+2.3.1 Composizione del comitato per le remunerazioni
---+50. In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, il comitato per le …
---+51. Il presidente e la maggioranza dei membri del comitato per le remunerazioni dovrebbero …
---+52. I membri del comitato per le remunerazioni dovrebbero possedere conoscenze, competenze ed …
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2.3.1 Composizione del comitato per le remunerazioni
2.3.1 Composizione del comitato per le remunerazioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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50. In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, il comitato per le …
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In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, il comitato per le remunerazioni è costituito da membri dell’organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva e, ove applicabile, da rappresentanti dei lavoratori. Solo tali membri del personale sono considerati membri del comitato per le remunerazioni, anche nel caso in cui altri membri del personale dovessero partecipare alle sue riunioni. Il comitato per le remunerazioni deve presentare una composizione equilibrata sotto il profilo del genere.
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51. Il presidente e la maggioranza dei membri del comitato per le remunerazioni dovrebbero …
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Il presidente e la maggioranza dei membri del comitato per le remunerazioni dovrebbero qualificarsi come indipendenti (13 ). Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei lavoratori nell’organo di gestione, il comitato per le remunerazioni deve comprendere uno o più rappresentanti dei lavoratori. In mancanza di un numero sufficiente di membri indipendenti, le imprese di investimento dovrebbero prestare particolare attenzione quando attuano altre misure per limitare i conflitti di interesse nelle decisioni in merito a questioni afferenti alla remunerazione.
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52. I membri del comitato per le remunerazioni dovrebbero possedere conoscenze, competenze ed …
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I membri del comitato per le remunerazioni dovrebbero possedere conoscenze, competenze ed esperienza professionale collettivamente adeguate in materia di politiche e prassi di remunerazione, attività di gestione e controllo dei rischi, segnatamente per quanto riguarda il meccanismo per allineare la struttura di remunerazione ai profili di rischio e di capitale delle imprese di investimento. (13 ) Il concetto di indipendenza fa riferimento a quanto stabilito negli orientamenti dell’ABE sulla governance interna, punto 5.6; cfr. anche gli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. EBA Public
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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