+Orientamento 2. Metodologia delle prove di stress degli SGD

Orientamento 2. Metodologia delle prove di stress degli SGD

2.1 Al fine di assicurare un approccio globale, le prove di stress dovrebbero essere programmate secondo una prospettiva di medio termine. Ciascun esercizio di prove di stress dovrebbe essere eseguito secondo una sequenza di fasi fondamentali, come descritto nell’orientamento 2.

2.2 Per garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2014/49/UE, le autorità designate dovrebbero accertare che gli SGD ottengano e utilizzino le informazioni necessarie per effettuare le prove di stress dei propri meccanismi soltanto per l’esecuzione delle prove e non conservino a tal fine le informazioni per un periodo superiore a quello necessario. Allo scopo di garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 9, della direttiva in questione, in particolare qualora la prova comporti il trattamento di dati relativi ai conti dei depositanti, le autorità designate dovrebbero assicurare che gli SGD tutelino la riservatezza, trattino i dati relativi ai conti dei depositanti in conformità della direttiva 95/46/CE ( P3F4 P ) e proteggano interamente tali dati, anche avvalendosi di metodi di anonimizzazione, laddove opportuno.

Programmazione delle prove di stress

2.3 Entro un periodo non superiore a tre anni gli SGD dovrebbero definire un programma di prove di stress che comprenda esercizi riguardanti tutte le prove fondamentali quali definite

(4 ) Abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. nell’orientamento 3. In ogni caso, un ciclo di prove di stress giunge a compimento quando tutte le prove fondamentali sono state eseguite almeno una volta (a partire dall’applicazione degli orientamenti o dall’adozione dell’ultimo ciclo).

2.4 Il programma dovrebbe stabilire il periodo di tempo stimato per gli esercizi programmati e definire l’ambito di applicazione pianificato di ciascun esercizio in termini di formati e ipotesi. Il programma può includere uno o più cicli di prove di stress.

2.5 Il programma dovrebbe essere aggiornato periodicamente tenendo conto dei risultati delle prove di stress precedenti (ad esempio i risultati che evidenziano l’esigenza di una valutazione più approfondita), degli interventi effettivi dell’SGD o di novità normative (ad esempio una riduzione delle scadenze per i rimborsi).

2.6 Se durante il ciclo di prove di stress si è verificato un intervento reale che ha permesso a un SGD di valutare la propria resilienza rispetto ad alcune o a tutte le prove fondamentali e/o agli indicatori previsti dal programma, l’SGD dovrebbe considerare se modificare il programma per tenere conto del fatto che la prova basata sul caso reale sostituirà la prova prevista inizialmente. In tali casi, anziché completare tutte le fasi principali indicate di seguito, l’SGD può concentrarsi sulle fasi di segnalazione e azione correttiva.

Fasi principali di un esercizio di prove di stress

2.7 Gli SGD dovrebbero completare le fasi seguenti quando eseguono un esercizio di prove di stress.

Fase di pianificazione

2.8 Gli SGD dovrebbero nominare tra il proprio personale interno un gruppo direttivo o un funzionario direttivo (di seguito denominato «gruppo direttivo») che saranno incaricati di pianificare e coordinare i diversi compiti che un esercizio di prove di stress comporta. A tal fine, per «personale interno» s’intende il personale assunto o subappaltato dall’SGD e il personale di un’altra autorità pubblica alla quale sono attribuite le funzioni dell’SGD previste dalla DGSD e dalla BRRD. Anche i partecipanti e gli osservatori esterni possono essere coinvolti nelle varie fasi delle prove di stress, senza tuttavia far parte del gruppo direttivo. L’organo di amministrazione dovrebbe assicurare che il gruppo direttivo disponga di tutte le informazioni necessarie e riceva pieno sostegno dal restante personale dell’SGD.

2.9 Prima di ciascun esercizio il gruppo direttivo dovrebbe definire l’orizzonte temporale per l’esecuzione della prova e individuare i partecipanti e gli osservatori interni e/o esterni coinvolti.

2.10 Sulla base del programma di prove di stress, il gruppo direttivo dovrebbe definire più in dettaglio l’obiettivo della prova, i formati, gli indicatori da misurare e le ipotesi su cui si fonda l’esercizio (ad esempio l’importo per finanziare l’intervento dell’SGD, il livello del rimborso in liquidazione o gli enti creditizi da sottoporre a controlli della qualità dei file SCV). 2.11 L’SGD può utilizzare ipotesi ricavate da interventi precedenti e valutare il funzionamento dei meccanismi degli SGD. Inoltre, può eseguire una simulazione del modo in cui l’SGD si sarebbe comportato in una situazione simile date le condizioni riscontrabili al momento della prova.

2.12 L’SGD dovrebbe stanziare le risorse necessarie per lo svolgimento della prova in termini di personale di supporto, dotazione finanziaria e infrastrutture. L’adeguatezza di tali risorse dovrebbe essere oggetto di costante riesame nell’arco dell’esercizio.

2.13 Gli SGD dovrebbero introdurre meccanismi atti ad assicurare obiettività nella definizione delle ipotesi per la prova di stress, nell’esecuzione della prova stessa e nella formulazione di conclusioni imparziali. Gli SGD sono invitati a relazionare su tali meccanismi nel modello di segnalazione. I meccanismi dovrebbero essere documentati dal sistema e garantire che i requisiti di obiettività siano applicati a tutti i partecipanti e a tutti gli osservatori della prova, in ogni sua fase. Nell’ambito di tali meccanismi, gli SGD dovrebbero stabilire una netta separazione tra il gruppo direttivo e gli altri partecipanti e osservatori che, all’interno dell’SGD, prendono parte all’esercizio. Inoltre, gli SGD dovrebbero segnalare gli elementi di cui hanno tenuto conto nella definizione dei meccanismi, quali la specifica struttura/governance dell’SGD, i costi, i conflitti d’interesse, il valore aggiunto, le norme nazionali in materia di segreto professionale e supervisione sugli SGD.

2.14 Questi meccanismi possono prevedere la partecipazione al processo di osservatori esterni. Gli osservatori potrebbero essere le autorità designate ove non siano esse stesse incaricate della gestione dell’SGD, nonché altre autorità pubbliche, società di consulenza o altri SGD. Gli osservatori dovrebbero adoperarsi per verificare che il processo sia condotto in maniera obiettiva e, in caso di dubbio, dovrebbero esprimere i propri timori al gruppo direttivo. Gli osservatori dovrebbero poter accedere alle informazioni pertinenti relative a tutte le fasi del processo. Qualsiasi informazione condivisa in tale sede dovrebbe essere oggetto di rigorosi obblighi di segreto professionale. Il requisito di stabilire una separazione o, in alternativa, di designare osservatori dovrebbe considerarsi soddisfatto nel caso di prove dei file SCV.

2.15 Il gruppo direttivo dovrebbe contattare i partecipanti e gli osservatori interni ed esterni che saranno coinvolti nei diversi stadi del processo e assicurare che ciascuno di essi abbia contezza del ruolo atteso da ognuno nel corso dell’esercizio.

Fase esecutiva

2.16 In fase di esecuzione della prova, il gruppo direttivo dovrebbe richiedere e raccogliere presso i partecipanti e gli osservatori alla prova le informazioni necessarie a valutare il funzionamento dei sistemi degli SGD in relazione alle aree tematiche e agli indicatori di prova descritti negli orientamenti 3 e 4.

2.17 Gli esercizi possono essere effettuati in formati differenti, incluse sessioni di role-playing in cui i partecipanti interni ed esterni simulano le azioni e le decisioni che adotterebbero in una determinata prova fondamentale, quale definita nell’orientamento 3, oppure come scambi di back office (ad esempio, il gruppo direttivo può richiedere i file SCV di un ente e misurare l’accuratezza delle informazioni). Gli SGD dovrebbero indicare nel modello di segnalazione il tipo di formato scelto per ciascun esercizio, usando le seguenti categorie:

  • • verifiche documentali, che comprendono verifiche (della qualità) delle procedure esistenti e dei meccanismi in essere, ad esempio per delineare ed esaminare i processi di un evento di rimborso (fittizio) dall’inizio alla fine, allo scopo di valutare una serie di aree tematiche;
  • • ispezioni in loco, ad esempio visite degli SGD o dei loro fornitori di servizi agli enti creditizi, per valutare la qualità dei loro file SCV. Queste visite possono essere previste e specificate nel quadro normativo nazionale applicabile;
  • • simulazioni, ad esempio una simulazione end-to-end di una determinata prova fondamentale, oppure simulazioni di parti del processo, come la trasmissione di un file contenente istruzioni di pagamento da un SGD dello Stato membro di origine a un SGD dello Stato membro ospitante, o il trasferimento di un importo di fondi ex ante e il ricorso a una linea di credito;
  • • i casi reali che si sono verificati durante il ciclo di prove di stress e che hanno reso possibile una valutazione delle capacità degli SGD di cui ai presenti orientamenti; e
  • • altri tipi di esercizi, da usare soltanto quando l’esercizio non rientra in alcuna delle categorie sopra descritte e dovrebbe essere illustrato dall’SGD in sede di segnalazione.

2.18 I partecipanti alla fase di esecuzione, diversi dal gruppo direttivo, dovrebbero rappresentare le autorità, i soggetti o persino i dipartimenti interni, anche in seno all’SGD, che in uno scenario reale sarebbero chiamati ad adottare le necessarie azioni o decisioni oppure a fornire le informazioni necessarie. Vi possono rientrare partecipanti interni (ad esempio il dipartimento dell’SGD competente per le questioni di finanziamento) o partecipanti esterni (ad esempio le autorità di risoluzione che, previa consultazione dell’SGD, determinerebbero il contributo di quest’ultimo alla risoluzione).

Fase di segnalazione e azione correttiva

2.19 Il gruppo direttivo dovrebbe elaborare e interpretare i risultati della prova in modo da formulare una valutazione obiettiva della resilienza dell’SGD nell’adempimento delle sue funzioni legali.

2.20 Il gruppo direttivo dovrebbe rilevare i risultati in modo coerente nel corso del tempo, usando un modello standard analogo a quello predisposto dal forum europeo di tutela dei depositi ( European Forum of Deposit Insurers , EFDI). Gli SGD dovrebbero comunicare alle autorità designate i risultati delle prove di stress almeno annualmente. 2.21 Le prove di stress dovrebbero inserirsi in un processo di continuo miglioramento. Ciò significa che, qualora una prova di stress evidenziasse carenze nei sistemi di un SGD, quest’ultimo dovrebbe adottare misure correttive. Laddove le criticità individuate siano riconducibili agli enti creditizi, come nel caso di carenze nella qualità dei file SCV, l’SGD dovrebbe richiedere misure correttive, rivolgendosi ove necessario all’autorità competente che esercita la vigilanza sugli enti in questione. L’SGD dovrebbe quindi adoperarsi per accertare, negli esercizi successivi, che le carenze siano state eliminate.

Cooperazione con le autorità amministrative competenti

2.22 Gli SGD dovrebbero tenere pienamente informate le autorità designate durante le fasi di pianificazione ed esecuzione delle prove di stress, tranne nei casi in cui l’SGD coincide con l’autorità designata. A tal fine gli SGD dovrebbero presentare alle autorità designate il proprio programma di prove di stress entro tre mesi dalla sua ultimazione. Questa condivisione di informazioni potrebbe rappresentare il punto di partenza di un dialogo costruttivo e condurre a rifiniture del programma. Le autorità designate dovrebbero trasmettere il proprio contributo entro sei mesi dal ricevimento del programma predisposto dall’SGD. Qualsiasi aggiornamento rilevante dovrebbe essere notificato tempestivamente alle autorità designate.

2.23 Successivamente, in sede di pianificazione del singolo esercizio, gli SGD dovrebbero comunicare alle autorità designate l’ambito di applicazione della prova con riferimento agli enti creditizi partecipanti, ai formati delle prove, alle ipotesi e a ogni altra informazione rilevante.

2.24 Inoltre, prima di eseguire una prova fondamentale quale definita nell’orientamento 3, gli SGD dovrebbero informare le autorità pubbliche che sarebbero coinvolte nel tipo di funzione giuridica sottoposta a prova. Quando viene testato uno scenario di rimborso, dovrebbero essere informate come minimo l’«autorità amministrativa competente» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE e l’autorità competente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della stessa direttiva. Nel caso di uno scenario di risoluzione, dovrebbero essere informate le autorità competenti e di risoluzione.

2.25 Gli SGD dovrebbero chiedere il parere di tali autorità in merito alle ipotesi da applicare nella prova e invitarle a partecipare alla fase esecutiva. Se l’SGD è distinto dall’autorità designata, tale partecipazione o consultazione può essere organizzata attraverso l’autorità in questione.

2.26 Le autorità competenti e di risoluzione dovrebbero cooperare, direttamente o tramite le autorità designate, con gli SGD nella definizione degli scenari e nell’esecuzione delle prove.

2.27 Gli SGD dovrebbero condividere i risultati delle prove di stress con le autorità designate nelle modalità previste dal modello di segnalazione di cui all’allegato 1. Inoltre, dovrebbero condividere i risultati delle prove di stress, nelle modalità previste dal modello di segnalazione

  • o in altro modo, con le autorità competenti ( P4F5 P ) su loro richiesta e in conformità delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/