+Orientamento 3. Prove fondamentali

Orientamento 3. Prove fondamentali

3.1 Al fine di valutare in modo esaustivo la propria capacità di fronteggiare efficacemente i casi di dissesto di enti, gli SGD dovrebbero condurre le prove fondamentali secondo le prescrizioni del presente orientamento.

Funzioni degli SGD da sottoporre alle prove fondamentali

3.2 In riferimento alla peer review condotta dall’ABE, gli SGD dovrebbero eseguire prove fondamentali delle funzioni loro attribuite a norma di legge (indicate nelle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, quali recepite nelle legislazioni nazionali) durante un ciclo di prove di stress degli SGD nonché comunicare i relativi risultati all’ABE. Per queste finalità, le funzioni degli SGD dovrebbero essere le seguenti:

  • • rimborsare i depositanti nel rispettivo Stato membro in caso di insolvenza di un ente creditizio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE («funzione di rimborso»);
  • • rimborsare i depositanti delle succursali istituite dagli enti creditizi autorizzati in un altro Stato membro in caso di insolvenza di un ente creditizio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della direttiva 2014/49/UE («funzione di rimborso con cooperazione transfrontaliera»). Gli SGD dovrebbero effettuare una prova fondamentale di questo tipo soltanto nei casi in cui potrebbero essere coinvolti in interventi di rimborso transfrontalieri (in qualità di SGD dello Stato membro di origine, SGD dello Stato membro ospitante o in entrambi questi ruoli) a norma del summenzionato articolo 14 della DGSD e delle disposizioni nazionali applicabili;
  • • finanziare la risoluzione degli enti creditizi al fine di preservare la continuità dell’accesso ai depositi conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE e dell’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE («funzione di contributo alla risoluzione»);
  • • utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il dissesto di un ente creditizio, ove consentito dall’ordinamento dello Stato membro in cui l’SGD è stabilito, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE («funzione di prevenzione del dissesto»); e
  • • utilizzare i mezzi finanziari disponibili per finanziare misure volte a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti nel contesto delle procedure d’insolvenza nazionali, ove consentito dall’ordinamento dello Stato membro in cui l’SGD è stabilito, a norma

(5 ) Incluse, in via non esaustiva, le autorità di risoluzione o le autorità nazionali competenti. dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE («funzione di contributo alle procedure d’insolvenza»).

3.3 Inoltre, gli SGD dovrebbero eseguire regolarmente prove periodiche dei file SCV e comunicare i relativi risultati. Anche le prove periodiche dei file SCV rientrano tra le prove fondamentali. I risultati delle prove periodiche dei file SCV non dovrebbero essere confusi né scambiati con la valutazione dei file SCV eseguita nel corso di una prova fondamentale dedicata alla funzione di rimborso. In quest’ultimo caso, la valutazione dei file SCV dovrebbe essere segnalata nel contesto dei risultati di questa prova fondamentale riguardante il rimborso dei depositanti.

3.4 Qualora siano state apportate modifiche sostanziali ai sistemi o ai processi durante il ciclo di prove di stress, gli SGD sono tenuti a effettuare nuovamente talune prove fondamentali durante il ciclo di prove di stress in corso, purché l’esecuzione delle nuove prove entro tale periodo sia sostenibile dal punto di vista operativo. Ad esempio, se un SGD modifica il proprio metodo di pagamento, passando da un modello di banca agente a trasferimenti elettronici per mezzo di una propria piattaforma informatica dedicata, i processi di rimborso cambiano in maniera significativa; pertanto, al fine di garantire la resilienza, l’SGD dovrebbe testare nuovamente la propria funzione di rimborso in relazione agli indicatori di cui all’orientamento 4 che sono interessati dalla modifica.

3.5 A seconda della prova fondamentale, gli SGD applicano gli indicatori descritti nell’orientamento 4. Gli SGD dovrebbero trasmettere i risultati delle summenzionate prove fondamentali alle autorità designate e all’ABE usando il modello di segnalazione di cui all’allegato 1.

3.6 Per ciascuna delle prove fondamentali gli SGD dovrebbero comunicare all’ABE, per mezzo del modello di segnalazione, un massimo di tre prove.

3.7 Una prova fondamentale dovrebbe essere eseguita sotto forma di prova end-to-end almeno una volta in ogni ciclo di prove di stress. Le altre ripetizioni della prova fondamentale durante il medesimo ciclo di prove di stress possono essere condotte sotto forma di prove granulari che, insieme, comprendano tutti gli indicatori relativi alla prova di stress in questione.

Funzione di rimborso

3.8 Gli SGD dovrebbero verificare la propria capacità di effettuare rimborsi a favore dei depositanti conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE. Nessun SGD dovrebbe astenersi dal sottoporre a prova la funzione di rimborso sulla base del fatto che ha testato le funzioni di risoluzione o di prevenzione del dissesto descritte nel prosieguo ovvero che tutti gli enti creditizi a esso affiliati ricadrebbero in una delle categorie indicate al paragrafo 3.27.

3.9 In uno scenario di rimborso, l’SGD dovrebbe simulare il dissesto di uno o più enti creditizi al fine di valutare se l’importo rimborsabile di cui all’articolo 7 della direttiva 2014/49/UE sarebbe disponibile entro i periodi di rimborso prescritti dall’articolo 8 della medesima direttiva. 3.10 Inoltre, nel testare la propria resilienza in termini di rimborso dei depositanti, l’SGD dovrebbe valutare la qualità dei propri processi interni per la raccolta e l’analisi dei file SCV e contattare l’ente creditizio interessato per chiedere, ove necessario, dati supplementari/correttivi. Queste prove relative ai file SCV non dovrebbero essere confuse o scambiate con le valutazioni ordinarie periodiche dei file SCV.

3.11 Durante il periodo del programma indicato nell’orientamento 2 gli SGD dovrebbero utilizzare gli indicatori di cui all’orientamento 4 che sono applicabili alla funzione di rimborso.

Rimborso con cooperazione transfrontaliera

3.12 Quando fungono da SGD dello Stato membro d’origine o da SGD dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 14 della DGSD, gli SGD dovrebbero simulare il dissesto di uno o più enti creditizi con una o più succursali in un altro Stato membro.

3.13 Gli SGD dovrebbero eseguire queste prove nei ruoli loro applicabili: come SGD dello Stato membro di origine, come SGD dello Stato membro ospitante o, se applicabile, in entrambi i ruoli. Un SGD dovrebbe sottoporre a prova il proprio ruolo in qualità di SGD dello Stato membro ospitante se è stabilito in uno Stato membro nel quale esiste almeno una succursale detenuta da un ente creditizio di un altro Stato membro. Un SGD dovrebbe testare il proprio ruolo in qualità di SGD dello Stato membro di origine se uno degli enti creditizi ad esso affiliati detiene una succursale stabilita in un altro Stato membro. Un SGD dovrebbe testare ambedue i ruoli se valgono entrambi i casi. Qualora le disposizioni nazionali prevedano che un unico SGD sia responsabile della gestione delle operazioni di rimborso transfrontaliere per conto degli altri SGD presenti nello stesso Stato membro, il requisito dell’esecuzione di prove fondamentali del rimborso con cooperazione transfrontaliera tra SGD dello Stato membro di origine e SGD dello Stato membro ospitante si applica soltanto all’SGD pertinente.

3.14 Gli SGD dovrebbero considerare se adottare, laddove possibile, un approccio basato sul rischio quando selezionano uno o più SGD partner per testare uno scenario di rimborso con cooperazione transfrontaliera. Ad esempio, se l’SGD X è di origine e ospitante per l’SGD Y, ma è solo ospitante per l’SGD Z, può decidere sulla scorta di un approccio basato sul rischio di eseguire la prova in qualità di SGD dello Stato membro di origine per l’SGD Y e in qualità di SGD dello Stato membro ospitante per l’SGD Z.

3.15 Durante il periodo del programma di cui all’orientamento 2, gli SGD dovrebbero applicare gli indicatori specifici dello scenario di rimborso con cooperazione tra SGD dello Stato membro di origine e SGD dello Stato membro ospitante, come descritto nell’orientamento 4.

3.16 Se un SGD non è in grado di eseguire tale prova fondamentale perché nessun altro SGD ha optato per la partecipazione in qualità di SGD partner nel contesto degli esercizi di cooperazione transfrontaliera, questa circostanza dovrebbe essere indicata specificamente nel modello di segnalazione come «area non sottoposta a prova» ai sensi del paragrafo 5.7. Contributo alla risoluzione

3.17 Gli scenari di risoluzione dovrebbero ipotizzare un intervento riguardante un ente creditizio affiliato che sia sottoposto a risoluzione conformemente alla direttiva 2014/59/UE e per il quale sia richiesto un contributo dell’SGD a norma dell’articolo 109 della medesima direttiva.

3.18 Gli SGD possono effettuare le prove di stress basate su scenari di risoluzione individualmente

  • o nel quadro di un più ampio esercizio con scenario di risoluzione condotto sotto la guida delle autorità di risoluzione, a condizione che venga testata e applicata la serie dedicata di indicatori di cui all’orientamento 4.

3.19 Se un SGD effettua individualmente una prova di stress con scenario di risoluzione, dovrebbe consultare l’autorità di risoluzione nella definizione dello scenario e nell’esecuzione della prova, chiedendo inoltre all’autorità di partecipare all’esercizio. Le autorità di risoluzione dovrebbero cooperare con gli SGD e fornire loro, direttamente o tramite le autorità designate, le informazioni necessarie alla definizione e all’esecuzione delle prove di stress.

3.20 Il livello ipotizzato per il contributo dell’SGD al finanziamento della risoluzione dovrebbe essere calibrato alla luce delle norme enunciate agli articoli 108 e 109 della direttiva 2014/59/UE, nonché sulla base del profilo degli enti creditizi selezionati per la prova con scenario di risoluzione.

3.21 In casi eccezionali, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, un SGD può astenersi dal testare scenari di risoluzione qualora stabilisca, di converso, che nessuno degli enti creditizi a esso affiliati ricade in una delle categorie descritte al paragrafo c 3.27.

Prevenzione del dissesto

3.22 Qualora, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, a un SGD sia consentito utilizzare fondi per prevenire il dissesto di un ente creditizio, esso dovrebbe effettuare almeno due tipi di prova:

  • • una prova che simuli un deterioramento significativo della situazione finanziaria di uno o più enti creditizi affiliati, ivi comprese la posizione patrimoniale, la qualità degli attivi e la posizione di liquidità. In tale contesto, la prova dovrebbe valutare se l’SGD sarebbe in grado di prevenire il dissesto alle condizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, considerando fra l’altro il tipo di misure alternative attuabili e se l’SGD disporrebbe della capacità di finanziamento necessaria a fornire il sostegno richiesto; e
  • • una prova dei sistemi di monitoraggio dei rischi in uso presso l’SGD. Qualora in passato si siano verificate situazioni di tensione, gli SGD dovrebbero stabilire se i sistemi di monitoraggio siano stati in grado di rilevare l’imminenza del rischio.

3.23 Le prove di stress degli SGD relative alla prevenzione del dissesto dovrebbero essere eseguite mediante una serie dedicata di indicatori descritti all’orientamento 4. Contributo alle procedure d’insolvenza

3.24 Le prove fondamentali relative al contributo dell’SGD alle procedure d’insolvenza dovrebbero ipotizzare un intervento volto a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti nell’ambito delle procedure d’insolvenza nazionali a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE.

3.25 Le prove di stress degli SGD relative al contributo alle procedure d’insolvenza dovrebbero essere eseguite mediante una serie dedicata di indicatori descritta all’orientamento 4.

Selezione degli enti creditizi affiliati da includere nelle prove fondamentali

3.26 Al fine di condurre prove fondamentali, l’SGD dovrebbe selezionare uno o più enti creditizi affiliati il cui profilo sia adeguato in relazione all’obiettivo previsto della prova, ivi compresi il tipo di funzioni, la severità e la complessità dello scenario nonché la sua portata geografica.

3.27 L’SGD dovrebbe selezionare uno o più enti creditizi affiliati considerati rilevanti nell’ottica di testare il contributo alla risoluzione. Gli SGD dovrebbero considerare se selezionare uno o più enti creditizi affiliati in consultazione con le autorità di risoluzione.

Severità e complessità delle prove fondamentali

3.28 Gli SGD dovrebbero eseguire prove fondamentali ipotizzando livelli diversi di severità e complessità. Tuttavia, l’ABE riconosce che esiste un limite all’incremento della complessità e della severità delle prove e che gli scenari delle prove di stress dovrebbero rimanere realisticamente applicabili agli SGD. Pertanto, nel corso del tempo gli SGD dovrebbero applicare scenari sempre più sofisticati e severi, mantenendo, tuttavia, valutazioni della capacità di gestire scenari di riferimento che siano realisticamente prevedibili. Ad esempio, un SGD potrebbe eseguire inizialmente una prova della cooperazione transfrontaliera in qualità di SGD dello Stato membro di origine con un altro SGD in qualità di SGD dello Stato membro ospitante. Successivamente, lo stesso SGD potrebbe incrementare la complessità della prova eseguendo un’altra prova della cooperazione transfrontaliera contemporaneamente con due

  • o tre SGD dello Stato membro ospitante. Gli SGD possono inoltre elevare il livello di severità e complessità della definizione degli esercizi di prove di stress, ad esempio scegliendo un tipo di esercizio differente (quindi, per valutare un determinato aspetto, un SGD potrebbe eseguire dapprima una verifica documentale e poi una simulazione).

3.29 Gli SGD dovrebbero considerare se aggiungere un ulteriore livello di complessità e stress a una

  • o più prove fondamentali associando alla prova fondamentale scelta uno scenario «speciale» che preveda gravi problemi di continuità aziendale o circostanze esterne tali da comportare per un SGD uno stress supplementare nell’adempimento delle funzioni descritte all’orientamento 4.

3.30 Gli SGD dovrebbero segnalare se e come hanno incrementato nel corso del tempo la severità e la complessità delle prove di stress eseguite (rispetto al ciclo di prove di stress precedente o, ove applicabile, all’interno del ciclo di prove di stress corrente). Un SGD dovrebbe considerare se elevare la severità e la complessità di una prova di stress da un ciclo di prove di stress a un altro, nonché se aumentare la severità e la complessità di due prove di stress simili (relative alla medesima funzione legale) condotte nell’ambito di uno stesso ciclo di prove di stress.

3.31 Per assicurare la rilevanza storica, nell’arco del programma indicato nell’orientamento 2 gli SGD dovrebbero testare scenari che valutino la capacità dei loro sistemi di fronteggiare interventi analoghi per tipologia e intensità a casi occorsi in passato, specie nel periodo 2008-2012.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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