+(v) Modifiche dell’orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare
---+12. Nell’orientamento 4.29 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.29 Per adempiere …
---+13. L’orientamento 4.35 è sostituito dal seguente: «4.35 Qualora il fornitore esterno abbia sede in …
---+14. Nell’orientamento 4.60 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) diversa dalle operazioni …
---+15. Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure …
---+16. Nell’orientamento 4.74 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se effettuare un …
---+17. Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici …
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(v) Modifiche dell’orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare
(v) Modifiche dell’orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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12. Nell’orientamento 4.29 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.29 Per adempiere …
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Nell’orientamento 4.29 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.29 Per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, quando il rapporto continuativo è avviato, instaurato o condotto a distanza o un’operazione occasionale è eseguita a distanza, in conformità degli orientamenti dell’ABE (EBA/GL/2022/15) sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero:»
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13. L’orientamento 4.35 è sostituito dal seguente: «4.35 Qualora il fornitore esterno abbia sede in …
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L’orientamento 4.35 è sostituito dal seguente: «4.35 Qualora il fornitore esterno abbia sede in un paese non-UE, l’impresa dovrebbe assicurarsi di comprendere i rischi legali e operativi e i requisiti di protezione dei dati a questo associati e di mitigare tali rischi in modo efficace. L’impresa dovrebbe inoltre assicurarsi di poter accedere tempestivamente, se necessario, ai dati e alle informazioni pertinenti dei clienti, anche in caso di risoluzione di un accordo di esternalizzazione.»
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14. Nell’orientamento 4.60 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) diversa dalle operazioni …
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Nell’orientamento 4.60 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) diversa dalle operazioni che l’impresa normalmente si aspetterebbe in base alla propria conoscenza del cliente, del rapporto continuativo o della categoria di appartenenza del cliente, per importo, frequenza, complessità o elementi analoghi, ad esempio nel caso di operazioni di maggiore entità, più frequenti del consueto o riguardanti importi modesti insolitamente frequenti o nel caso di una serie di operazioni senza una logica economica evidente, come operazioni suddivise per aggirare i limiti di segnalazione o per allineare operazioni insolite con il comportamento e il profilo operativo normalmente attesi in base alle informazioni raccolte durante la procedura di onboarding e al controllo costante del rapporto continuativo.»
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15. Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure …
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Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure ragionevoli e atte alla comprensione del contesto e delle finalità di tali operazioni, ad esempio stabilendo l’origine e la destinazione dei fondi o delle cripto-attività o raccogliendo maggiori informazioni sull’attività del cliente allo scopo di valutare con quale probabilità il cliente possa compiere operazioni di questo tipo; e»
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16. Nell’orientamento 4.74 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se effettuare un …
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Nell’orientamento 4.74 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se effettuare un controllo manuale delle operazioni o utilizzare un sistema automatizzato. Le imprese che trattano un elevato volume di operazioni o operazioni a frequenze elevate dovrebbero considerare la possibilità di mettere in atto un sistema automatizzato di controllo delle operazioni;»
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17. Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici …
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Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici avanzati, come strumenti analitici basati sulla tecnologia del registro distribuito o sulla blockchain, sia necessario alla luce del rischio di ML/TF associato all’attività dell’impresa e alle singole operazioni dei suoi clienti».
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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