+40. Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere …

40. Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere …

Nella determinazione del prezzo delle esposizioni creditizie, l’alta dirigenza dovrebbe essere in grado di dimostrare di comprendere e considerare in modo adeguato i rischi intrinseci. Gli enti creditizi dovrebbero prestare particolare attenzione alle seguenti fattispecie, potenzialmente indicative di stime inadeguate di perdite attese su crediti:

  • a. la concessione di crediti ai prenditori sulla base di flussi di reddito deboli (che potrebbero diventare non ricorrenti in caso di congiuntura negativa) o senza documentazione o mediante una verifica limitata delle fonti di reddito del prenditore;
  • b. elevati flussi di rimborso del debito in relazione ai flussi di cassa attesi netti disponibili del prenditore;
  • c. piani di rimborso flessibili, compresi annullamenti di pagamento, il rimborso dei soli interessi (interest-only) e piani di ammortamento negativo;
  • d. per finanziamenti di immobili o altre attività, prestiti di importi pari o superiori al valore della proprietà finanziata o che non forniscano un adeguato margine di garanzie reali;
  • e. indebiti aumenti delle modifiche relative a esposizioni creditizie dovute a difficoltà finanziarie del prenditore11 o rinegoziazione/modifica delle esposizioni creditizie per altre ragioni (ad esempio le pressioni concorrenziali subite dagli enti creditizi);
  • f. elusione dei requisiti di classificazione e rating, inclusi rinegoziazione, rifinanziamento o riclassifica delle esposizioni creditizie;
  • g. indebiti aumenti del volume del credito, in particolare in relazione all’aumento del volume del credito da parte di altri prestatori nello stesso mercato; e
  • h. aumento di volume e gravità di credito scaduto, di scarsa qualità e deteriorato.

11 Si veda il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41, 20.2.2015, pag. 1) che stabilisce definizioni specifiche di tolleranza ed esposizioni deteriorate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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