+Titolo II — Metodologia del punteggio per la valutazione degli O-SII
---+4. Ogni anno l’autorità pertinente dovrebbe valutare gli enti imprese madri nell’UE, le società di …
---+5. La valutazione dovrebbe essere condotta su base annuale e dovrebbe comprendere due fasi. Nella …
---+6. L’insieme minimo di base dei criteri per l’assegnazione del punteggio di rilevanza sistemica …
---+7. I quattro criteri sono composti di uno o più indicatori obbligatori di cui alla tabella 1 …
---+8. Le autorità pertinenti dovrebbero calcolare il punteggio a) dividendo il valore dell’indicatore …
---+9. Le autorità pertinenti dovrebbero designare come O-SII le entità pertinenti che abbiano ottenuto …
---+10. Quando il sistema bancario dello Stato membro è formato da numerosi piccoli enti, le autorità …
---+11. Le autorità pertinenti dovrebbero includere nei denominatori i valori degli indicatori delle …
---+12. Le autorità pertinenti possono esonerare le imprese di investimento dall’applicazione della …
|
Titolo II — Metodologia del punteggio per la valutazione degli O-SII
Titolo II — Metodologia del punteggio per la valutazione degli O-SII
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
4. Ogni anno l’autorità pertinente dovrebbe valutare gli enti imprese madri nell’UE, le società di …
|
Ogni anno l’autorità pertinente dovrebbe valutare gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE o gli enti autorizzati nella loro giurisdizione (“entità pertinente”).
|
|
5. La valutazione dovrebbe essere condotta su base annuale e dovrebbe comprendere due fasi. Nella …
|
La valutazione dovrebbe essere condotta su base annuale e dovrebbe comprendere due fasi. Nella prima fase, le autorità pertinenti dovrebbero calcolare un punteggio per ogni entità pertinente almeno al più alto livello di consolidamento della parte del gruppo che rientra sotto la loro giurisdizione (ossia al livello che esclude l’impresa figlia o filiazione di un’altra entità autorizzata o domiciliata nello stesso Stato membro), incluse le imprese figlie o filiazioni in altri Stati membri e paesi terzi, e fatta salva l’esclusione facoltativa ai sensi del paragrafo 10, ove applicabile. Ferma restando la frase precedente, le autorità pertinenti possono anche applicare la metodologia indicata nei presenti orientamenti ad altri livelli appropriati per formare la base della loro decisione relativa alla modalità in cui dovrebbe essere calibrata la riserva di capitale degli O-SII e a quale livello di consolidamento dovrebbe applicarsi. I punteggi dovrebbero riflettere la rilevanza sistemica dell’entità pertinente e dovrebbero essere calcolati come di seguito specificato. La seconda fase dovrebbe prevedere la valutazione di vigilanza di cui al titolo III.
|
|
6. L’insieme minimo di base dei criteri per l’assegnazione del punteggio di rilevanza sistemica …
|
L’insieme minimo di base dei criteri per l’assegnazione del punteggio di rilevanza sistemica dovrebbe consistere di quanto segue: - a) dimensione;
- b) rilevanza per l’economia dell’Unione o dello Stato membro pertinente, includendo la sostituibilità/l’infrastruttura finanziaria dell’ente finanziario;
- c) complessità — comprese le componente di complessità aggiuntiva che deriva dell’attività transfrontaliera;
- d) interconnessione dell’ente o del (sotto)gruppo con il sistema finanziario.
|
|
7. I quattro criteri sono composti di uno o più indicatori obbligatori di cui alla tabella 1 …
|
I quattro criteri sono composti di uno o più indicatori obbligatori di cui alla tabella 1 dell’allegato 1. Tutti i criteri dovrebbero avere la medesima ponderazione pari al 25%. Gli indicatori all’interno di ciascun criterio dovrebbero avere la medesima ponderazione . Le autorità pertinenti dovrebbero adoperarsi per utilizzare definizioni armonizzate di tali indicatori obbligatori tra gli Stati membri, avvalendosi della norma tecnica di attuazione su un quadro comune di segnalazione alle autorità di vigilanza a livello di UE, secondo le specifiche contenute nella tabella 2 dell’allegato 1. Se i valori degli indicatori conformemente alla tabella 2 dell’allegato 1 non sono disponibili a causa del fatto che gli enti pertinenti, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, ma non segnalano utilizzando gli IFRS e ai quali i requisiti FINREP non si applicano, hanno una quota del totale delle attività pari o superiore al 20,0%, le autorità pertinenti dovrebbero utilizzare proxy appropriate. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero garantire che tali proxy siano adeguatamente spiegate e si rapportino, per quanto possibile, alle definizioni di cui alla tabella 2 dell’allegato 1.
|
|
8. Le autorità pertinenti dovrebbero calcolare il punteggio a) dividendo il valore dell’indicatore …
|
Le autorità pertinenti dovrebbero calcolare il punteggio - a) dividendo il valore dell’indicatore di ciascuna singola entità pertinente per la somma degli importi dei rispettivi valori dell’ indicatore per tutti gli enti dello Stato membro (i “denominatori ‘);
- b) moltiplicando le percentuali risultanti per 10 000 per esprimere i punteggi degli indicatori in termini di punti base;
- c) calcolando il punteggio della categoria di ogni entità pertinente operando una media semplice dei punteggi degli indicatori in quella categoria;
- d) calcolando il punteggio complessivo di ogni entità pertinente operando una media semplice dei punteggi delle sue quattro categorie.
|
|
9. Le autorità pertinenti dovrebbero designare come O-SII le entità pertinenti che abbiano ottenuto …
|
Le autorità pertinenti dovrebbero designare come O-SII le entità pertinenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 350 punti base. Le autorità pertinenti possono innalzare tale soglia al massimo fino a 425 punti base ovvero ridurla a non oltre 275 punti base per tener conto delle specificità del settore bancario dello Stato membro e della distribuzione statistica risultante dei punteggi, in modo da garantire l’omogeneità del gruppo di O-SII designato in questo modo sulla base della rilevanza sistemica degli O-SII.
|
|
10. Quando il sistema bancario dello Stato membro è formato da numerosi piccoli enti, le autorità …
|
Quando il sistema bancario dello Stato membro è formato da numerosi piccoli enti, le autorità pertinenti possono scegliere di escludere un’entità pertinente dal processo di individuazione se la dimensione relativa di detta entità pertinente misurata in funzione del suo totale delle attività non supera lo 0,02%. Nel prendere questa decisione, le autorità dovrebbero tenere in considerazione l’onere di segnalazione associato a tali entità pertinenti se ritengono che le entità difficilmente rappresentino minacce sistemiche per l’economia nazionale. Se le entità in questione sono escluse dal processo di individuazione, le autorità pertinenti dovrebbero evitare distorsioni di punteggio stimando i valori degli indicatori per tali entità pertinenti e includendo nel campione un’entità virtuale con la somma dei valori degli indicatori di tali entità pertinenti nel calcolare i punteggi delle restanti entità pertinenti. L’elenco delle entità pertinenti dovrebbe essere riesaminato ogniqualvolta viene condotto il processo di individuazione.
|
|
11. Le autorità pertinenti dovrebbero includere nei denominatori i valori degli indicatori delle …
|
Le autorità pertinenti dovrebbero includere nei denominatori i valori degli indicatori delle succursali di enti autorizzati negli Stati membri o nei paesi terzi ai fini del processo di assegnazione del punteggio, garantendo nel contempo che i punteggi riflettano adeguatamente il settore bancario dello Stato membro. In alternativa, le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione anche nel campione un’entità virtuale con la somma stimata dei valori degli indicatori di dette succursali estere nel calcolo dei punteggi. Inoltre, nel determinare i punteggi per le succursali di paesi terzi le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione la metodologia indicata nei presenti orientamenti, tenendo in conto i) la pertinenza complessiva di tali succursali di paesi terzi nel sistema bancario nazionale e ii) la disponibilità, la comparabilità e l’appropriatezza dei dati per quanto riguarda l’attività delle succursali di un paese terzo e designandole come O-SII, quando rilevi per l’applicazione dei requisiti prudenziali.
|
|
12. Le autorità pertinenti possono esonerare le imprese di investimento dall’applicazione della …
|
Le autorità pertinenti possono esonerare le imprese di investimento dall’applicazione della metodologia di cui sopra o utilizzare un diverso campione di enti o una serie modificata di indicatori, nella misura in cui considerano che gli indicatori dell’allegato 1 o il calcolo dei denominatori basati su tutti gli enti siano inadeguati per le imprese di investimento. Se nell’ambito della valutazione includono le imprese di investimento, le autorità pertinenti possono identificarle come O-SII se il loro punteggio, come descritto nei paragrafi precedenti, è superiore ai 4,5 punti base.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|