+12.2 Documentazione dei prestiti ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate e informazioni supplementari
---+129. Ai fini dell’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero …
---+130. Gli enti dovrebbero garantire che la documentazione di tutti i prestiti concessi ai membri …
---+131. Nel caso di un prestito di importo superiore a 200 000 EUR concesso a un membro dell’organo di …
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12.2 Documentazione dei prestiti ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate e informazioni supplementari
12.2 Documentazione dei prestiti ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate e informazioni supplementari
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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129. Ai fini dell’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero …
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Ai fini dell’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero documentare correttamente i dati relativi ai prestiti (34 ) concessi ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate, includendo almeno: - a. il nome del debitore e il suo status (ovvero membro dell’organo di gestione o parte correlata) e, per quanto riguarda i prestiti a una parte correlata, il membro dell’organo di gestione al quale la parte è correlata e la natura del rapporto con la parte correlata;
- b. il tipo/natura del prestito e l’importo;
- c. le condizioni applicabili al prestito;
- d. la data di approvazione del prestito;
- e. il nome della persona o dell’organo (compresa la sua composizione) che prende la decisione di approvare il prestito e le condizioni applicabili;
- f. il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno a condizioni di mercato;
- g. il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno a condizioni disponibili per tutto il personale.
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130. Gli enti dovrebbero garantire che la documentazione di tutti i prestiti concessi ai membri …
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Gli enti dovrebbero garantire che la documentazione di tutti i prestiti concessi ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate sia completa e aggiornata e che l’ente sia in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti la documentazione completa in un formato opportuno su richiesta e senza indebito ritardo. (34 ) Cfr. anche gli orientamenti dell’ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, disponibili all’indirizzo https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-monitoring
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131. Nel caso di un prestito di importo superiore a 200 000 EUR concesso a un membro dell’organo di …
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Nel caso di un prestito di importo superiore a 200 000 EUR concesso a un membro dell’organo di gestione o alle sue parti correlate, gli enti dovrebbero essere in grado di fornire all’autorità competente, su richiesta, le seguenti informazioni supplementari: - a. la percentuale del prestito e la percentuale della somma di tutti gli importi in essere dei prestiti concessi allo stesso debitore rispetto a:
- i. la somma del suo capitale di classe 1 e del suo capitale di classe 2,
- ii. il capitale primario di classe 1 dell’ente;
- b. se il prestito fa parte di una grande esposizione (35 );
- c. il peso relativo della somma aggregata degli importi in essere di tutti i prestiti concessi allo stesso debitore, calcolato in percentuale dividendo l’importo totale in essere per l’importo totale di tutti i prestiti in essere concessi a membri dell’organo di gestione e loro parti correlate.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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