+4.4 Sistemi interni IRRBB non soddisfacenti
---+117. L’articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE autorizza le autorità competenti a …
---+118. Come minimo, dovrebbero essere implementati sistemi interni soddisfacenti in conformità ai …
---+119. Più specificamente, i sistemi interni dovrebbero essere considerati non soddisfacenti almeno …

4.4 Sistemi interni IRRBB non soddisfacenti

4.4 Sistemi interni IRRBB non soddisfacenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
117. L’articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE autorizza le autorità competenti a …

L’articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE autorizza le autorità competenti a richiedere a un ente di utilizzare la metodologia standardizzata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della CRD «qualora i sistemi interni implementati dall’ente ai fini della valutazione dei rischi di cui al suddetto paragrafo non siano soddisfacenti» .

118. Come minimo, dovrebbero essere implementati sistemi interni soddisfacenti in conformità ai …

Come minimo, dovrebbero essere implementati sistemi interni soddisfacenti in conformità ai presenti orientamenti, tenendo conto del principio di proporzionalità.

119. Più specificamente, i sistemi interni dovrebbero essere considerati non soddisfacenti almeno …

Più specificamente, i sistemi interni dovrebbero essere considerati non soddisfacenti almeno nei seguenti casi:

  • (a) un IMS dovrebbe essere considerato non soddisfacente ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, della CRD se le autorità competenti valutano, caso per caso, che i metodi attuati non coprono tutte le componenti rilevanti del rischio di tasso di interesse (rischio di differenza dei rendimenti, rischio di base ( basis risk ), rischio di opzione), e/o le misure non rilevano in modo affidabile tutte le dimensioni rilevanti dei rischi per le attività, le passività e gli strumenti di tipo fuori bilancio significativi (ad esempio, NMD, prestiti, opzioni) del portafoglio non di negoziazione della banca.

L’Allegato I descrive un elenco non restrittivo di metodi per la misurazione dell’IRRBB, con l’indicazione dei loro limiti.

Nel misurare la propria esposizione all’IRRBB, gli enti non dovrebbero limitarsi ai metodi elencati nell’Allegato I, al fine di garantire che gli aspetti rilevanti del rischio di tasso di interesse siano rilevati in modo adeguato.

  • (b) Gli IMS dovrebbero essere considerati non soddisfacenti se non sono calibrati, testati e rivisti in tutti i loro parametri rilevanti con una frequenza appropriata e se non sono supportati da un’adeguata governance e da una documentazione che tenga conto della natura, della portata e della complessità dell’IRRBB inerente al modello di business e alle attività dell’ente.

Gli istituti dovrebbero rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi da 71 a 79 dei presenti orientamenti, in particolare per quanto riguarda la revisione e la convalida [con frequenza appropriata, compresi i test retrospettivi ( back testing )], la governance, le politiche di rischio e i controlli.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/