+27. Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito …
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27. Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito …
Un sistema di controllo interno efficace per la valutazione e il calcolo del rischio di credito dovrebbe comprendere: - a. misure per il rispetto di leggi, regolamenti, politiche e procedure interne vigenti;
- b. misure per assicurare il controllo dell’integrità delle informazioni utilizzate e garantire in modo ragionevolmente certo che i fondi di accantonamento rilevati in bilancio dall’ente creditizio e nelle relazioni presentate all’autorità competente siano redatti in conformità del quadro contabile applicabile e dei requisiti di vigilanza pertinenti;
- c. processi di valutazione e calcolo del rischio di credito ben definiti, indipendenti dalla funzione di erogazione (ma che ne tiene adeguatamente conto), che contengano:
- i. un efficace sistema di rating del rischio di credito, applicato in modo coerente, che effettui differenziazioni accurate in base alle caratteristiche del rischio di credito, individui rapidamente i cambiamenti nel rischio di credito e proponga azioni adeguate;
- ii. un processo efficace per garantire che tutte le informazioni rilevanti, ragionevoli e dimostrabili, incluse quelle prospettiche, siano adeguatamente prese in considerazione nella valutazione del rischio di credito e nel calcolo delle perdite attese su crediti. Ciò include la tenuta di relazioni appropriate, informazioni dettagliate sulle revisioni effettuate nonché identificazione e descrizione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto;
- iii. una politica di valutazione che garantisca che la misurazione delle perdite attese su crediti si verifichi a livello di esposizione creditizia individuale e, quando necessario per calcolare adeguatamente le perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile, a livello di portafoglio collettivo raggruppando le esposizioni in base alle caratteristiche di rischio di credito comuni individuate;
- iv. un efficace processo di convalida dei modelli per garantire che i modelli di valutazione e calcolo del rischio di credito siano in grado di generare, in modo costante, stime accurate, coerenti e imparziali. Ciò include l’istituzione di politiche e procedure che definiscano la struttura di responsabilità e di segnalazione del processo di convalida dei modelli, le regole interne per la valutazione e l’approvazione delle modifiche ai modelli e la segnalazione dell’esito del modello di convalida;
- v. comunicazione e coordinamento chiari e formali tra il personale dell’ente creditizio responsabile del rischio di credito, quello responsabile della reportistica finanziaria, l’alta dirigenza, l’organo di gestione e altre parti che possano essere coinvolte nella valutazione del rischio di credito e nella misurazione delle perdite attese su crediti. Ciò dovrebbe riflettersi in politiche e procedure scritte, relazioni di gestione e verbali delle commissioni coinvolte, quali i comitati dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza; e
- d. una funzione di audit interno9 che:
- i. valuti in modo indipendente l’efficacia dei sistemi e dei processi di valutazione e di misurazione del rischio di credito dell’ente creditizio, incluso il sistema di rating del rischio di credito; e
- ii. formuli raccomandazioni per affrontare eventuali debolezze individuate durante tale valutazione.
4.2.2 Principio 2 – Adeguate metodologie relative alle perdite attese su crediti Gli enti creditizi dovrebbero adottare, documentare e aderire a politiche che includano metodologie, procedure e controlli adeguati per valutare il rischio di credito su tutte le esposizioni creditizie. Il calcolo dei fondi di accantonamento dovrebbe basarsi su tali metodologie e permettere la rilevazione appropriata e tempestiva delle perdite attese su crediti, conformemente al quadro contabile applicabile.
9 Articolo 74 della direttiva 2013/36/UE e Orientamenti ABE sull’organizzazione interna (GL 44).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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