+51. Un’autorità competente che avvia un controllo o un’ispezione in loco (il promotore) in una …
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51. Un’autorità competente che avvia un controllo o un’ispezione in loco (il promotore) in una …
Un’autorità competente che avvia un controllo o un’ispezione in loco (il promotore) in una succursale «significant-plus» è tenuta ad applicare la seguente procedura: - a. il promotore dovrebbe invitare l’altra autorità a partecipare all’esecuzione dell’attività, assicurandosi che la decisione in merito all’attività in questione sia stata presa in un lasso di tempo ragionevole che consenta alle autorità competenti di organizzare la propria partecipazione (in genere, sei settimane prima dell’inizio dell’attività se questa è stata programmata in precedenza, ma potrebbe bastare un preavviso più breve nel caso di un’attività straordinaria). Nel fare ciò, il promotore dovrebbe informare l’autorità invitata in merito all’ambito d’applicazione dell’attività al fine di consentirle di prendere una decisione con cognizione di causa.
- b. L’autorità che riceve l’invito dovrebbe confermare la propria partecipazione senza indebito ritardo e al più tardi entro una settimana dal ricevimento dell’invito di cui al punto a), a meno che il controllo o l’ispezione in loco non siano di natura urgente, nel qual caso l’autorità invitata dovrebbe confermare la sua partecipazione entro un termine ragionevole stabilito dall’altra autorità, alla luce delle circostanze particolari che giustificano un controllo o un’ispezione in loco.
- c. Nel caso in cui, una volta ricevuto l’invito, l’autorità decida di partecipare all’attività:
| i. | il promotore dovrebbe, per quanto possibile, programmare l’attività, compreso il calendario delle riunioni organizzate nell’ambito dello svolgimento della stessa, tenendo in debita considerazione la disponibilità dell’autorità partecipante; | | ii. | il promotore dovrebbe garantire che le informazioni pertinenti relative all’esercizio dell’attività siano messe a disposizione dell’autorità partecipante, ai sensi della legge nazionale dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo o l’ispezione; | | iii. | il promotore dovrebbe redigere una relazione che riepiloghi i risultati del controllo o dell’ispezione in loco e dovrebbe concedere all’autorità partecipante un lasso di tempo ragionevole per esprimere un parere al riguardo entro un termine specificato per consentire la tempestiva conclusione della relazione; | | iv. | le autorità che partecipano all’attività dovrebbero adoperarsi al fine di raggiungere un accordo sulla relazione che sintetizza i risultati del controllo o dell’ispezione in loco prima di trasmettere detta relazione all’ente e, se del caso e in linea con le procedure amministrative, alla succursale; | | v. | una volta che le autorità che partecipano all’attività abbiano completano la relazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero trasmetterla all’ente o al gruppo e, se del caso e in linea con le procedure amministrative, l’autorità competente ospitante dovrebbe trasmetterla alla direzione della succursale; | | vi. | laddove le autorità che partecipano all’attività non riescano a raggiungere un accordo sulla relazione che riassume i risultati del controllo o dell’ispezione in loco, l’autorità promotrice e organizzatrice dell’attività sarà responsabile della messa a punto della relazione e della sua trasmissione all’ente o alla direzione della succursale. |
- d. Nel caso in cui l’autorità invitata decida di non partecipare all’attività, il promotore dovrebbe redigere la relazione riassuntiva dei risultati del controllo o dell’ispezione in loco e informare l’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità competente dello Stato membro d’origine o ospitante in merito ai risultati finali comunicati all’ente e alla succursale. Qualora un controllo o un’ispezione in loco di una succursale siano eseguiti dall’autorità competente ospitante e l’autorità di vigilanza consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine decidano di non partecipare all’attività, l’autorità competente ospitante dovrebbe informare l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine rispetto ai risultati prima di comunicarli alla succursale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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