+4. Modifiche
---+7. Gli orientamenti EBA/GL/2022/04 sono modificati come segue.
---+8. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «5. I presenti orientamenti riguardano la valutazione …
---+9. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «6. I presenti orientamenti si applicano alle …
---+10. Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «7. I presenti orientamenti sono rivolti: i) alle …
---+11. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «8. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati …
---+12. I paragrafi 6 e 7 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi 9 e 10.
---+13. Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 55 della …
---+14. L’allegato è così modificato: a. La nota 12 è sostituita dalla seguente: «Questa colonna indica …
---+del Montenegro

4. Modifiche

4. Modifiche

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
7. Gli orientamenti EBA/GL/2022/04 sono modificati come segue.

Gli orientamenti EBA/GL/2022/04 sono modificati come segue.

8. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «5. I presenti orientamenti riguardano la valutazione …

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«5. I presenti orientamenti riguardano la valutazione da parte delle autorità competenti in merito all’equivalenza del regime di riservatezza e segreto professionale cui sono soggette le autorità di paesi terzi menzionate nell’allegato rispetto alle condizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE (3 ), all’articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366 (4 ), al capo VI, sezione 3, sottosezione III bis , della direttiva

(3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(4 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj). (UE) 2015/849 (5 ), agli articoli 84 e 98 della direttiva 2014/59/UE (6 ) e all’articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114 (7 ).»

9. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «6. I presenti orientamenti si applicano alle …

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«6. I presenti orientamenti si applicano alle valutazioni delle autorità competenti sull’equivalenza del regime di riservatezza cui sono soggette le autorità di vigilanza di paesi terzi di cui all’allegato per i seguenti scopi:

  • a. al fine di concludere accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi in conformità dell’articolo 55 della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 107, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/114 e altresì per le finalità di cui all’articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366 e all’articolo 57 bis , paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849), o in conformità dell’articolo 97 e dell’articolo 98, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; e
  • b. al fine di consentire la partecipazione dell’autorità del paese terzo ai collegi di vigilanza e risoluzione in conformità dell’articolo 116, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e degli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE; e ai collegi di supervisione AML/CFT in conformità del capo VI, sezione 3, sottosezione III bis , della direttiva (UE) 2015/849 e degli orientamenti sui collegi di supervisione AML/CFT (8 ).»

(5 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(6 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

(7 ) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE)

  • n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

(8 ) Orientamenti congiunti del 16 dicembre 2019 sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari (Orientamenti in materia di collegi AML/CFT) del 16 dicembre 2019, (JC 2019/81).

10. Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «7. I presenti orientamenti sono rivolti: i) alle …

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«7. I presenti orientamenti sono rivolti: i) alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e ii) alle autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.»

11. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «8. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati …

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nelle direttive 2013/36/UE, (UE) 2015/2366, 2014/59/UE, (UE) 2015/849 e nel regolamento (UE) 2023/1114 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.»

12. I paragrafi 6 e 7 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi 9 e 10.

I paragrafi 6 e 7 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi 9 e 10.

13. Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 55 della …

Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 55 della direttiva 2013/36/UE anche in conformità dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366 e dell’articolo 57 bis , paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, dell’articolo 97 e dell’articolo 98, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 116, paragrafo 6, della direttiva sui requisiti patrimoniali e degli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE, degli orientamenti in materia di collegi AML/CFT e dell’articolo 107, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti dovrebbero considerare il regime del segreto professionale e della riservatezza delle autorità dei paesi terzi di cui all’allegato equivalente a quello stabilito

  • a. al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE;
  • b. all’articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • c. agli articoli 84 e 98 della direttiva 2014/59/UE;
  • d. al capo VI, sezione 3, sottosezione III bis , della direttiva (UE) 2015/849;
  • e. all’articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114;

ove pertinente, a seconda delle competenze dell’autorità del paese terzo.»

14. L’allegato è così modificato: a. La nota 12 è sostituita dalla seguente: «Questa colonna indica …

L’allegato è così modificato:

  • a. La nota 12 è sostituita dalla seguente:

«Questa colonna indica se le disposizioni applicabili a un’autorità di un paese terzo sono state valutate in relazione alle disposizioni pertinenti della direttiva 2013/36/UE (1), della

direttiva (UE) 2015/2366 direttiva 2014/59/UE(2), (4) e del regolamentodella direttiva (UE) 2015/849 (3), della (UE) 2023/1114 (5).»
b. È inserita la tabella seguente dopola tabella relativaall’Autorità australiana di regolamentazione prudenziale:
AUTORITÀ AMBITO DELLA SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE VALUTAZIONE INFORMAZIONEPRINCIPIO 1 NOZIONE DI RISERVATAPRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 OBBLIGO DEL SEGRETO UTILIZZO DELLE PROFESSIONALE INFORMAZIONI RISERVATERESTRIZIONI DIVULGAZIONE INFORMAZIONIPRINCIPIO 4 NELLA DELLE RISERVATEINFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHIVALUTAZIONE COMPLESSIVA DI
AUSTRALIA (3) Parte parte Centro articolo australiano analisi e di legge1, articolo 5, e 11, 212, della contro ilParte 11, articoli 121, Parte 11, articoli 184 e 224 della legge da 125 a 129, antiriciclaggio articolo 134 e articolo 212,Parte antiriciclaggio11 della leggeParte 11, articolo e parte 15, articolo 198, della legge antiriciclaggio121, Equivalente
segnalazione riciclaggio delle operazioni finanziamento ( Australian terrorismo Transaction (legge Reports Analysis and Centre , antiriciclaggio)e il del del 2006paragrafo 3, della legge antiriciclaggioArticolo 15 del Codice di condotta dei servizi pubblici australiani (articolo 13 della legge sui servizi
AUSTRAC)pubblici del 1999)

https://www.aus trac.gov.au/

  • c. La tabella relativa all’Autorità di regolamentazione del settore bancario e assicurativo cinese è sostituita dalla seguente:
AUTORITÀ AMBITO DELLA SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE VALUTAZIONE INFORMAZIONEPRINCIPIO 1 NOZIONE DI RISERVATAPRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 OBBLIGO DEL SEGRETO UTILIZZO DELLE PROFESSIONALE INFORMAZIONI RISERVATERESTRIZIONI DIVULGAZIONE INFORMAZIONIPRINCIPIO 4 NELLA DELLE RISERVATEINFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHIValutazione globale DI 7
CINA (1) (4) Norme amministrative Amministrazione segreto nazionale di professionale regolamentazion riservatezza e finanziaria (ARPSC), (NFRA) Legge pubblicisul e sulla capo 10 sui funzionari dellaArticolo 11 della legge Articolo 11 della LBRS sulla regolamentazione e sulla vigilanza Articolo 59 delle bancaria della ARPSC Repubblica popolare cinese (LBRS, ordinanza del presidente della RPC, 2006)Articoli regolamento Repubblica cinese divulgazione informazioni (RDGI, Consiglio nel 2007)14 e 15 del della popolare sulla delle di Stato emanato dal di StatoArticolo 43 della Articoli 77 e 78 delle ARPSC Legge sui funzionari pubblici della Repubblica popolare cinese (CSL, 2018)LBRS Equivalente
Repubblica cinese ordinanza presidente RPC,popolare (CSL, del della 2003)Articoli 14 e 59 della CSL Articolo 63, capo 10 e articolo 32 delle ARPSC Misure provvisorie della NFRA per l’amministrazione del personale distaccato Misure provvisorie della NFRA per l’amministrazione del personale a contratto Norme sulla gestione della riservatezza per il personale distaccato e a contratto della sede centrale della NFRA Legge sulla vigilanza bancaria della Repubblica popolare cinese, articolo 43 Legge sul risarcimento statale della Repubblica popolare cinese, articolo 4Articoli ARPSC Articoli della Legge pubblici Repubblica cinese Regolamento misure confronti funzionari agenzie amministrative Codice civile popolare articoli Codice penale Repubblica cinese, Legge sull’amministrazione della imposte Repubblica cinese,63 e 77 delle 6, 11 e 14 LBRS sui funzionari della popolare (CSL, 2018) sulle disciplinari nei dei pubblici di (2007) di procedura della Repubblica cinese, 67 e 68 di procedura della popolare articolo 54 riscossione delle della popolare articolo 6Regolamento sulle misure disciplinari confronti dei funzionari pubblici agenzie amministrative (2007)nei di 8
  • d. La tabella relativa alla Banca centrale del Montenegro è sostituita dalla seguente:
AUTORITÀ AMBITO DELLA SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE VALUTAZIONE INFORMAZIONEPRINCIPIO 1 NOZIONE DI RISERVATAPRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3 OBBLIGO DEL UTILIZZO DELLE SEGRETO INFORMAZIONI PROFESSIONALE RISERVATERESTRIZIONI DIVULGAZIONE INFORMAZIONIPRINCIPIO 4 NELLA DELLE RISERVATEINFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHIValutazione globale DI
MONTENEGRO (1), (3) Articolo paragrafo Banca centrale84, 1, dellaArticolo 84, paragrafi 1 Articoli 237, 245 e e 2, della legge sulla 344 della LCIArticolo paragrafo e 76 bis84, 3; articoli 76 della CBMLArticolo 280 del codice penaleEquivalente
del Montenegro
EBA Regular Use9
www.cbcg.me legge sulla centrale MontenegroBanca del (CBML)Banca centrale del Montenegro Articoli 203, 204, 344,Articolo bancaria Articoli6107 della legge e 9 dellaArticolo CBML Articolo84 della 26 delcodice
Articoli della legge di credito203 e 344 sugli istituti (LCI)353 e 354 della LCIlegge la stabilità ArticolosulConsiglio per finanziaria 29,sulla Articolo leggeriservatezza 126 della antiriciclaggio
Articolo sulla segretezza dati (LDS)3 della legge deiparagrafi della garanzialegge2, 3 e 35, sulla dei depositi
Articolo sul sistema pagamenti54 della legge deiArticoli LCI Articoli336 10e 347 della e 11 della
Articolo sulla riservatezza (0101-4014/14-2-2010 del 30 0101-4014/84-3 25 marzo2 del codice maggio 2011, del 2016, 0101-legge revisione dello Articolo antiriciclaggioche Statodisciplina la dei conti 134 della legge

8380-4/2018 del 6 novembre 2018)

Articolo 112 della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del

10

EBA Regular Use

finanziamento del terrorismo (OGM 110/23, 65/24) (legge antiriciclaggio)

  • e. È inserita la tabella seguente dopo la tabella relativa alla Banca centrale del Montenegro:
AUTORITÀ AMBITO DELLA SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE VALUTAZIONEPRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATAPRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALEPRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATERESTRIZIONI DIVULGAZIONE INFORMAZIONIPRINCIPIO DELLE RISERVATE4 NELLAINFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI DI DEGLIIN CASO VIOLAZIONE OBBLIGHIValutazione globale
PERÙ (1), (2), (3), (4)Articolo 140 della legge 26702 – LeggeArticolo 6 delle norme per laArticoli 144, 152, 153, 182, 359, 376,Articolo Costituzione97 della politicaArticolo codice165 del penaleEquivalente
Sovrintendenza degli amministratori di banche, assicurazioni e fondi pensione (SBS)generale dei sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS Articolo 41 della legge sulla Banca centrale, DL. 26123protezione delle informazioni riservate scambiate con le autorità di regolamentazione e le organizzazioni internazionali (SBS-DIR-SBS-653-02)381 della legge 26702 – Legge generale dei sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS Articoli 17 e 18del Articolo legge generale finanziari assicurativi organicaPerù 26702376 della – Legge sui sistemi e e legge della SBSperuviano Articoli legge che stabilisce e incompatibilità per funzionari dipendenti1 e 4 della 27588 – Legge divieti e pubblici,
https://www.sbs.g ob.pe/Articolo 17 della legge sulla trasparenza e sull’accesso delArticoli 17, 140, 142, 143, 143A, 376 della legge 26702 – Legge generale suidella legge 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS)Articoli della TUO JUS,17 legge D.S. Leggee 18 27806 – 021-2019-sullanonché che prestano allo Statoper persone servizi con11
EBA Regular Use EBA Regular Usepubblico alle informazioni – legge 27806sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBStrasparenza sull’accesso informazioni pubbliche Articolo legge D.S. (legge sulla amministrativa) Articolo norme protezione informazioni riservate con regolamentazione le organizzazioni internazionali DIR-SBS-653-02) Articolo decreto n. 1141 sistema intelligence alla nazionale dell’Intelligence (DINI) Articolo legge D.S. JUS procedura amministrativa generale27444 004-2019-JUS generale procedura per le autorità direzione 27444 n. 004-2019-Leggee delle 87 della – TUO 8.4 delle la delle scambiate di e (SBS-36 del legislativo relativo al nazionale di (SINA) e 87 della – TUO sulla (LPAG)qualsiasi contrattuale Articolo direttiva SBS-DIR-SBS-653-02 (norme protezione informazioni riservate con le regolamentazione le organizzazioni internazionali)modalità 6 della della SBS per la di scambiate autorità die 12
  • f. La tabella relativa alla Banca nazionale della Serbia è sostituita dalla seguente:
AUTORITÀ AMBITO DELLA PRINCIPIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE NOZIONE VALUTAZIONE INFORMAZIONE RISERVATA1 DIPRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALEPRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATEDIVULGAZIONERESTRIZIONI INFORMAZIONIPRINCIPIO 4 NELLA DELLE RISERVATEINFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHIValutazione globale CASO
SERBIA (1), (3) Articolo paragrafi Banca legge sulla nazionale della nazionale Serbia (Gazzetta Repubblica www.nbs.rs nn. 72/2003, 85/2005 44/2010,86 bis , 1 e 2, della Banca della Serbia ufficiale della di Serbia, 55/2004, – altre leggi, 76/2012,Articolo 86 bis , paragrafi 3 e 4, della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012,Articoli 65 e 70 della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015,Articolo sulla della ufficiale Repubblica nn. 85/2005 44/2010, 106/2012,Banca 72/2003,65 della legge nazionale Serbia (Gazzetta della di Serbia, 55/2004, – altre leggi, 76/2012, 14/2015,Articolo 240 codice penale Articolo 98 della legge sulla segretezza dei Articolo 120 articolo 118,del Equivalente dati e 13
EBA Regular Use
106/2012, 40/2015 della Corte costituzionale, e 19/2025)14/2015, e decisioni 44/2018106/2012, 14/2015, 40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025)40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025) Articolo 8,40/2015 della costituzionale, 44/2018 Articoloe decisioni Corte e 19/2025) 8,punto 51, della legge sulla prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismodel del del
Articoli 9 legge sulle (Gazzetta Repubblica nn. 107/2005, e 14/2015)ter e 46 della banche ufficiale della di Serbia, 91/2010Articolo 9 ter , articolo 46, articolo 47, paragrafi 1 e 2; articolo 48 e articolo 103, paragrafo 2, della legge sulle banche (Gazzettaarticolo 9 ter , articolo 49, articolo 103, paragrafo 2, e articolo 112 della legge sulle banche (Gazzetta ufficiale dellaarticolo articolo e legge (Gazzetta della Serbia,articolo9 ter , 47; articolo 51 ter della sulle banche ufficiale Repubblica di nn. 107/2005,49(Gazzetta ufficiale della Repubblica Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 19/2025)di e
Articolo legge sulla del riciclaggio e del finanziamento terrorismo ufficiale Repubblica nn. 113/2017, 153/2020, 94/2024112 bis della prevenzione di denaro del (Gazzetta della di Serbia, 91/2019, 92/2023, e 19/2025)ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 29, paragrafi 1 e 2, e articolo 38 della legge sulla revisione contabileRepubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 94 della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 e 19/2025)91/2010 Articolo legge prevenzione riciclaggio finanziamento terrorismo ufficiale Repubblica nn. 91/2019, 92/2023, 19/2025)113/2017,e 14/2015) 112 bis della sulla del e del del (Gazzetta della di Serbia, 153/2020, 94/2024e14

EBA Regular Use

  • g. Sono inserite le tabelle seguenti dopo la tabella relativa alla Commissione americana per i titoli e gli scambi ( American Securities and Exchange Commission ):
AUTORITÀ AMBITO PRINCIPIO SOTTOPOSTA A DELLA NOZIONE VALUTAZIONE VALUTAZION INFORMAZIONE E RISERVATA1 DIPRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALEPRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATERESTRIZIONI DIVULGAZIONE INFORMAZIONIPRINCIPIO 4 NELLA DELLE RISERVATEINFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHIValutazione globale IN CASO
REGNO UNITO (1), (2), (3), (4) Articolo 348, paragrafi Autorità di legge sui servizi vigilanza condotta mercato sulla nel di mercati 2000 (FSMA) finanziari2 e 4, della e sui delArticolo 348, paragrafi 1, 5, 6 e 8, della FSMA Allegato 17A,Articolo 349 della FSMA Parte II, articolo 7, del regolamento relativo alla legge del 2001Articolo paragrafo FSMA348, 1, dellaArticolo 352 FSMAdella Equivalente
settore dei servizi Articolo 89L finanziari e bancaria del assicurativi ( Financial Conduct Authority )della legge 2009paragrafo 23, della FSMA Articolo 89L della legge bancaria del 2009del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (divulgazione di informazioni riservate) (regolamento relativo alla divulgazione)Parte articolo e 6, regolamento alla ManualeII e articolo 5, paragrafi e articolo 7 relativo divulgazione4, 5 del del
(FCA)Regolamento del 2019 concernente il registropersonale FinancialConductdella
https://www.fc a.org.uk/pubblico, la divulgazione di informazioni e la cooperazione (servizi finanziari) (modifica) (recesso dall’UE)Authority15
EBA Regular UseArticolo348,
REGNO UNITO (1), (2), (3), (4) Articolo 348, Autorità regolamentazio ne ( Prudential prudenziale di paragrafi legge mercati 2000 (FSMA) sui finanziari servizi2 e 4, della e sui delArticolo 348, paragrafi della Allegato FSMA 17A, 1, 5, 6 e 8,Articolo 349 della FSMA Parte regolamento relativo II, alla articolo legge del 7, 2001 delparagrafo FSMA Parte articolo e 6,1, e II articolo 5, e paragrafi articolo 7della del 4, 5Articolo 352 FSMAdella Equivalente
Regulation Authority ) Articolo 89L (parte della bancaria del Banca d’Inghilterra)della legge 2009paragrafo 23, della FSMA Articolo 89L della legge bancaria del 2009del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (divulgazione di informazioni riservate) (regolamento relativo alla divulgazione)regolamento alla divulgazione Codice della d’Inghilterrarelativo di condotta Banca

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/