+18. Valutazione dell’idoneità dei singoli membri dell’organo di gestione
---+145. Gli enti dovrebbero richiedere ai membri dell’organo di gestione di dimostrare la propria …
---+146. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli …
---+147. Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro …
---+148. Gli enti dovrebbero documentare una descrizione della posizione per cui è stata svolta una …
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18. Valutazione dell’idoneità dei singoli membri dell’organo di gestione
18. Valutazione dell’idoneità dei singoli membri dell’organo di gestione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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145. Gli enti dovrebbero richiedere ai membri dell’organo di gestione di dimostrare la propria …
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Gli enti dovrebbero richiedere ai membri dell’organo di gestione di dimostrare la propria idoneità fornendo almeno la documentazione richiesta dalle autorità competenti per la valutazione dell’idoneità, conformemente al titolo VIII e all’allegato III dei presenti orientamenti. (22 ) Si rimanda altresì al progetto di norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e al progetto di norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, sulle informazioni da fornire ai fini dell’autorizzazione: http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160714-rts-authorisation_en.pdf e https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1858_-_final_report_-_draft_implementing_technical_standards_under_mifid_ii.pdf. Cfr. altresì il documento di consultazione sul progetto di norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione pubblicato dall’ABE.
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146. Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli …
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Nell’ambito della valutazione dell’idoneità di un singolo membro dell’organo di gestione, gli enti dovrebbero: - a. raccogliere informazioni sull’idoneità del membro attraverso vari canali e strumenti (ad es. diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
- b. raccogliere informazioni sulla reputazione, l’integrità e l’onestà della persona valutata, compresa la valutazione se vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia attualmente o sia stato commesso o tentato riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- o che il relativo rischio possa essere maggiore;
- c. valutare l’indipendenza di spirito della persona valutata;
- d. richiedere alla persona valutata di verificare l’accuratezza delle informazioni fornite e di presentare la prova delle informazioni, ove necessario;
- e. richiedere alla persona valutata di dichiarare eventuali conflitti di interesse reali e potenziali;
- f. convalidare, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalla persona valutata;
- g. valutare nell’ambito dell’organo di gestione con funzione di supervisione strategica o, se istituito, del comitato per le nomine, gli esiti della valutazione;
- h. eventualmente, adottare misure correttive per assicurare l’idoneità individuale dei membri dell’organo di gestione, conformemente alla sezione 22.
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147. Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro …
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Laddove sussistano questioni suscettibili di generare timori sull’idoneità di un membro dell’organo di gestione, dovrebbe essere svolta una valutazione sull’incidenza di tali timori sull’idoneità di tale persona. In tale valutazione gli enti dovrebbero tenere conto dell’esistenza di fondati motivi per sospettare che sia attualmente o sia stato commesso o tentato riciclaggio - o finanziamento del terrorismo o che il relativo rischio possa essere maggiore.
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148. Gli enti dovrebbero documentare una descrizione della posizione per cui è stata svolta una …
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Gli enti dovrebbero documentare una descrizione della posizione per cui è stata svolta una valutazione, ivi compreso il ruolo di tale posizione all’interno dell’ente e dovrebbero precisare gli esiti della valutazione dell’idoneità in relazione ai seguenti criteri: - a. impegno sufficiente in termini di tempo;
- b. conformità dei membri dell’organo di gestione che ricoprono un incarico di amministratore presso un ente CRD significativo con il limite di incarichi di amministratore di cui all’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;
- c. conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti;
- d. reputazione, onestà e integrità;
- e. indipendenza di spirito.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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