+146. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli …

146. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli …

Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli enti dovrebbero:

  • a. raccogliere informazioni sull’idoneità del membro attraverso vari canali e strumenti (ad es. diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
  • b. raccogliere informazioni sulla reputazione, l’integrità e l’onestà della persona valutata, compresa la valutazione se vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia attualmente o sia stato commesso o tentato riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  • o che il relativo rischio possa essere maggiore;
  • c. valutare l’indipendenza di spirito della persona valutata;
  • d. richiedere alla persona valutata di verificare l’accuratezza delle informazioni fornite e di presentare la prova delle informazioni, ove necessario;
  • e. richiedere alla persona valutata di dichiarare eventuali conflitti di interesse reali e potenziali;
  • f. convalidare, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalla persona valutata;
  • g. valutare nell’ambito dell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica o, se istituito, del comitato per le nomine, gli esiti della valutazione;
  • h. eventualmente, adottare misure correttive per assicurare l’idoneità individuale dei membri dell’organo di gestione, conformemente alla sezione 22.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/