+(v) Modifiche dell’orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare
---+12. Nell’orientamento 4.29 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.29 Per adempiere …
---+13. L’orientamento 4.35 è sostituito dal seguente: «4.35 Qualora il fornitore esterno abbia sede in …
---+14. Nell’orientamento 4.60 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) diversa dalle operazioni …
---+15. Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure …
---+16. Nell’orientamento 4.74 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se effettuare un …
---+17. Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici …

(v) Modifiche dell’orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare

(v) Modifiche dell’orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
12. Nell’orientamento 4.29 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.29 Per adempiere …

Nell’orientamento 4.29 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.29 Per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, quando il rapporto continuativo è avviato, instaurato o condotto a distanza o un’operazione occasionale è eseguita a distanza, in conformità degli orientamenti dell’ABE (EBA/GL/2022/15) sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero:»

13. L’orientamento 4.35 è sostituito dal seguente: «4.35 Qualora il fornitore esterno abbia sede in …

L’orientamento 4.35 è sostituito dal seguente:

«4.35 Qualora il fornitore esterno abbia sede in un paese non-UE, l’impresa dovrebbe assicurarsi di comprendere i rischi legali e operativi e i requisiti di protezione dei dati a questo associati e di mitigare tali rischi in modo efficace. L’impresa dovrebbe inoltre assicurarsi di poter accedere tempestivamente, se necessario, ai dati e alle informazioni pertinenti dei clienti, anche in caso di risoluzione di un accordo di esternalizzazione.»

14. Nell’orientamento 4.60 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) diversa dalle operazioni …

Nell’orientamento 4.60 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) diversa dalle operazioni che l’impresa normalmente si aspetterebbe in base alla propria conoscenza del cliente, del rapporto continuativo o della categoria di appartenenza del cliente, per importo, frequenza, complessità o elementi analoghi, ad esempio nel caso di operazioni di maggiore entità, più frequenti del consueto o riguardanti importi modesti insolitamente frequenti o nel caso di una serie di operazioni senza una logica economica evidente, come operazioni suddivise per aggirare i limiti di segnalazione o per allineare operazioni insolite con il comportamento e il profilo operativo normalmente attesi in base alle informazioni raccolte durante la procedura di onboarding e al controllo costante del rapporto continuativo.»

15. Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure …

Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l’adozione di misure ragionevoli e atte alla comprensione del contesto e delle finalità di tali operazioni, ad esempio stabilendo l’origine e la destinazione dei fondi o delle cripto-attività o raccogliendo maggiori informazioni sull’attività del cliente allo scopo di valutare con quale probabilità il cliente possa compiere operazioni di questo tipo; e»

16. Nell’orientamento 4.74 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se effettuare un …

Nell’orientamento 4.74 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se effettuare un controllo manuale delle operazioni o utilizzare un sistema automatizzato. Le imprese che trattano un elevato volume di operazioni o operazioni a frequenze elevate dovrebbero considerare la possibilità di mettere in atto un sistema automatizzato di controllo delle operazioni;»

17. Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera: «d) se l’uso di strumenti analitici …

Nell’orientamento 4.74 è aggiunta la seguente lettera:

«d) se l’uso di strumenti analitici avanzati, come strumenti analitici basati sulla tecnologia del registro distribuito o sulla blockchain, sia necessario alla luce del rischio di ML/TF associato all’attività dell’impresa e alle singole operazioni dei suoi clienti».

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/