+Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
---+Articolo 25 a)
---+Articolo 25 b)
---+Articolo 25 c)
---+Articolo 25 d)
---+Articolo 25 e)
---+Articolo 25 2

Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale

Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 25 a)

lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari;

Articolo 25 b)

l'importo stimato delle attività previste;

Articolo 25 c)

l'origine dei fondi;

Articolo 25 d)

la destinazione dei fondi.

Articolo 25 e)

l'attività commerciale o l'occupazione del cliente.

Articolo 25 2

Ai fini del primo paragrafo, lettera a) del presente articolo, i soggetti obbligati di cui all'articolo 74 raccolgono informazioni al fine di determinare se l'uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi commerciali o non commerciali.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito