+67. Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non …
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67. Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non …
Un quadro affidabile di convalida dei modelli include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi: - a. Ruoli e responsabilità ben definiti per la convalida dei modelli, che prevedano adeguata indipendenza e competenza. La convalida dei modelli dovrebbe essere eseguita in modo indipendente rispetto al processo di sviluppo dei modelli stessi, da personale con la necessaria esperienza e competenza. I risultati e gli esiti della convalida dei modelli dovrebbero essere presentati in modo puntuale e tempestivo all’autorità competente. Laddove un ente creditizio esternalizzi la funzione di convalida a un soggetto esterno, detto ente creditizio sarà comunque responsabile dell’efficacia di tutte le attività relative alla convalida dei modelli e dovrebbe assicurarsi costantemente che il lavoro svolto dal soggetto esterno soddisfi i requisiti di un quadro affidabile di convalida dei modelli.
- b. L’ambito di applicazione e la metodologia della convalida dei modelli dovrebbero comprendere un processo sistematico di valutazione di solidità, coerenza e precisione degli stessi modelli nonché della loro inalterata rilevanza per l’esposizione creditizia individuale o per il portafoglio sottostanti. Un processo efficace di convalida dei modelli dovrebbe inoltre permettere l’individuazione e il trattamento tempestivi dei potenziali limiti di un modello. L’ambito di applicazione della convalida dovrebbe includere una revisione di dati di input, progettazione e risultati/prestazioni dei modelli.
- • Dati di input dei modelli: gli enti creditizi dovrebbero disporre di standard interni di qualità e affidabilità applicabili ai dati (informazioni storiche, attuali e prospettiche) utilizzati come input dei modelli. I dati utilizzati per la stima dei fondi a copertura delle perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevanti per i portafogli degli enti creditizi e, per quanto possibile, precisi, affidabili e completi (vale a dire senza esclusioni che potrebbero causare una distorsione delle stime relative alle perdite attese su crediti). La convalida dovrebbe assicurare che i dati utilizzati siano conformi agli standard.
- • Progettazione dei modelli: per quanto riguarda la progettazione dei modelli, la convalida dovrebbe verificare che la teoria alla base del modello sia valida a livello concettuale, riconosciuta e generalmente accettata per lo scopo previsto. In prospettiva, la convalida dovrebbe inoltre verificare la misura in cui, a livello globale di fattori di rischio di modello e individuali, il modello possa prendere in considerazione i cambiamenti nel contesto economico o creditizio, così come i cambiamenti relativi al profilo commerciale o alla strategia di portafoglio, senza ridurre significativamente la solidità del modello.
- • Risultati/prestazioni dei modelli: gli enti creditizi dovrebbero disporre di standard interni relativi all’accettabilità delle prestazioni dei modelli. Laddove i limiti relativi alle prestazioni vengano violati in modo significativo, dovrebbero essere intraprese opportune azioni correttive di ricalibrazione o riprogettazione del modello.
- c. Documentazione completa relativa a processo e quadro di convalida dei modelli. Tale documentazione dovrebbe includere tutto ciò che riguarda le procedure di convalida eseguite, qualunque cambiamento relativo a metodologia e strumenti di convalida, la gamma di dati utilizzati, i risultati della convalida e le misure correttive attuate quando necessario. Gli enti creditizi dovrebbero assicurarsi che la documentazione venga rivista e aggiornata regolarmente.
- d. Una revisione del processo di convalida del modello da terze parti indipendenti (ad esempio parti interne o esterne) per valutare l’efficacia complessiva del processo di convalida dei modelli e l’indipendenza dello stesso dal processo di sviluppo. I risultati della revisione dovrebbero essere presentati in modo puntuale e tempestivo al livello gerarchico competente (ad esempio alta dirigenza, comitato per il controllo interno).
4.2.6 Principio 6 – Esperienza valutativa in materia di credito L’utilizzo dell’esperienza valutativa in materia di credito da parte di un ente creditizio, soprattutto al momento di considerare le informazioni prospettiche ragionevoli e dimostrabili, compresi i fattori macroeconomici, è essenziale per la valutazione del rischio di credito e il calcolo delle perdite attese su crediti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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