+6.2 Model development in LGD estimation
---+121. Gli enti dovrebbero identificare e analizzare i potenziali fattori di rischio rilevanti per le …
---+122. Gli enti dovrebbero analizzare i fattori di rischio non soltanto al momento del default, ma …
---+123. Nell’applicazione delle stime della LGD, gli enti dovrebbero specificare o calcolare i fattori …
---+124. Conformemente all’articolo 170 e all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento …
---+125. Nella misura in cui le stime della LGD tengano conto dell’esistenza di protezioni del credito …
---+126. Gli enti dovrebbero tenere conto come fattore di rischio o criterio di segmentazione, di …
---+127. Le garanzie reali che non soddisfino le disposizioni di cui all’articolo 181, paragrafo 1 …
---+128. Ai fini della stima della LGD, gli enti possono raggruppare i tipi di garanzie reali …
---+129. L’approccio sviluppato dagli enti per includere l’effetto delle garanzie reali nella stima …
---+130. Al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 38 delle norme tecniche di …

6.2 Model development in LGD estimation

6.2.1 Risk drivers

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
121. Gli enti dovrebbero identificare e analizzare i potenziali fattori di rischio rilevanti per le …

Gli enti dovrebbero identificare e analizzare i potenziali fattori di rischio rilevanti per le loro circostanze specifiche e per le caratteristiche specifiche del tipo di esposizioni coperte dal sistema di rating. I potenziali fattori di rischio analizzati dagli enti dovrebbero includere in particolare quanto segue:

  • (a) caratteristiche di rischio connesse all’operazione, incluso il tipo di prodotto, tipo di garanzia reale, posizione geografica della garanzia reale, protezione del credito di tipo personale, grado di subordinazione, rapporto prestito/valore (LtV), dimensione dell’esposizione, effetti di maturazione e procedure di recupero;
  • (b) caratteristiche di rischio connesse ai debitori, compreso, se del caso, dimensione, composizione del capitale, area geografica, settore industriale e area di attività;
  • (c) fattori relativi all’ente, tra cui organizzazione interna e governance interna, eventi rilevanti quali fusioni ed esistenza, all’interno del gruppo, di specifiche entità dedicate ai recuperi;
  • (d) fattori esterni, compresi tassi di interesse, contesto giuridico e altri fattori che influenzano la durata prevista del processo di recupero.
122. Gli enti dovrebbero analizzare i fattori di rischio non soltanto al momento del default, ma …

Gli enti dovrebbero analizzare i fattori di rischio non soltanto al momento del default, ma almeno fino a un anno prima dello stesso. Per i fattori di rischio, gli enti dovrebbero utilizzare una data di riferimento che sia rappresentativa delle realizzazioni del fattore di rischio, entro l’anno precedente al default. Al momento di scegliere la data di riferimento appropriata per un fattore di rischio, gli enti dovrebbero tenere conto della sua volatilità nel tempo. Gli enti dovrebbero applicare tali pratiche anche in relazione alla data di riferimento della valutazione delle garanzie reali; il valore della garanzia reale alla data di riferimento non dovrebbe riflettere l’impatto della diminuzione della qualità del credito dell’esposizione poco prima del default.

123. Nell’applicazione delle stime della LGD, gli enti dovrebbero specificare o calcolare i fattori …

Nell’applicazione delle stime della LGD, gli enti dovrebbero specificare o calcolare i fattori di rischio allo stesso modo in cui essi sono specificati o calcolati nella stima della LGD.

6.2.2 Criteri di ammissibilità delle garanzie reali

124. Conformemente all’articolo 170 e all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento …

Conformemente all’articolo 170 e all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, nelle loro stime della LGD gli enti possono tenere conto dell’esistenza di qualsiasi tipo di garanzia reale per le quali siano stati stabiliti requisiti interni in termini di gestione, certezza del diritto e gestione del rischio ad essi relativi che risultino generalmente coerenti con le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del suddetto regolamento. In caso di tipi di garanzie reali non specificate nella parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento, gli enti possono utilizzare tali tipi di garanzie reali nelle loro stime della LGD laddove le loro politiche e procedure relative ai requisiti interni per la valutazione e la certezza del diritto per tali garanzie reali siano adeguate a quel tipo di garanzia reale.

125. Nella misura in cui le stime della LGD tengano conto dell’esistenza di protezioni del credito …

Nella misura in cui le stime della LGD tengano conto dell’esistenza di protezioni del credito di tipo personale, gli enti dovrebbero specificare i criteri e la metodologia per rilevare e includere nelle loro stime della LGD la protezione sotto forma di garanzie e derivati su crediti che soddisfino i criteri di cui all’articolo 60 delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.

126. Gli enti dovrebbero tenere conto come fattore di rischio o criterio di segmentazione, di …

Gli enti dovrebbero tenere conto come fattore di rischio o criterio di segmentazione, di informazioni relative a tutti i principali tipi di garanzie reali utilizzati nell’ambito di applicazione del modello della LGD. Nelle loro politiche interne, gli enti dovrebbero definire chiaramente i tipi di garanzie reali principali e di altro tipo utilizzati per la tipologia di esposizioni coperte dal sistema di rating e dovrebbero garantire che, nella misura in cui le stime della LGD tengano conto dell’esistenza di garanzie reali, le politiche riguardanti la gestione di tali tipi di garanzie reali siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti dovrebbero specificare i principali tipi di garanzie reali in modo tale che i flussi di cassa derivanti dai restanti tipi di garanzie reali non pregiudichino in maniera significativa la stima dei recuperi realizzati senza l’uso di garanzie reali.

127. Le garanzie reali che non soddisfino le disposizioni di cui all’articolo 181, paragrafo 1 …

Le garanzie reali che non soddisfino le disposizioni di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 non possono essere incluse quali fattori di rischio nella stima della LGD e i flussi di cassa ricevuti da tali garanzie reali devono essere trattati come se fossero stati ricevuti senza l’uso di garanzie reali. Indipendentemente da questo trattamento nella stima della LGD, gli enti dovrebbero raccogliere informazioni relative alla fonte dei flussi di cassa relativi a tali garanzie reali e allocarli come relativi a tali garanzie reali. Gli enti dovrebbero monitorare regolarmente i livelli di tali flussi di cassa, nonché la misura in cui vengono utilizzati i pertinenti tipi di garanzie reali. Laddove necessario, gli enti dovrebbero effettuare aggiustamenti appropriati al fine di evitare qualsiasi distorsione nelle stime della LGD.

6.2.3 Riconoscimento delle garanzie reali nella stima della LGD

128. Ai fini della stima della LGD, gli enti possono raggruppare i tipi di garanzie reali …

Ai fini della stima della LGD, gli enti possono raggruppare i tipi di garanzie reali considerati omogenei in termini di processi di recupero tenendo conto sia della durata media del processo di escussione, sia dei tassi di recupero su tali tipi di garanzie.

129. L’approccio sviluppato dagli enti per includere l’effetto delle garanzie reali nella stima …

L’approccio sviluppato dagli enti per includere l’effetto delle garanzie reali nella stima della LGD dovrebbe soddisfare tutte le seguenti condizioni:

  • (a) gli enti dovrebbero evitare distorsioni che potrebbero derivare dall’inclusione dei flussi di cassa relativi alla realizzazione di garanzie reali nella stima dei recuperi realizzati senza l’uso di garanzie reali e viceversa;
  • (b) laddove gli enti stimino tassi di recupero separati per specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero evitare distorsioni che potrebbero derivare dall’inclusione nel campione di stima delle osservazioni in cui solamente una parte dell’esposizione è stata garantita dal valore della garanzia reale. A tal fine, gli enti dovrebbero adottare misure ragionevoli per ottenere i dati relativi al valore totale della garanzia reale e al prezzo totale di vendita della garanzia reale e includere tali informazioni nella stima, ove disponibili;
  • (c) laddove gli enti stimino tassi di recupero separati per specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero riconoscere e includere in tale stima, separatamente, anche i costi diretti relativi all’escussione su ciascuno di questi specifici tipi di garanzie reali;
  • (d) laddove gli enti stimino tassi di recupero separati per specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero includere in tale stima tutti i recuperi realizzati da un tipo specifico di garanzie reali, incluse quelle realizzate su esposizioni in cui la realizzazione della garanzia reale è stata completata, ma il processo di recupero complessivo non è stato terminato;
  • (e) nel caso in cui la stessa garanzia reale copra più esposizioni, gli enti dovrebbero specificare una adeguata metodologia di allocazione al fine di evitare di considerare più volte la stessa garanzia reale; la metodologia di allocazione dovrebbe essere coerente tra la stima della LGD e l’applicazione delle stime della LGD e con la metodologia utilizzata a fini contabili;
  • (f) le stime non dovrebbero essere basate esclusivamente sul valore di mercato stimato della garanzia reale, ma dovrebbero anche tener conto dei recuperi realizzati dalle liquidazioni passate e della potenziale incapacità di un ente di disporre prontamente e liquidare la garanzia reale. A tal fine, nella stima, gli enti dovrebbero tenere conto di quelle osservazioni storiche in cui non è stato possibile realizzare la garanzia reale o in cui il processo di recupero è stato più lungo del previsto a causa dell’incapacità o della difficoltà di disporre prontamente o liquidare la garanzia. Laddove gli enti stimino i tassi di recupero relativi a specifici tipi di garanzie reali, questi dovrebbero tenere conto del tempo intercorso tra il momento del default e il momento in cui i flussi di cassa relativi all’escussione su questi tipi di garanzie reali sono stati ricevuti e dovrebbero includere nella stima quelle osservazioni in cui la garanzia reale non è stata realizzata a causa dell’incapacità di disporne prontamente;
  • (g) le stime dovrebbero tenere conto delle potenziali riduzioni del valore delle garanzie reali dal momento della stima della LGD al momento dell’eventuale recupero, in particolare quelle risultanti da variazioni delle condizioni di mercato, dello stato e della vita residua della garanzia reale e, se del caso, di fluttuazioni della valuta. Laddove gli enti abbiano osservato riduzioni di valore delle garanzie reali e queste siano già riflesse nei recuperi osservati, non dovrebbero essere apportati ulteriori aggiustamenti alle stime della LGD sulla base di tali osservazioni. Laddove le potenziali riduzioni di valore delle garanzie reali non siano riflesse nelle osservazioni storiche o laddove gli enti prevedano ulteriori, e potenzialmente più severe, riduzioni in futuro, queste dovrebbero essere incluse nella quantificazione delle stime della LGD mediante un aggiustamento appropriato basato su aspettative prospettiche. Tuttavia, le stime della LGD non dovrebbero essere aggiustate per tenere conto di eventuali potenziali aumenti del valore della garanzia reale;
  • (h) le stime dovrebbero tenere conto prudentemente del grado di dipendenza tra il rischio del debitore e il rischio di diminuzione di valore della garanzia reale, nonché del costo della liquidazione della garanzia reale.

6.2.4 Omogeneità di classi o pool di operazioni

130. Al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 38 delle norme tecniche di …

Al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 38 delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, gli enti dovrebbero valutare l’omogeneità delle esposizioni assegnate alle stesse classi di rating o pool sulla base dei dati inclusi nell’insieme di dati di riferimento e dovrebbero garantire, in particolare, che le classi di rating siano definite in modo tale che esse siano sufficientemente omogenee in termini di caratteristiche di perdita.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/