo 12 3.
------+Articolo 12 4.
---+Articolo 13 Età pensionabile flessibile
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CAPO 2 Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale
CAPO 2 Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 5 Divieto di discriminazione
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Articolo 5
Divieto di discriminazione
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:
a)
il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni d'accesso;
b)
l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c)
il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
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Articolo 6 Campo di applicazione personale
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Articolo 6
Campo di applicazione personale
Il presente capo si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi lavoratori in base alle normative e/o prassi nazionali.
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Articolo 7 Campo di applicazione materiale
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Articolo 8 Esclusioni dal campo di applicazione materiale
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Articolo 9 Esempi di discriminazione
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Articolo 10 Attuazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi
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Articolo 11 Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi
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Articolo 11
Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi
Relativamente ai regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
a)
la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivare per altre prestazioni, a loro scelta:
i)
fino alla data alla quale tale parità sia conseguita nei regimi legali;
ii)
o al più tardi fino a quando una direttiva imponga tale parità;
b)
le pensioni di reversibilità, finché il diritto comunitario non imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia;
c)
l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), con riferimento all'uso di elementi di calcolo attuariale, fino al 1o gennaio 1999 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, fino alla data in cui la direttiva 86/378/CEE è divenuta applicabile nel loro territorio.
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Articolo 12 Effetto retroattivo
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Articolo 13 Età pensionabile flessibile
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Articolo 13
Età pensionabile flessibile
Il fatto che uomini e donne possano chiedere un'età pensionabile flessibile alle stesse condizioni non è considerato incompatibile con il presente capo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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