+146. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli …
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146. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli …
Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli enti dovrebbero: - a. raccogliere informazioni sull’idoneità del membro attraverso vari canali e strumenti (ad es. diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
- b. raccogliere informazioni sulla reputazione, l’integrità e l’onestà della persona valutata, compresa la valutazione se vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia attualmente o sia stato commesso o tentato riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- o che il relativo rischio possa essere maggiore;
- c. valutare l’indipendenza di spirito della persona valutata;
- d. richiedere alla persona valutata di verificare l’accuratezza delle informazioni fornite e di presentare la prova delle informazioni, ove necessario;
- e. richiedere alla persona valutata di dichiarare eventuali conflitti di interesse reali e potenziali;
- f. convalidare, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalla persona valutata;
- g. valutare nell’ambito dell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica o, se istituito, del comitato per le nomine, gli esiti della valutazione;
- h. eventualmente, adottare misure correttive per assicurare l’idoneità individuale dei membri dell’organo di gestione, conformemente alla sezione 22.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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