+129. L’approccio sviluppato dagli enti per includere l’effetto delle garanzie reali nella stima …

129. L’approccio sviluppato dagli enti per includere l’effetto delle garanzie reali nella stima …

L’approccio sviluppato dagli enti per includere l’effetto delle garanzie reali nella stima della LGD dovrebbe soddisfare tutte le seguenti condizioni:

  • (a) gli enti dovrebbero evitare distorsioni che potrebbero derivare dall’inclusione dei flussi di cassa relativi alla realizzazione di garanzie reali nella stima dei recuperi realizzati senza l’uso di garanzie reali e viceversa;
  • (b) laddove gli enti stimino tassi di recupero separati per specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero evitare distorsioni che potrebbero derivare dall’inclusione nel campione di stima delle osservazioni in cui solamente una parte dell’esposizione è stata garantita dal valore della garanzia reale. A tal fine, gli enti dovrebbero adottare misure ragionevoli per ottenere i dati relativi al valore totale della garanzia reale e al prezzo totale di vendita della garanzia reale e includere tali informazioni nella stima, ove disponibili;
  • (c) laddove gli enti stimino tassi di recupero separati per specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero riconoscere e includere in tale stima, separatamente, anche i costi diretti relativi all’escussione su ciascuno di questi specifici tipi di garanzie reali;
  • (d) laddove gli enti stimino tassi di recupero separati per specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero includere in tale stima tutti i recuperi realizzati da un tipo specifico di garanzie reali, incluse quelle realizzate su esposizioni in cui la realizzazione della garanzia reale è stata completata, ma il processo di recupero complessivo non è stato terminato;
  • (e) nel caso in cui la stessa garanzia reale copra più esposizioni, gli enti dovrebbero specificare una adeguata metodologia di allocazione al fine di evitare di considerare più volte la stessa garanzia reale; la metodologia di allocazione dovrebbe essere coerente tra la stima della LGD e l’applicazione delle stime della LGD e con la metodologia utilizzata a fini contabili;
  • (f) le stime non dovrebbero essere basate esclusivamente sul valore di mercato stimato della garanzia reale, ma dovrebbero anche tener conto dei recuperi realizzati dalle liquidazioni passate e della potenziale incapacità di un ente di disporre prontamente e liquidare la garanzia reale. A tal fine, nella stima, gli enti dovrebbero tenere conto di quelle osservazioni storiche in cui non è stato possibile realizzare la garanzia reale o in cui il processo di recupero è stato più lungo del previsto a causa dell’incapacità o della difficoltà di disporre prontamente o liquidare la garanzia. Laddove gli enti stimino i tassi di recupero relativi a specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero tenere conto del tempo intercorso tra il momento del default e il momento in cui i flussi di cassa relativi all’escussione su questi tipi di garanzie reali sono stati ricevuti e dovrebbero includere nella stima quelle osservazioni in cui la garanzia reale non è stata realizzata a causa dell’incapacità di disporne prontamente;
  • (g) le stime dovrebbero tenere conto delle potenziali riduzioni del valore delle garanzie reali dal momento della stima della LGD al momento dell’eventuale recupero, in particolare quelle risultanti da variazioni delle condizioni di mercato, dello stato e della vita residua della garanzia reale e, se del caso, di fluttuazioni della valuta. Laddove gli enti abbiano osservato riduzioni di valore delle garanzie reali e queste siano già riflesse nei recuperi osservati, non dovrebbero essere apportati ulteriori aggiustamenti alle stime della LGD sulla base di tali osservazioni. Laddove le potenziali riduzioni di valore delle garanzie reali non siano riflesse nelle osservazioni storiche o laddove gli enti prevedano ulteriori, e potenzialmente più severe, riduzioni in futuro, queste dovrebbero essere incluse nella quantificazione delle stime della LGD mediante un aggiustamento appropriato basato su aspettative prospettiche. Tuttavia, le stime della LGD non dovrebbero essere aggiustate per tenere conto di eventuali potenziali aumenti del valore della garanzia reale;
  • (h) le stime dovrebbero tenere conto prudentemente del grado di dipendenza tra il rischio del debitore e il rischio di diminuzione di valore della garanzia reale, nonché del costo della liquidazione della garanzia reale.

6.2.4 Omogeneità di classi o pool di operazioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/