+Titolo VII. Trasparenza
---+208. Le strategie, le politiche e le procedure dovrebbero essere comunicate a tutto il personale …
---+209. Di conseguenza, l’organo di gestione dovrebbe informare e aggiornare in maniera chiara e …
---+210. Qualora alle imprese madri sia richiesto dalle autorità competenti, in conformità …
---+211. Tale pubblicazione dovrebbe includere almeno: a. una panoramica dell’organizzazione interna …
|
Titolo VII. Trasparenza
Titolo VII. Trasparenza
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
208. Le strategie, le politiche e le procedure dovrebbero essere comunicate a tutto il personale …
|
Le strategie, le politiche e le procedure dovrebbero essere comunicate a tutto il personale interessato in seno all’impresa di investimento. Il personale di un’impresa di investimento dovrebbe comprendere le politiche e le procedure associate ai propri compiti e responsabilità e attenersi a esse.
|
|
209. Di conseguenza, l’organo di gestione dovrebbe informare e aggiornare in maniera chiara e …
|
Di conseguenza, l’organo di gestione dovrebbe informare e aggiornare in maniera chiara e coerente il personale interessato in merito alle strategie e alle politiche dell’impresa di investimento, almeno al livello necessario per svolgere i propri compiti specifici. Allo scopo possono essere utilizzati orientamenti scritti, manuali o altri mezzi.
|
|
210. Qualora alle imprese madri sia richiesto dalle autorità competenti, in conformità …
|
Qualora alle imprese madri sia richiesto dalle autorità competenti, in conformità dell’articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034, di pubblicare annualmente una descrizione della loro struttura giuridica e di governance, nonché della struttura dell’organizzazione del gruppo di imprese di investimento, le informazioni dovrebbero includere tutte le entità all’interno della struttura del gruppo, come definito nella direttiva 2013/34/UE (30 ), per paese.
|
|
211. Tale pubblicazione dovrebbe includere almeno: a. una panoramica dell’organizzazione interna …
|
Tale pubblicazione dovrebbe includere almeno: - a. una panoramica dell’organizzazione interna delle imprese di investimento e della struttura del gruppo, come definito nella direttiva 2013/34/UE, e le relative modifiche, incluse le principali linee di segnalazione e responsabilità;
- b. qualunque modifica sostanziale rispetto alla pubblicazione precedente e la data di tale modifica sostanziale;
- c. nuove strutture giuridiche, di governance o organizzative;
- d. informazioni sulla struttura, sull’organizzazione e sui membri dell’organo di gestione, inclusi il numero dei relativi membri e il numero di quelli indipendenti, specificando il sesso e la durata del mandato di ciascun membro dell’organo di gestione;
- e. le responsabilità principali dell’organo di gestione;
- f. un elenco dei comitati dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e la loro composizione;
- g. una panoramica della politica in materia di conflitti di interesse applicabile all’impresa di investimento e all’organo di gestione;
- h. una panoramica del quadro di controllo interno; e
- i. una panoramica del quadro di gestione della continuità operativa.
(30 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|