+Articolo 75 3

Articolo 75 3

3.   Le informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni si limitano a:

a)

informazioni sul cliente, comprese le informazioni ottenute nel corso dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e, se del caso, del titolare effettivo del cliente;

b)

informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale tra il cliente e il soggetto obbligato nonché, se del caso, sull'origine del patrimonio e sull’origine dei fondi del cliente;

c)

informazioni sulle operazioni dei clienti;

d)

informazioni sui fattori di rischio più elevato o più basso associati al cliente;

e)

analisi dei rischi associati al cliente da parte del soggetto obbligato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;

f)

informazioni detenute dal soggetto obbligato a norma dell'articolo 77, paragrafo 1;

g)

informazioni sui sospetti a norma dell’articolo 69.

Le informazioni di cui al primo comma sono scambiate solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione delle attività del partenariato per la condivisione delle informazioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito