+117. Gli enti dovrebbero valutare se il valore di acquisizione rifletta adeguatamente il valore …

117. Gli enti dovrebbero valutare se il valore di acquisizione rifletta adeguatamente il valore …

Gli enti dovrebbero valutare se il valore di acquisizione rifletta adeguatamente il valore della garanzia reale acquisita, coerentemente ai requisiti interni stabiliti per la gestione delle garanzie reali, la certezza del diritto e la gestione dei rischi. Laddove la garanzia reale acquisita soddisfi i criteri per le attività liquide di elevata qualità di livello 1, come definito all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti possono considerare, come recupero realizzato direttamente il valore di mercato della garanzia reale al momento dell’acquisizione. In tutti gli altri casi, gli enti dovrebbero applicare un adeguato scarto di garanzia al valore di acquisizione e dovrebbero includere nel calcolo della perdita economica un recupero dell’importo pari al valore di acquisizione al netto dello scarto di garanzia appropriato. Gli enti dovrebbero stimare questo scarto tenendo conto di tutte le seguenti condizioni:

  • (a) lo scarto di garanzia dovrebbe riflettere eventuali errori nella valutazione della garanzia reale al momento dell’acquisizione, tenendo conto del tipo di valutazione disponibile al momento dell’acquisizione, della data a cui la valutazione sia stata effettuata e della liquidità del mercato per questo tipo di attività;
  • (b) lo scarto di garanzia dovrebbe essere stimato partendo dal presupposto che l’ente intenda vendere la garanzia reale acquisita a una terza parte indipendente e dovrebbe riflettere il prezzo potenziale che potrebbe essere ottenuto da tale vendita, i costi della vendita e lo sconto per il periodo dalla vendita al momento dell’acquisto, tenendo conto della liquidità del mercato per questo tipo di attività;
  • (c) qualora siano disponibili osservazioni in merito ai recuperi e alle vendite successive di tipi simili di garanzie reali, la stima dello scarto di garanzia dovrebbe essere basata su tali osservazioni e dovrebbe essere regolarmente sottoposta a test retrospettivi; a tale scopo gli enti dovrebbero tenere conto di tutti i seguenti aspetti:
  • (i) la differenza tra il valore di acquisto e il prezzo di vendita, in particolare ove non vi siano stati cambiamenti significativi nelle condizioni economiche e di mercato tra il momento dell’acquisto e il momento della vendita;
  • (ii) eventuali proventi e costi relativi a tale attività osservati tra la data ’dell'acquisto e il momento della vendita;
  • (iii) effetti di attualizzazione;
  • (iv) se l’ente abbia acquisito la garanzia reale con l’intenzione di una vendita immediata
  • o se sia stata adottata un’altra strategia.
  • (d) laddove non siano disponibili osservazioni storiche riguardanti le acquisizioni e le successive vendite di tipi simili di garanzie reali, la stima dello scarto di garanzia dovrebbe basarsi su una valutazione caso per caso, compresa l’analisi del mercato attuale e delle condizioni economiche;
  • (e) quanto minore sia il numero di dati che un ente ha a disposizione rispetto a precedenti acquisizioni e quanto minore sia la liquidità del mercato per un determinato tipo di attività, tanto maggiore sarà l’incertezza relativa alle stime risultanti, la quale dovrebbe essere adeguatamente riflessa nel MoC, in conformità della sezione 4.4.3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/