+Articolo 75 3
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Articolo 75 3
3. Le informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato per la condivisione delle informazioni si limitano a:
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a)
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informazioni sul cliente, comprese le informazioni ottenute nel corso dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e, se del caso, del titolare effettivo del cliente;
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b)
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informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale tra il cliente e il soggetto obbligato nonché, se del caso, sull'origine del patrimonio e sull’origine dei fondi del cliente;
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c)
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informazioni sulle operazioni dei clienti;
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d)
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informazioni sui fattori di rischio più elevato o più basso associati al cliente;
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e)
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analisi dei rischi associati al cliente da parte del soggetto obbligato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;
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f)
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informazioni detenute dal soggetto obbligato a norma dell'articolo 77, paragrafo 1;
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g)
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informazioni sui sospetti a norma dell’articolo 69.
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Le informazioni di cui al primo comma sono scambiate solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione delle attività del partenariato per la condivisione delle informazioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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