+5.4 Ruolo del comitato dei rischi
---+59. Se istituito, il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. fornire consulenza e assistenza …
---+60. Il comitato dei rischi dovrebbe collaborare con gli altri comitati, le cui attività possono …
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5.4 Ruolo del comitato dei rischi
5.4 Ruolo del comitato dei rischi
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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59. Se istituito, il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. fornire consulenza e assistenza …
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Se istituito, il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: - a. fornire consulenza e assistenza all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica relativamente al monitoraggio della strategia in materia di rischio e della propensione al rischio generali dell’impresa di investimento, sia correnti che future, e assistere l’organo di gestione nella sorveglianza dell’attuazione di tale strategia, per garantire che siano in linea con gli obiettivi aziendali, la cultura societaria e i valori dell’impresa di investimento;
(16 ) Per quanto riguarda le violazioni gravi nel settore del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, cfr. anche agli orientamenti da emanare ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, che precisano le modalità di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 5 di detto articolo, in particolare in relazione ai gruppi transfrontalieri e all’individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio. - b. fornire assistenza all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica nel sorvegliare l’attuazione della strategia in materia di rischio dell’impresa di investimento e la determinazione dei limiti corrispondenti;
- c. sorvegliare l’attuazione delle strategie per la gestione del capitale e della liquidità, nonché per tutti gli altri rischi pertinenti di un’impresa di investimento, quali i rischi per i clienti, i rischi di mercato, i rischi per le imprese, i rischi operativi (inclusi i rischi legali e informatici) e i rischi reputazionali, al fine di valutare la loro idoneità rispetto alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio approvate;
- d. fornire all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica le raccomandazioni per gli adeguamenti necessari alla strategia in materia di rischio risultanti, fra le altre cose, da modifiche al modello di business dell’impresa di investimento, sviluppi di mercato o raccomandazioni formulate dalla funzione di gestione dei rischi;
- e. fornire pareri sulla nomina di consulenti esterni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o assistenza;
- f. riesaminare alcuni possibili scenari, inclusi gli scenari di stress, per valutare in che modo il profilo di rischio dell’impresa di investimento reagirebbe a eventi esterni e interni;
- g. sorvegliare l’allineamento tra tutti gli strumenti e i servizi finanziari rilevanti offerti ai clienti, il modello di business e la strategia in materia di rischio dell’impresa di investimento. Il comitato dei rischi, ove istituito, dovrebbe valutare i rischi associati agli strumenti e ai servizi finanziari offerti e tenere conto dell’allineamento tra i prezzi attribuiti a tali prodotti e servizi e i profitti ricavati dagli stessi; e
- h. valutare le raccomandazioni dei revisori interni o esterni e dare seguito all’attuazione appropriata delle misure adottate.
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60. Il comitato dei rischi dovrebbe collaborare con gli altri comitati, le cui attività possono …
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Il comitato dei rischi dovrebbe collaborare con gli altri comitati, le cui attività possono ripercuotersi sulla strategia in materia di rischio (ad es. il comitato per le remunerazioni, ove istituito) e comunicare regolarmente con le funzioni di controllo interno dell’impresa di investimento, in particolare con la funzione di gestione dei rischi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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